Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 giugno 2018, n.2018 SCC 33

La Corte Suprema canadese ha stabilito che la Law Sociey
dell'Ontario (precedentemente, "Law Society of Upper
Canada") può legittimamente negare la sua approvazione ad
un'università, necessaria perché i laureati di
questa possano accedere alla professione legale, se quell'ateneo
impone ai suoi studenti codici di condotta religiosamente orientati
che vietano rapporti sessuali fuori dal matrimonio tra uomo e donna.

Sentenza 15 giugno 2018, n.2018 SCC 32

La Corte Suprema canadese ha stabilito che la Law Sociey della British
Columbia può legittimamente negare la sua approvazione ad
un'università, necessaria perché i laureati di
questa possano accedere alla professione legale, se quell'ateneo
impone ai suoi studenti codici di condotta religiosamente orientati
che vietano rapporti sessuali fuori dal matrimonio tra uomo e donna.

Sentenza 10 aprile 2018, n.31/2018

Il Tribunale
Costituzionale spagnolo ha rigettato il ricorso proposto da più
di cinquanta parlamentari socialisti avverso diverse disposizioni
della Ley Org
ánica 8/2013. Dopo aver chiarito che
un'educazione scolastica differenziata in ragione del sesso degli
alunni non costituisce un modello educativo di per sé
discriminatorio, la Corte ha ribadito che la possibilità di
avvalersi su base volontaria dell'insegnamento della religione
nelle scuole pubbliche non è in contrasto con la
neutralità dello Stato, ma è anzi una forma di esercizio
di quel diritto alla libertà religiosa necessariamente
garantito dal principio di laicità positiva che caratterizza il
sistema costituzionale spagnolo.

 
Si ringrazia per la segnalazione del documento la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Università del
País Vasco.

Sentenza 07 giugno 2017, n.383

"…la Grande Camera
della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del
18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto
l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani
per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche,
affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve
essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi
della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un
contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che,
secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso
garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al
valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale
e identità nazionale e quanto al luogo della loro
esposizione; in caso contrario, in nome della libertà
religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o
persino a negare questa libertà, finendo per escluderne
dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso,
in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo
un elemento di indottrinamento, ma espressione
dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di
tradizione cristiana."

Fonte del
documento: http://ogl.chiesacattolica.it
(http://ogl.chiesacattolica.it/2017/11/16/esposizione-del-crocifisso-negli-edifici-pubblici/)

Sentenza 14 giugno 1943

"There is no doubt that, in connection with the pledges,
the flag salute is a form of utterance. Symbolism is a primitive but
effective way of communicating ideas. The use of an emblem or flag to
symbolize some system, idea, institution, or personality is a
short-cut from mind to mind. Causes and nations, political parties,
lodges, and ecclesiastical groups seek to knit the loyalty of their
followings to a flag or banner, a color or design. The State announces
rank, function, and authority through crowns and maces, uniforms and
black robes; the church speaks through the Cross, the Crucifix, the
altar and shrine, and clerical raiment. Symbols of State often convey
political ideas, just as religious symbols come to convey theological
ones. Associated with many of these symbols are appropriate gestures
of acceptance or respect: a salute, a bowed or bared head, a bended
knee. A person gets from a [p633] symbol the meaning he puts into it,
and what is one man's comfort and inspiration is another's
jest and scorn."

Sentenza 08 novembre 2016, n.2813

Secondo la pronuncia, la separazione tra i sessi prevista per lo
svolgimento delle attività degli studenti non contrasterebbe
con la legislazione in materia di uguaglianza.
Nella scelta
adottata da una scuola privata confessionale di ispirazione islamica
non sarebbe infatti ravvisabile alcuna discriminazione.

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».

Sentenza 29 agosto 2017, n.4100

«il "sostegno al
reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado,
statali e paritarie, che "non applicano" una retta di
iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del
reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo
di 60 Euro ed un massimo di 290 Euro" ; tale beneficio fa parte
del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al
finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una
retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può
essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché
avendo lo scopo di finanziare l'acquisto di testi e strumenti
scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole
paritarie creerebbe un evidente disparità di
trattamento"».

Sentenza 27 marzo 2017, n.1388

La redazione di OLIR.it ringrazia il Prof. Manlio Miele –
Università degli Studi di Padova per l'invio del
documento.