Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 novembre 2010, n.33433

Non è condivisibile l’interpretazione secondo cui la presenza del
docente di religione nello scrutinio finale, in quanto incidente sul
credito scolastico, sia idonea a determinare una situazione di
discriminazione nei riguardi degli studenti che decidono di non
avvalersi di detto insegnamento, e in particolare di quelli che
decidono di non partecipare ad attività alternative e di assentarsi
dalla scuola. Invero, atteso che, in forza dell’accordo con la Santa
Sede, la Repubblica italiana si è obbligata ad assicurare
l’insegnamento di religione cattolica, e che, in omaggio al
principio di laicità dello Stato, detto insegnamento è facoltativo,
con la conseguenza che “solo l’esercizio del diritto di
avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo” (Corte
cost., sent. n. 203 del 12 aprile 1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]), non è irragionevole
che il titolare di quell’insegnamento, divenuto obbligatorio in
seguito ad un’opzione liberamente espressa, partecipi alla
valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico. In buona
sostanza, e come condivisibilmente sul punto ritenuto di recente dal
giudice d’appello, “se si parte dal presupposto (non seriamente
dubitabile alla luce…delle sentenze costituzionali [intervenute
sulla materia]) secondo cui l’insegnamento della religione (o di
altro corso alternativo) diviene obbligatorio dopo che è stata
effettuata la scelta, allora non si vede la ragione per la quale la
valutazione dell’interesse e del profitto con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento della religione non debba essere valutato”
(CdS, VI, 7 maggio 2010, n. 2749
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5336]).

Ordinanza 09 settembre 2010, n.19247

Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulla
domanda di carattere inibitorio consistente nel divieto di impartire
lezioni di educazione sessuale agli alunni di una scuola investendo
tali domande il potere dell’amministrazione in ordine
all’organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio
scolastico.

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Cfr. Corte di Cassazione. Sezioni Unite. Ordinanza 25 maggio – 10
luglio 2006, n. 15614 [https://www.olir.it/documenti/?documento=3751]:
“Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo”.

Sentenza 29 settembre 2010, n.32600

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
comunque facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e
culturale del popolo italiano, con modalità di selezione del
personale docente del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del
medesimo essere riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica,
non estranea nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre
modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr.
anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006). Un siffatto percorso
formativo, i cui contenuti morali e culturali giustificano la pari
dignità del relativo personale docente, rispetto a quello addetto ad
altre discipline, nell’ambito di quanto attenga allo svolgimento
dell’anno scolastico, senza che ciò possa razionalmente escludere
una diversa valutazione dell’esperienza didattica in questione, in
rapporto a normative eccezionali di favore (nel caso di specie,
l’ O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, integrata dalla O.M. n. 33 del 7
febbraio 2000), attraverso le quali l’amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 13 aprile 2010, n.6669

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane non
universitarie di ogni ordine e grado è impartito in adempimento
dell’impegno assunto dallo Stato italiano con l’art. 36 del Concordato
del 1929 che ha trovato conferma nell’art. 9 comma 2 legge n. 121 del
1985, di ratifica delle modificazioni introdotte dal Concordato
medesimo. Quanto ai soggetti abilitati ad impartire il predetto
insegnamento l’art. 2 comma 5 dell’intesa tra Autorità scolastica
italiana e Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R.
16/12/1985 n. 761, ha stabilito che ” l’insegnamento della religione
cattolica è impartito da appositi docenti che siano sacerdoti oppure
religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall’ordinamento diocesano,
nominati dall’Autorità italiana competenti d’intesa con l’Ordinariato
stesso ” (cfr. Parere Sez.II C.d.S 243/07 del 20/12/2007). In tale
ottica la giurisprudenza del Consiglio di Stato, lungi da scorgere una
totale ed incondizionata equiparazione fra insegnamento della
religione cattolica e gli altri insegnamenti, ha quanto ai soggetti
abilitati ad impartire il primo, costantemente rilevato la
pecularietà della posizione di “status ” dei docenti di religione in
rapporto ai differenziati profili di abilitazione professionale
richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti
didattici, nonché alla specificità dell’oggetto dell’insegnamento
che non ne consentono l’omologazione agli insegnanti in posizione
ordinaria (cfr, già citato C.d.S. Sez. II parere 243/07 e la
giurisprudenza ivi richiamata).

Circolare ministeriale 03 agosto 2010

C.M. 3 agosto 2010, n. 70 – MIURAOODGOS prot. n.5826 /R.U./U: Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori Al Direttore Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO All'Intendente Scolastico per la scuola località ladine BOLZANO Al […]

Legge 20 luglio 2010, n.7

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. TÍTULO PRELIMINAR. (omissis) Artículo 4. Los principios rectores del sistema educativo. El sistema educativo de Castilla-La Mancha, en el marco de los valores de la ciudadanía democrática recogidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en los Tratados internacionales, se orienta por los […]

Decreto ministeriale 05 agosto 2010, n.74

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Decreto Ministeriale n. 74, 5 agosto 2010 IL MINISTRO VISTO l'articolo 117 della Costituzione; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado; VISTA la legge 10 marzo 2000, […]

Sentenza 30 luglio 2010

Gli insegnamenti alternativi a quello di religione cattolica devono
essere offerti obbligatoriamente dalla Pubblica Amministrazione, ciò
al fine di rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente, ma
tale scelta non incide, comunque, sul carattere facoltativo dei
suddetti insegnamenti.
La Pubblica Amministrazione non dispone di discrezionalità in base
all’argomento per cui l’attivazione dei corsi alternativi sarebbe
subordinato alla disponibilità di mezzi economici; la disponibilità
economica dell’amministrazione, infatti, non influisce sulla
posizione giuridica soggettiva della persona, che rimane tale pur a
fronte dell’inesistenza di mezzi economici.
Stante la nozione di discriminazione data dalle Direttive 2000/43/CE
del 29 giugno 2000 e 2000/78/CE del 27 novembre 2000, recepite
nell’ordinamento italiano rispettivamente con D. Lgs. nn. 215 e 216
del 2003 è da considerarsi comportamento indirettamente
discriminatorio la condotta di un istituto scolastico che non avendo
attivato gli insegnamenti alternativi a quello di religione cattolica
ha costretto una alunna non avvalentesi per una parte dell’anno ad
assistere all’ora di religione cattolica (condotta che integra
sicuramente una lesione della libertà di religione della stessa
essendo incisa la libera scelta di non seguire l’insegnamento
religioso) e per altro periodo ad essere collocata presso una classe
parallela durante l’orario nel quale nella sua classe si teneva
l’ora di religione (integrando in questo caso una discriminazione
rispetto ai propri colleghi che hanno potuto fruire di un apporto
conoscitivo di tipo confessionale, rispondente alle proprie
convinzioni religiose). Tale condotta della p.a., essendo stata
accertata la lesione di due valori costituzionale della persona (la
libertà di religione ed il diritto all’istruzione), genera un
“danno non patrimoniale” risarcibile (danno esistenziale): nella
fattiscpecie l’istituto scolastico è stato condanato a un
risarcimento di euro 1500 in favore dei genitori dell’alunna.