Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 23 giugno 2017

"Il parere (…) è
dedicato al rapporto tra immigrazione e salute. Attingendo a una
serie di dati circostanziati, da quelli di
carattere epidemiologico a quelli sul numero degli sbarchi sulle
coste italiane, il parere richiama innanzitutto
l‟attenzione sull‟emergenza che sta mettendo a
dura prova la sostenibilità, non solo finanziaria, delle
varie misure lodevolmente
approntate negli ultimi anni
dall‟Italia per gestire il flusso migratorio, dalle
fasi del salvataggio in mare e della prima assistenza
all‟accoglienza diffusa nei vari comuni del Paese. Il
fenomeno non viene però qui considerato solo
in quest‟ottica, di natura più emergenziale: vi
è infatti anche un‟immigrazione che oramai si
è radicata ed è divenuta permanente, prova ne sia che
gli stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni e nel
corso del 2015 ben 178.000 sono diventati cittadini italiani.
(…)
Il focus del parere può essere individuato nella
tutela della “salute”, principio scolpito
nell‟identità costituzionale italiana come diritto
sociale, ossia come bene della persona e della
collettività, da garantire, nel suo contenuto essenziale e
senza discriminazioni, a chiunque si trovi sul territorio
nazionale, indipendentemente dal fatto che le persone siano
giunte nel nostro paese in modo regolare o meno, che siano
irregolari, profughi, richiedenti asilo o cosiddetti migranti
economici.
(…)
Tra le varie raccomandazioni finali,
– si richiama la responsabilità della comunità
internazionale sul fenomeno dell‟immigrazione e sulle cause che
ne sono all‟origine, invitando nel contempo a condividere lo
straordinario impegno, profuso negli ultimi anni in modo esemplare
dall‟Italia, per salvare innumerevoli vite umane e garantire il
rispetto del diritto alla salute come diritto umano fondamentale e
universale;
– si evidenziano le criticità sollevate da
un‟applicazione molto disomogenea dell‟Accordo Stato
– Regioni del 20.12.2012 (paragrafo 2), proponendo quindi di
rafforzare il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Ministero
della Salute;
– si propone di sviluppare celermente adeguate
modalità di contabilizzazione e rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute dal SSN per la salute della popolazione
immigrata irregolare;
– si propone di istituire un dividendo
sulle risorse degli stati maggiormente industrializzati, da versare su
un fondo istituzionale destinato ai paesi più poveri;

si chiede che venga introdotto nel nostro ordinamento il reato di
tortura e che esso sia sanzionato adeguatamente: ciò per
contrastare le esperienze drammatiche, alle quali sono sottoposti i
migranti e in particolare le donne – detenzioni arbitrarie,
trattamenti disumani, ripetute violenze sessuali, prostituzione sotto
ricatto – esperienze che possono aver luogo anche nel territorio
italiano (per esempio ad opera degli scafisti nelle acque territoriali
italiane);
– si suggerisce di allestire forme di accoglienza
specifiche per le donne che hanno subito ripetutamente violenza nel
corso del viaggio di arrivo in Italia;
– si consiglia di
rafforzare l‟impegno a favore dell‟educazione sanitaria,
anche potenziando le funzioni di alcuni servizi, come i consultori
familiari e i servizi di salute mentale;
– si raccomanda un
progressivo aumento delle competenze interculturali degli operatori
del SSN e un‟adeguata valorizzazione, all‟interno dei
percorsi formativi universitari rivolti ai futuri medici e
professionisti della salute, delle Medical Humanities e di studi e
ricerche riguardanti la relazione terapeutica in una prospettiva
interculturale;
– si invitano i relativi Ordini professionali ad
aggiornare i propri codici deontologici, con espliciti riferimenti al
dovere da parte del professionista di tenere conto delle differenti
identità culturali di appartenenza dei pazienti."

Ordinanza 13 dicembre 2017, n.29886

"la riconducibilità di
una certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini
dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale
riservato a questi ultimi dall'art. 2 del d.P.R. 29 novembre 1973,
n. 598, deve essere poi riscontrata sulla base degli elementi di fatto
in ordine al concreto esercizio dell'attività (cfr. per
riferimenti Cass. n. 1633-95 e anche Cass. n. 12871-01; da ultimo
Cass. n. 25586-16); e a tal fine non è sufficiente che gli enti
di volta in volta considerati siano sorti con gli enunciati fini, ma
occorre altresì accertare, alla stregua del d.P.R. n. 598 del
1973, che l'attività in concreto esercitata non abbia avuto
carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in
presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente,
che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e
immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il
procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti;

il punto decisivo è che l'affermazione della CTR,
secondo la quale l'associazione aveva posto in essere una vera e
propria attività commerciale al fine di ricavarne un reddito,
mediante vendita di pubblicazioni e organizzazione a pagamento di
corsi a beneficio di soggetti non associati, si basa su un
corrispondente accertamento di fatto e non è efficacemente
contrastata"

FONTE DEL DOCUMENTO:
www.tcnotiziario.it

Sentenza 12 dicembre 2017, n.55418

"è pacifico che il D. abbia inneggiato apertamente allo
Stato islamico ed alle sue gesta ed i suoi simboli e, al fine di
valutare il rischio effettivo della consumazione di altri reati
derivanti dall'attività di propaganda, i giudici del
Riesame, nonostante avessero espressamente citato
quell'orientamento giurisprudenziale (Sez 1.12.2015, Halili) che
impone di considerare il comportamento dell'agente per la
condizione personale dell'autore e le circostanze di fatto in cui
si esplica, non hanno tenuto conto dei contatti dagli stessi
evidenziati (…) del D. con altri soggetti già indagati per
terrorismo islamico, affermando contraddittoriamente che lo stesso
fosse estraneo a frequentazioni di gruppi religiosi più
estremisti, o valorizzando la circostanza che fosse estraneo a
frequentazioni religiose.
Inoltre, per escludere la
configurabilità del delitto di cui all'art. 414 c.p.,
l'ordinanza impugnata ha ridimensionato la portata apologetica dei
due video sul rilievo dell'asserita breve durata – ben undici
giorni – della condivisione degli stessi sul profilo facebook del D. o
in relazione alla circostanza che uno dei due sarebbe stato diffuso
con la sola opzione "mi piace", elementi che invece non sono
certo idonei a ridurre la portata offensiva della sua condotta, attesa
la comunque immodificata funzione propalatrice svolta in tale contesto
dal social network facebook."

FONTE DEL
DOCUMENTO: www.penale.it

Protocollo di intesa 30 agosto 2017

"ART. 3
 
– La ASL Napoli 1 Centro,
nell’ambito delle azioni descritte in premessa previste dal
Progetto Equità in Salute-Progetto Pilota ASL Napoli 1 Centro e
attraverso le articolazioni aziendali coinvolte
nell’attività progettuale (dr. Raffaele IANDOLO del
Distretto Sanitario n. 27 ASL NA 1 Centro)
 

La rete di offerta solidale costituita dell’Arcidiocesi di
Napoli (in tutte le sue articolazioni, parrocchie, strutture, servizi
ed opere segno), dalla Fondazione “In Nome della Vita” e
dall’Associazione “MASS”
 
Si
impegnano ad attivare – nell’ambito delle azioni previste dal
Progetto Equità in Salute – forme di diretta e concreta
collaborazione.
Nel dettaglio:
Camper
Sanitario-Unità Mobile Senza Dimora-UMI.
Tale azione, che mira a garantire ai senza dimora – italiani e
stranieri – presenti nella città di Napoli un’assistenza
sanitaria di base ad opera di una equipe integrata sanitaria e
sociale, opererà in stretta collaborazione con
l’Arcidiocesi di Napoli ed avrà, come qualificati
riferimenti territoriali di intercettazione della domanda, la rete
delle mense dei S.F.D. e le parrocchie che insistono sui nove Decanati
cittadini e, in particolare, quelle allocate nei quartieri a
più alta concentrazione di senza dimora e che offrono servizi e
luoghi di aggregazione a tale tipologia di persone. All’uopo,
s’individua nell’Ufficio Diocesano Migrantes, per le sue
peculiarità, l’interfaccia operativa con l’ASL
Napoli 1 Centro. Inoltre verrà valutata, grazie alla
disponibilità dei medici dell’Associazione
“MASS”, la loro possibile partecipazione
all’attività dell’UMI che, da progetto, prevede
un’equipe integrata (composta da un medico, un infermiere, un
mediatore culturale e un autista) che opererà sul territorio
cittadino per 30 ore a settimana in orario serale ( ore
17-21)."

Legge regionale 30 dicembre 2009, n.33

Regione Lombardia. Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 ) CAPO III NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI Art. 67 (Oggetto e finalità) 1. Il presente capo disciplina le attività […]

Sentenza 15 maggio 2017, n.24103

"(A)i fini della configurazione della fattispecie dell’art.
414 cod. pen., non rileva la tipologia dei reati in relazione ai quali
si esplica l’attività comunicativa, ma le modalità
con cui la comunicazione viene esternata, che devono possedere
connotazioni di potenzialità diffusiva, conseguenti al fatto di
essere destinate a un numero indeterminato di soggetti e comunque non
riconducibili, come nel caso in esame, ad un ambito strettamente
interpersonale".

Protocollo di intesa 12 gennaio 2017

Articolo 4 – Impegni delle
parti
"La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la
Comunità di Sant’Egidio si impegnano, con proprie risorse
professionali ed economiche, nelle attività di individuazione e
valutazione approfondita dei potenziali destinatari del progetto, sino
alla predisposizione dei dossier individuali e familiari, nel rispetto
dei criteri di riservatezza
Inoltre si impegnano a farsi carico
del trasferimento sul territorio nazionale di quanti siano titolari
del visto d’ingresso rilasciato dalle competenti autorità
consolari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009
del 13 luglio 2009, ed all’accoglienza ed al sostegno nel
processo di inserimento socioculturale un congruo periodo di tempo.
Il Ministero dell’Interno si impegna a portare a conoscenza
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e della Commissione nazionale le finalità e le
modalità operative del presente progetto, con particolare
riferimento ai criteri adottati nell’ammissione delle persone al
progetto e all’attività di predisposizione dei dossier
individuali e familiari effettuata nella fase iniziale e preliminare
alla concessione del visto per motivi umanitari.
Il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si impegna,
nei limiti previsti dalla normativa in vigore, a rilasciare i visti di
ingresso tramite le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari, una
volta che la lista dei beneficiari elaborata dalle associazioni
proponenti sia stata ratificata dal Ministero dell’Interno
– Dipartimento della PS, all’esito delle verifiche nelle
banche dati pertinenti e degli accertamenti dattiloscopici di
competenza.
(…)"

Sentenza 08 novembre 2016, n.2813

Secondo la pronuncia, la separazione tra i sessi prevista per lo
svolgimento delle attività degli studenti non contrasterebbe
con la legislazione in materia di uguaglianza.
Nella scelta
adottata da una scuola privata confessionale di ispirazione islamica
non sarebbe infatti ravvisabile alcuna discriminazione.

Sentenza 20 dicembre 2016

"Per quel che qui interessa, l’attenzione deve essere
rivolta a ciò che, in un caso, ha originato il rifiuto di
svolgere l’ufficio, e, in un altro, avrebbe originato (anche se
così non è stato) la materiale rimozione del simbolo
religioso, cioè l’affiorare nella coscienza individuale
di un conflitto tra l’esposizione del simbolo religioso e il
contenuto dell’ufficio, che, secondo la Corte di Cassazione, si
connota sia in termini di laicità, sia in termini di
imparzialità ai sensi dell’art. 97 Cost : «in
particolare, l’imparzialità della funzione di pubblico
ufficiale è strettamente correlata alla neutralità
(altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia
religiosa da corte cost. 15/7/1997, n. 235) dei luoghi deputati alla
formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che
non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente
indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del
contenuto di fede, che ogni immagine religiosa
simboleggia»."

Fonte del documento:
www.uaar.it