Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 novembre 2009, n.30814/06

Richiesta di rinvio da parte del Governo italiano alla Grande Chambre
della Corte europea dei diritti dell’uomo (28 gennaio 2010)
[https://www.olir.it/areetematiche/news/documents/2656_lautsi_ricorso_italia.pdf]

Ordinanza 24 giugno 2009

Ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003, per principio di parita’ di
trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione nei
rapporti di lavoro – diretta o indiretta – a causa della religione,
delle convinzioni personali, degli handicap, dell’eta’ o
dell’orientamento sessuale (art. 2, comma 1). In particolare, sono
considerate come disciminazioni, nel senso suddetto, anche “le
molestie ovvero quei comportamenti indesiderati”, posti in essere per
i motivi anzidetti, “aventi lo scopo o l’effetto di violare la
dignita’ di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo” (art. 2, comma 3). Non può essere
ricondotto a tale fattispecie il comportamento della Amministrazione
scolastica che abbia diffidato un insegnante dal rimuovore il
crocifisso affisso nell’aula di lezione; crocifisso la cui presenza
era stata richiesta dall’assemblea degli studenti, confermata da una
delibera del consiglio di classe e anche da una conseguente circolare
del Dirigente scolatico. Deve sottolinearsi, infatti, che la laicità
e la libertà di insegnamento si fonda sulla libertà dì espressione,
di pensiero e di religione e quindi sul rispetto reciproco di tutte le
persone indipendentemente dal loro orientamento religioso, di pensiero
e di coscienza. Ed è proprio nel rispetto di tale principio che il
Dirigente scolastico ha posto in essere – secondo il Tribunale adito –
la condotta lamentata. Il comportamento dell’Amministrazione
scolastica, infatti, non pare connotato da alcun intento
discriminatorio, ma è teso a rispettare la scelta culturale e
religiosa espressa dalla classe nella assemblea, invitando in tale
modo tutti gli insegnati ad improntare la relazione con gli studenti
nel segno del reciproco rispetto, della tolleranza e della
condivisione.

Sentenza 02 marzo 2006, n.30322

Nonostante la decisione di proibire il kirpan persegua l’obiettivo di
assicurare un livello di sicurezza ragionevole nella scuola non è
dimostrato che un divieto totale costituisca una limitazione minima al
diritto di libertà religiosa sancito dalla Costituzione. Per poter
restringere un diritto protetto dalla Carta occorre, infatti, che la
minaccia sia presente e reale e che i mezzi scelti per limitarlo siano
proporzionati all’obiettivo perseguito. Tale non è per la Corte
suprema la minaccia fondata sulla semplice avversione o
preoccupazione. Ricordando come gli studenti facciano normalmente uso
di oggetti non meno pericolosi quali forbici, compassi, matite e mazze
da baseball, i giudici rilevano l’assenza di notizie concernenti il
verificarsi di atti violenti in relazione alla presenza del kirpan
nelle scuole e respingono l’argomento secondo il quale permetterne
l’accesso implicherebbe ammettere in qualche modo l’idea che il
ricorso alla forza sia necessario per far valere i propri diritti.
Tale interpretazione oltre ad essere contraria alla natura simbolica
del pugnale dei Sikh non terrebbe conto del fondamentale valore
canadese del multiculturalismo.
Per un commento vedi: FRANCESCA ASTENGO, La Corte Suprema del Canada
afferma il diritto di portare a scuola il coltello dei sikh
[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/estero/coltello_sikh/index.html],
in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Risposta a interrogazione 21 settembre 2005

Risposta del Ministero dell’Interno Pisanu a interrogazione degli On.li Gibelli ed altri: “Chiusura della scuola di via Quaranta”, 21 settembre 2005. Signor Presidente, Onorevole Colleghi, ieri mattina è proseguita la protesta di genitori e alunni della cosiddetta scuola islamica di via Quaranta: in tutto, un centinaio di persone. Verso le 10,30, alcuni genitori hanno segnalato […]

Interrogazione a risposta 20 settembre 2005

Sentato della Repubblica. Interrogazione a risposta immediata annunziata il 20 settembre 2005. GIBELLI, CAPARINI, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. Al Ministro dell’interno. Per sapere – premesso che: il gruppo parlamentare […]

Decisione 08 ottobre 2004, n.269077,269704

Conseil d’Etat. Section du contentieux N°269077,269704. Séance du 29 septembre 2004. Lecture du 8 octobre 2004. Vu 1°), sous le n° 269077, la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE demandant au Conseil d’Etat d’annuler la circulaire du ministre de l’éducation […]

Progetto di legge 28 gennaio 2004, n.1378

Projet de loi n. 1378 relatif à l’application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics, 28 janvier 2004 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2004. PROJET DE LOI relatif à l’application du principe de laïcité dans les écoles, […]

Direttiva 03 ottobre 2002, n.2666

Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca. Direttiva 3 ottobre 2002, prot. n. 2666. Il competente Dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca provvederà ad impartire le occorrenti disposizioni perché: 1. sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche; 2. ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia e su delibera […]

Direttiva 23 novembre 1993, n.104

Consiglio europeo. Direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. (Da “Gazzetta ufficiale della Comunità europea” n. L 307 del 13 dicembre 1993) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 118 A, vista la proposta della Commissione(1), in cooperazione con il Parlamento […]

Parere 27 aprile 1988, n.63

Le norme dell’art. 118, r. d. 30 aprile 1924, n. 965 e l’all. C al
r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 che prevedono l’esposizione del
crocefisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate
implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria
sull’insegnamento della religione cattolica.