Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 09 gennaio 2008, n.23

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23: “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 39 del 15 […]

Orden ministerial 19 dicembre 2007, n.3960

Ministerio de Educación y Ciencia. ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil. (BOE n. 5 de 5/1/2008) TEXTO La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las Administraciones educativas establecerán el currículo […]

Sentenza 09 giugno 2000, n.9213

Nella normativa di settore (legge n.824/1930 e CCNL) del Comparto
Scuola si è individuata una linea di tendenza, ispirata
all’esigenza di offrire agli insegnanti di religione le medesime
garanzie, proprie degli altri docenti, assunti con contratto a tempo
indeterminato. Il previsto rinnovo automatico – in assenza di cause
ostative – della nomina sui posti disponibili, con ogni conseguenza in
termini di status, comporta, infatti, una sostanziale equiparazione
giuridica tra insegnanti di religione con incarico annuale e docenti
assunti con contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che il
tentativo (nel caso di specie, del Comune di Milano) di modificare il
termine di scadenza dell’incarico annuale per l’insegnamento della
religione, da sempre individuato al 31 agosto, riducendolo al 30
giugno, appare “illegittimo e privo di razionale sostegno”,
venendo in tal modo realizzata “una discriminazione restrittiva e
peggiorativa” rispetto agli altri docenti (anche non di ruolo). Tale
modifica, piuttosto che tendere ad una sostanziale parità di
trattamento tra insegnanti, accentua infatti le differenze, operando
una reformatio in pejus, che non può essere giustificata dalla
temporaneità e revocabilità dell’incarico di insegnamento della
religione, le quali non incidono sulla scadenza annuale
dell’incarico.

Nota 29 ottobre 2007, n.20530

Ministero della pubblica istruzione. Dipartimento per l’istruzione. Nota 29 ottobre 2007, n. 20530 : “Insegnanti di religione cattolica – Orario di lavoro nelle scuole dell’infanzia”. Ministero della pubblica istruzione. Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della Scuola – Uff. IV. Prot. N. AOODGPER. Alle Direzioni Generali Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Alla Sovrintendenza […]

Risoluzione 04 ottobre 2007, n.1580

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation 4 October 2007, 1580 (2007): “The dangers of creationism in education” (*). 1. The aim of this report is not to question or to fight a belief – the right to freedom of belief does not permit that. The aim is to warn against certain tendencies to pass off […]

Sentenza 15 giugno 2001, n.567

Al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice
ordinario oppure quella del giudice amministrativo occorre dare
rilievo decisivo alla vera natura della controversia, con riferimento
alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla
disciplina legale della materia. In partioclare, deve evidenziarsi
che, in base ai principi generali, esclusi i casi di giurisdizione
esclusiva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la
tutela dei diritti soggettivi, mentre sono devolute al giudice
amministrativo le controversie in cui si assumano lese posizioni di
interesse legittimo. Nel caso di specie l’interessata ha impugnato
la sua esclusione dalla sessione degli esami per conseguire
l’abilitazione all’insegnamento, cioè un atto finalizzato a
conseguire la possibilità di ingresso nei ruoli della P.A. in
qualità di insegnante. Tale controversia non attiene al pubblico
impiego, riservata al giudice ordinario, né alla materia dei concorsi
per l’ingresso nella P.A. oggi residuata al giudice amministrativo.
In realtà, la questione deve essere infatti compresa tra quelle che
attengono ai pubblici servizi i quali sono stati attribuiti al giudice
amministrativo in via esclusiva. Tuttavia, la stessa norma effettua
una esclusione, relativamente ai rapporti individuali di utenza con
soggetti privati; questi rapporti non possono, quindi, essere
ricondotti nell’ambito della giurisdizione esclusiva e, pertanto, la
loro giurisdizione va individuata in base ai principi che radicano il
giudizio presso il giudice amministrativo con riferimento ai principi
vigenti in tema di giurisdizione generale di legittimità. Ne consegue
che il relativo giudizio verrà assorbito nell’alveo della
giurisdizione amministrativa solo nel caso che il provvedimento della
pubblica amministrazione rientri nel novero degli atti autoritativi,
permeati della discrezionalità piena della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, la stessa norma effettua una esclusione, relativamente ai
rapporti individuali di utenza con soggetti privati; questi rapporti
non possono, quindi, essere ricondotti nell’ambito della
giurisdizione esclusiva e, pertanto, la giurisdizione di essi va
individuata in base ai principi che radicano il giudizio presso il
giudice amministrativo con riferimento ai principi vigenti in tema di
giurisdizione generale di legittimità, per cui il relativo giudizio
verrà assorbito nell’alveo della giurisdizione amministrativa solo
nel caso che il provvedimento della pubblica amministrazione rientri
nel novero degli atti autoritativi, permeati della discrezionalità
piena della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la controversia
rientra tra quelle che riguardano un rapporto individuale di utenza
con un soggetto privato al di fuori della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e riguarda la tutele di una situazione
giuridica soggettiva di interesse legittimo. Con riferimento a tale
posizione giuridica soggettiva dedotta deve, pertanto, ritenersi
sussistente la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della
controversia in esame.

Sentenza 16 aprile 2007, n.3689

Ai fine della partecipazione alla sessione riservata per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria, l’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 1 del
2 gennaio 2001 preve la prestazione di almeno 360 giorni di servizio –
nel periodo compreso fra l’anno scolastico 1989 ed il 27 aprile 2000
– per le materie corrispondenti a quelle per le quali si chiede
l’abilitazione. La motivazione di questa scelta risiede nella
volontà del legislatore di utilizzare le esperienze professionali
maturate nel mondo della scuola, sul presupposto della preparazione
culturale riferita al titolo universitario posseduto (nel caso di
specie, non veniva calcolato , ai fini dell’ammissione al concorso di
abilitazione, il periodo di servizio prestato dalla ricorrente
nell’insegnamento della religione cattolica).

Sentenza 11 settembre 2007

La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti – in forza degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE –
per aver escluso, senza prevedere deroga alcuna, le rette scolastiche
relative alla frequenza di una scuola stabilita in un altro Stato
membro dell’Unione europea, dalla deduzione fiscale per oneri
straordinari previsti all’art. 10, n. 1, punto 9, della legge
relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), del 19
ottobre 2002.

Sentenza 21 giugno 2007, n.2288

Il diploma rilasciato in esito a Corso di perfezionamento
universitario in “Islamistica”, volto all’approfondimento degli
aspetti religiosi dell’Islam ed ai riflessi del credo e della
spiritualità islamiche nella cultura dei popoli musulmani, non può
essere valutato tra i titoli utili ai fini del punteggio nelle
graduatorie per l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo
grado, relativo alla classe di concorso A050 (materie letterarie). Dai
programmi ministeriali, infatti, si evince – oltre all’esiguità
dello spazio dedicato, nell’ambito della materia “storia”,
all’approfondimento della cultura islamica – che tale studio è
volto principalmente a fornire informazioni, limitatamente al periodo
del Medio Evo e Rinascimento, sull’espansione dell’impero degli
Arabi in Europa e sull’influsso da questi esercitato nella civiltà
occidentale del tempo, valorizzando dunque una prospettiva diversa da
quella suddetta, diretta invece all’approfondimento dell’aspetto
religioso dell’Islam e dell’influenza della religione islamica
sulla cultura dei popoli musulmani.

Sentenza 14 maggio 2007, n.1482

Il Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 – al n. 5,
lett. a) – dispone che l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado “è
impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto
della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati,
d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”. Ciò premesso,
non pare dubbio dunque che, ai fini dell’eventuale partecipazione a
concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica, sia
necessario il possesso del riconoscimento di tale idoneità,
valutazione spettante esclusivamente alla Chiesa cattolica, secondo le
intese concordatarie raggiunte. Pertanto, in mancanza di ciò,
l’Autorità amministrativa italiana non può in ogni caso surrogarsi
all’Autorità ecclesiastica, anche qualora si supponga che
quest’ultima abbia indebitamente opposto un rifiuto
all’interessato. La procedura di revoca, infatti, è interna
all’ordine ecclesiastico, e l’eventuale violazione delle norme
canoniche non è sindacabile dall’Amministrazione civile, che si
deve limitare a prendere atto della mancanza del riconoscimento
stesso.