Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Circolare ministeriale 04 marzo 2011, n.20

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino
fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le
assenze dovute a: (omissis) adesione a confessioni religiose per le
quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno
di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27
febbraio 1987).

Sentenza 01 febbraio 2011, n.924

Sono illegittime e meritano annullamento le disposizioni dell’art. 8
della O.M. n. 44/2010 nella parte in cui prevedono che i docenti
incaricati delle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica si limitano a “fornire preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul
profitto raggiunto da ciascun alunno”, anziché partecipare – come
previsto invece per i docenti di religione cattolica – a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del
credito scolastico ai rispettivi gli alunni. In questo caso è
evidente come il diverso trattamento, riservato nel procedimento
decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un
vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che
decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che
un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e
concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire
preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi”
sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.

Accordo 28 gennaio 2011

Per approfondire in OLIR.it:
CCNL AGIDAE Scuola 2010-2012 (9 dicembre 2010)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5575]

Circolare ministeriale 30 dicembre 2010, n.101

8. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti
negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta,
secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse
opzioni possibili:
 attività didattiche e formative;
 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il
relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere
compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle
attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio
d’anno da parte degli organi collegiali.

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ALLEGATI

Allegato scheda E – Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica [/areetematiche/documenti/documents/scheda_e.pdf]
Allegato scheda F – Modulo integrativo per le scelte degli alunni che
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
[/areetematiche/documenti/documents/scheda_f.pdf]

Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666

Le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente, di anno in anno, qualora permangono le
condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria
nell’Istituzione scolastica e finchè non sia revocata l’idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente. Ciò comporta che
se è lecito sostenere che, in sede di prima assegnazione, sia
necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente,
successivamente la mobilità degli insegnati di religione non è
soggetta alla scelta delle istituzioni religiose, ma alla
applicazione delle regole generali vigenti.

Sentenza 29 settembre 2010, n.32586

L’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi
pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti
abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione
dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti,
delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici,
nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di
peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di
lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di
concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, legge n.
124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica
occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.

Decreto Presidente Repubblica 02 agosto 2010, n.164

D.P.R. 2 agosto 2010, n.164: " Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema international baccalaureate organization – IBO". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive […]

Legge 05 febbraio 1992, n.91

Legge 5 febbraio 1992 n. 91: "Nuove norme sulla cittadinanza". (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38. (2) Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. art. 1. 1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel […]