Scuola e Religione
vita ad una molteplicità di problemi di differente complessità
normativa e sociale. A monte della articolata disciplina la dialettica insegnamento pubblico-privato
(art. 33 comma 3 Cost.; legge 10 marzo 2000 n. 62) nel cui ambito si
inscrivono più questioni: la disciplina concernente il valore
legale dei titoli di studio rilasciati dagli istituti privati di tendenza;
l’impegno finanziario a carico dello Stato per garantire l’effettività
del diritto all’istruzione;
e per ultimo la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale
docente.
Sul versante del sistema pubblico di insegnamento il rapporto scuola-religione,
regolato in parte per via pattizia (art. 9, Accordo 18 febbraio 1984
e connesso n. 5, Protocollo addizionale [legge 25 marzo 1985 n. 121],
con i conseguenti d.p.r. 16 dicembre 1985 n. 751 e 23 giugno 1990 n.
202; art. 10, legge 21 febbraio 1984 n. 449; art. 10, legge 22 novembre
1988 n. 516; art. 9, legge 22 novembre 1988 n. 517; art. 11, legge 8
marzo 1989 n. 101), in parte per via unilaterale, si interroga, invece,
su altri tipi di questioni, primo fra tutti il ruolo da riconoscere
all’insegnamento religioso nel palinsesto generale dei programmi scolastici,
in modo che sia compatibile con la libertà di coscienza dei genitori
e allievi, come reclama la Carta costituzionale (artt. 2, 19, 21).
Nello
stesso tempo, la evoluzione dell’IRC ha portato anche ad una ridefinizione,
nell’ordinamento italiano, dello status giuridico dell’insegnante di
religione, a cavaliere fra istanze di laicità e gradimento esplicito
dell’autorità confessionale di riferimento (legge 18 luglio 2003
n. 186).
Se si sposa, poi, una accezione più ampia di istruzione trova
allora spazio anche il problema dell’insegnamento delle scienze religiose
e teologiche da parte di strutture accademiche statali attraverso l’organizzazione
di specifici corsi di laurea o specializzazione. Infine accanto ai temi classici che hanno e continuano a caratterizzare
il sistema scolastico europeo, i fermenti multiculturali obbligano ormai
a riflettere in maniera più articolata sulla laicità e
libertà di coscienza, là dove il pluralismo dei simboli;
i programmi scolastici; la organizzazione didattica e amministrativa
delle scuole richiedono la predisposizione di nuove procedure e regole
di gestione del sistema educativo-formativo. (R. Mazzola)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
- Isabella Bolgiani, Riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: brevi note relative alla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 3687 dell’11 aprile 2005 (novembre 2005) (pdf)
- Matias Manco, La libertà dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. (A proposito di una recente sentenza) (settembre 2005) (pdf)
- Miguel Rodríguez Blanco, La enseñanza de la religión en la escuela pública española (1979-2005), (luglio 2005) (pdf)
- F. Onida, Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica (giugno 2005) (pdf)
- Santiago Cañamares Arribas, El
empleo de simbología religiosa en España (aprile 2005) (pdf) - A. Pisci, Elementi di “educazione alla cittadinanza democratica nei
programmi scolastici confessionali”: l’Islam (febbraio 2005) (pdf) - Andrea Caraccio, Libertà religiosa e scuola (rev. gennaio 2005) (pdf)
- Antonello Famà, L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: un lungo cammino (agosto 2004) (pdf)
APPROFONDIMENTI
Indicazioni bibliografiche:
- Bastianoni P. (a cura di), Scuola e immigrazione: uno scenario comune per nuove appartenenze , Edizioni Unicopli, 2001
- Bin R., Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi, P. (a cura di), La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, Giappichelli, 2004
- De Vita R., Berti F. (a cura di), La religione nella società dell’incertezza. Per una convivenza solidale in una società multireligiosa , Milano, 2001
- Feliciani G., L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra normativa cattolica e legislazioni civili, in Ius Ecclesiae, 6, Giuffrè, Milano 1994
- Ferrari A, Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia, Torino, Giappichelli, 2002
- González – Varas Ibáñez, Confessioni religiose, diritto e scuola pubblica in Italia. Insegnamento, culto e simbologia religiosa nelle scuole pubbliche, CLUEB, Bologna, 2006
- Malizia G, Trenti Z. (a cura di), Una disciplina al bivio : ricerca sull’insegnamento della Religione cattolica in Italia a dieci anni del Concordato, Torino, 1996
- Pajer F., Studiare Scienze religiose in un’Europa multiculturale, in Religioni e società , 37, Firenze, 2000
- Tombolini F., L’insegnamento della religione cattolica nella prospettiva interculturale e del dialogo interreligioso per una scuola che cambia, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2002.
Dossier in OLIR.it:
- La questione del crocifisso, a cura di A.G. Chizzoniti
Nel web:
Decreto dirigenziale 15 novembre 2016, n.11629
Linee guida 07 novembre 2016
Circolare ministeriale 15 novembre 2016, n.10
Nota 03 ottobre 2016, n.18123
Nota 22 luglio 2016, n.19976
Ordinanza ministeriale 08 aprile 2016, n.244
Sentenza 18 marzo 2016, n.3521
Laddove sussista conflitto dei genitori separati, sulla frequenza dei
figli tra scuola privata e scuola pubblica, se non esista, o non
persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia
istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni
all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue
insite difficoltà di apprendimento, a particolari
fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze
di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o
l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione
dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di
quella della coppia genitoriale – non può che essere a
favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni
dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo
culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul
territorio. Si è in particolare osservato (v. Tribunale
Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015, Pres., est. Gloria Servetti)
che, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine
all’iscrizione dei minori a scuola, «preferenza e
prevalenza va data alle istituzione scolastiche pubbliche
poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di
istruzione nonché esplicazione principale del diritto
costituzionale ex art. 33 comma II cost. Le altre istituzioni
scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono
incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto,
solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per
accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una
scuola diversa da quella pubblica.
Sentenza 11 gennaio 2016, n.201
Sebbene nei CCNL per il comparto degli enti locali non sia
espressamente previsto il principio della necessaria annualità
dell'incarico di insegnamento della religione cattolica, dal
silenzio delle parti collettive non può desumersi la
possibilità per l'ente locale di assicurare
l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante
il ricorso a contratti a termine di durata inferiore all'anno.