Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Comunicato 28 luglio 2010

Ministero dell'interno, Comunicato 28 luglio 2010, Calendario delle festività religiose ebraiche per il 2011. (in Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 174) L'art. 5, n. 2. della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il […]

Legge regionale 21 gennaio 2010, n.2

Regione Campania, Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010 (B.U. Campania 21 gennaio 2010, n. 7) (Omissis) Art. 1. (omissis) 14. È concesso un contributo straordinario di euro 150.000,00 alla Curia di Napoli per sviluppare e favorire la […]

Contratto collettivo 15 luglio 2010

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE integrativo CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011. L'anno 2010 il giorno 15 del mese di luglio, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte pubblica costituita con […]

Sentenza 09 luglio 2010

Francia. Conseil d’État, Décision 9 juillet 2010: "Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes". (Séance du 25 juin 2010 – Lecture du 9 juillet 2010. Requête Nos 327663, 328052, 328122, 328127, 328614, 328679, 328832, 328924, 328927, 328931 […]

Sentenza 28 giugno 2010, n.08–1371

Una scuola pubblica può negare il riconoscimento a un gruppo di
studenti che esclude gli omosessuali. La Corte Suprema degli Stati
Uniti ha dichiarato che la scuola può imporre alle organizzazioni
studentesche di carattere ufficiale l’obbligo di accettare tutti gli
studenti che vogliano aderire.
Nel caso di specie, una organizzazione di carattere religioso
(“Christian Legal Society”) impediva l’adesione agli studenti non
cristiani e omosessuali. L’organizzazione, avendo carattere ufficiale
e svolgendo la sua attività in una scuola pubblica, beneficiava di
alcuni privilegi (tra cui la possibilità di ricevere finanziamenti
pubblici) e doveva, secondo la Corte, applicare una politica di
apertura e di rispetto verso tutti gli studenti, anche nei confronti
di quelli che esprimevano idee diverse.

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Un commento alla sentenza in pewforum.org
[http://pewforum.org/High-Court-Rules-Against-Campus-Christian-Group.aspx] (June
28, 2010)

Nota 25 giugno 2010

Nota 25 giugno 2010: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2010/11 – Ultima proroga funzioni ". Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV Facendo seguito alla nota 11 giugno 2010, prot. n. AOODGPER 5762, si comunica che, a seguito […]

Nota 11 giugno 2010

Nota 11 giugno 2010: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2010/2011". Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Con riferimento alla nota n. 4738 A00DGPER del 4.05.2010, si fa presente che dai dati presenti al Sistema Informativo risulta che […]

Sentenza 13 aprile 2010, n.4958

Posto che né il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” (convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), né la legge 15
luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica”, attribuiscono ai Sindaci poteri relativi
all’organizzazione ed alla gestione delle istituzioni statali
ricadenti sul territorio comunale e rilevato, inoltre, che l’art. 2
del D.M. 5 agosto 2008 sollecita l’esercizio dei poteri sindacali in
materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica nella direzione
funzionale della prevenzione e del contrasto di una serie di
situazioni tassativamente tipizzate dalla stessa disposizione,
attraverso una elencazione alla quale rimane estranea la materia della
esposizione dei simboli religiosi, deve ritenersi che il provvedimento
che impone il mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche e
negli uffici pubblici comunali, sia emanato da un’autorità
amministrativa priva già in astratto di competenza in materia di
disciplina dell’oggetto del provvedimento medesimo. In ragione della
specificità della ipotesi in esame (esercizio di un potere estraneo
alle competenze attribuite dalla legge all’amministrazione emanante,
perché attribuito ad altra amministrazione) appare pertanto
preferibile ricondurre la stessa, nell’ambito della disciplina
posta dall’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, alla
fattispecie di nullità per difetto assoluto di
attribuzione. Pertanto, la specifica causa di nullità riscontrata
(difetto assoluto di attribuzione), implicando l’assenza nella
fattispecie di profili effettuali riconducibili all’esercizio di un
potere autoritativo, non consente di radicare la giurisdizione del
giudice amministrativo, in considerazione del fatto che nessun effetto
giuridico (e dunque neppure effetti suscettibili di incidere sulla
posizione soggettiva del destinatario) si è prodotto in conseguenza
dell’esercizio di un potere privo di una attribuzione legale, al cui
atto di esercizio la legge espressamente commina la sanzione della
nullità.

Decreto Presidente Repubblica 11 febbraio 2010

D.P.R. 11 febbraio 2010: "Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 del 7 maggio 2010) Il Presidente della Repubblica VISTO l’articolo 87 della Costituzione; VISTA la legge 25 marzo 1985, […]