Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147

Capo II
MISURA NAZIONALE UNICA
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Art. 2 Reddito di
inclusione – ReI

"1. A decorrere dal 1° gennaio
2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito
denominato «ReI», quale misura unica a
livello nazionale di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale.
2. Il ReI è una misura a
carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e
all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento
dalla condizione di povertà.
3. Il ReI è
riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà,
come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo
3, ed è articolato in due componenti:
a) un beneficio
economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
b) una
componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una
valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di
cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di
cui all'articolo 6.
(…)"

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».

Protocollo di intesa 06 luglio 2017, n.1792CR06C6-C16

"Articolo 1 – Finalità ed azioni

Le
parti intendono massimizzare le sinergie e la collaborazione tra gli
scriventi, a livello sia nazionale che regionale, attraverso la
definizione sia di politiche ed iniziative concertate finalizzate alla
conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico ed allo
sviluppo del turismo religioso, nel pieno rispetto della tutela del
patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi oggetto di culto e dei
riti sacri ivi compiuti, delle feste e delle tradizioni religiose.

(…)". 

Fonte del documento:
bce.chiesacattolica.it

Sentenza 29 agosto 2017, n.4100

«il "sostegno al
reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado,
statali e paritarie, che "non applicano" una retta di
iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del
reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo
di 60 Euro ed un massimo di 290 Euro" ; tale beneficio fa parte
del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al
finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una
retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può
essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché
avendo lo scopo di finanziare l'acquisto di testi e strumenti
scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole
paritarie creerebbe un evidente disparità di
trattamento"».

Decreto 18 maggio 2017

Si ringrazia per la segnalazione del documento la dott.ssa
Rossella Bottoni (Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano)

Sentenza 27 giugno 2017, n.C-74/16

"Un’esenzione fiscale (…) di cui beneficia una
congregazione appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate
in un immobile destinato all’esercizio di attività prive
di finalità strettamente religiosa, può ricadere sotto
il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, e
nella misura in cui, tali attività siano economiche,
circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del
rinvio".

Si ringrazia per la segnalazione del
documento il Prof. Manlio Miele (Università degli Studi di
Padova)