Scuola e Religione
vita ad una molteplicità di problemi di differente complessità
normativa e sociale. A monte della articolata disciplina la dialettica insegnamento pubblico-privato
(art. 33 comma 3 Cost.; legge 10 marzo 2000 n. 62) nel cui ambito si
inscrivono più questioni: la disciplina concernente il valore
legale dei titoli di studio rilasciati dagli istituti privati di tendenza;
l’impegno finanziario a carico dello Stato per garantire l’effettività
del diritto all’istruzione;
e per ultimo la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale
docente.
Sul versante del sistema pubblico di insegnamento il rapporto scuola-religione,
regolato in parte per via pattizia (art. 9, Accordo 18 febbraio 1984
e connesso n. 5, Protocollo addizionale [legge 25 marzo 1985 n. 121],
con i conseguenti d.p.r. 16 dicembre 1985 n. 751 e 23 giugno 1990 n.
202; art. 10, legge 21 febbraio 1984 n. 449; art. 10, legge 22 novembre
1988 n. 516; art. 9, legge 22 novembre 1988 n. 517; art. 11, legge 8
marzo 1989 n. 101), in parte per via unilaterale, si interroga, invece,
su altri tipi di questioni, primo fra tutti il ruolo da riconoscere
all’insegnamento religioso nel palinsesto generale dei programmi scolastici,
in modo che sia compatibile con la libertà di coscienza dei genitori
e allievi, come reclama la Carta costituzionale (artt. 2, 19, 21).
Nello
stesso tempo, la evoluzione dell’IRC ha portato anche ad una ridefinizione,
nell’ordinamento italiano, dello status giuridico dell’insegnante di
religione, a cavaliere fra istanze di laicità e gradimento esplicito
dell’autorità confessionale di riferimento (legge 18 luglio 2003
n. 186).
Se si sposa, poi, una accezione più ampia di istruzione trova
allora spazio anche il problema dell’insegnamento delle scienze religiose
e teologiche da parte di strutture accademiche statali attraverso l’organizzazione
di specifici corsi di laurea o specializzazione. Infine accanto ai temi classici che hanno e continuano a caratterizzare
il sistema scolastico europeo, i fermenti multiculturali obbligano ormai
a riflettere in maniera più articolata sulla laicità e
libertà di coscienza, là dove il pluralismo dei simboli;
i programmi scolastici; la organizzazione didattica e amministrativa
delle scuole richiedono la predisposizione di nuove procedure e regole
di gestione del sistema educativo-formativo. (R. Mazzola)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
- Isabella Bolgiani, Riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: brevi note relative alla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 3687 dell’11 aprile 2005 (novembre 2005) (pdf)
- Matias Manco, La libertà dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. (A proposito di una recente sentenza) (settembre 2005) (pdf)
- Miguel Rodríguez Blanco, La enseñanza de la religión en la escuela pública española (1979-2005), (luglio 2005) (pdf)
- F. Onida, Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica (giugno 2005) (pdf)
- Santiago Cañamares Arribas, El
empleo de simbología religiosa en España (aprile 2005) (pdf) - A. Pisci, Elementi di “educazione alla cittadinanza democratica nei
programmi scolastici confessionali”: l’Islam (febbraio 2005) (pdf) - Andrea Caraccio, Libertà religiosa e scuola (rev. gennaio 2005) (pdf)
- Antonello Famà, L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: un lungo cammino (agosto 2004) (pdf)
APPROFONDIMENTI
Indicazioni bibliografiche:
- Bastianoni P. (a cura di), Scuola e immigrazione: uno scenario comune per nuove appartenenze , Edizioni Unicopli, 2001
- Bin R., Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi, P. (a cura di), La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, Giappichelli, 2004
- De Vita R., Berti F. (a cura di), La religione nella società dell’incertezza. Per una convivenza solidale in una società multireligiosa , Milano, 2001
- Feliciani G., L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra normativa cattolica e legislazioni civili, in Ius Ecclesiae, 6, Giuffrè, Milano 1994
- Ferrari A, Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia, Torino, Giappichelli, 2002
- González – Varas Ibáñez, Confessioni religiose, diritto e scuola pubblica in Italia. Insegnamento, culto e simbologia religiosa nelle scuole pubbliche, CLUEB, Bologna, 2006
- Malizia G, Trenti Z. (a cura di), Una disciplina al bivio : ricerca sull’insegnamento della Religione cattolica in Italia a dieci anni del Concordato, Torino, 1996
- Pajer F., Studiare Scienze religiose in un’Europa multiculturale, in Religioni e società , 37, Firenze, 2000
- Tombolini F., L’insegnamento della religione cattolica nella prospettiva interculturale e del dialogo interreligioso per una scuola che cambia, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2002.
Dossier in OLIR.it:
- La questione del crocifisso, a cura di A.G. Chizzoniti
Nel web:
Circolare ministeriale 04 marzo 2011, n.20
Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino
fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le
assenze dovute a: (omissis) adesione a confessioni religiose per le
quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno
di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27
febbraio 1987).
Sentenza 01 febbraio 2011, n.924
Sono illegittime e meritano annullamento le disposizioni dell’art. 8
della O.M. n. 44/2010 nella parte in cui prevedono che i docenti
incaricati delle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica si limitano a “fornire preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul
profitto raggiunto da ciascun alunno”, anziché partecipare – come
previsto invece per i docenti di religione cattolica – a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del
credito scolastico ai rispettivi gli alunni. In questo caso è
evidente come il diverso trattamento, riservato nel procedimento
decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un
vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che
decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che
un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e
concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire
preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi”
sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.
Accordo 28 gennaio 2011
Per approfondire in OLIR.it:
CCNL AGIDAE Scuola 2010-2012 (9 dicembre 2010)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5575]
Contratto collettivo 09 dicembre 2010
Circolare ministeriale 30 dicembre 2010, n.101
8. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti
negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta,
secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse
opzioni possibili:
attività didattiche e formative;
attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il
relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere
compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle
attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio
d’anno da parte degli organi collegiali.
————————-
ALLEGATI
Allegato scheda E – Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica [/areetematiche/documenti/documents/scheda_e.pdf]
Allegato scheda F – Modulo integrativo per le scelte degli alunni che
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
[/areetematiche/documenti/documents/scheda_f.pdf]
Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666
Le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente, di anno in anno, qualora permangono le
condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria
nell’Istituzione scolastica e finchè non sia revocata l’idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente. Ciò comporta che
se è lecito sostenere che, in sede di prima assegnazione, sia
necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente,
successivamente la mobilità degli insegnati di religione non è
soggetta alla scelta delle istituzioni religiose, ma alla
applicazione delle regole generali vigenti.
Sentenza 29 settembre 2010, n.32586
L’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi
pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti
abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione
dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti,
delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici,
nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di
peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di
lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di
concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, legge n.
124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica
occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.
Decreto Presidente Repubblica 02 agosto 2010, n.164
D.P.R. 2 agosto 2010, n.164: " Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema international baccalaureate organization – IBO". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive […]
Legge 05 febbraio 1992, n.91
Legge 5 febbraio 1992 n. 91: "Nuove norme sulla cittadinanza". (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38. (2) Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. art. 1. 1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel […]