Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 09 marzo 2018

"il motivo di ricorso per cassazione con il quale si
denunzi la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico
praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la
questione dello scioglimento del suo matrimonio, è
inammissibile, atteso che nell’ordinamento giuridico italiano
non sussiste alcun diritto di tal fatta, né un rapporto di
pregiudizialità tra il giudizio di nullità del
matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione
degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti
autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi
finalità e presupposti distinti"

Sentenza 08 febbraio 2018

STC 08.02.18 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido […]

Sentenza 21 febbraio 2018, n.1978

"(…) l’
“idoneità” della condotta a porre, in concreto, in
pericolo il bene tutelato dall’art. 15 comma 10 l. n.
223/90 deve tenere conto della particolare rilevanza del bene
stesso, quale desumibile anche dalle numerose fonti normative interne
ed internazionali citate dalla sentenza della Cassazione (tra cui
la Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo,
ratificata con legge n. 176/91, la Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, approvata con legge n.
327/91, e le direttive 89/552/CEE e 97/36/CE).
Infatti, le
disposizioni di cui all’art. 15 comma 10 l. n. 223/90 <sono
chiaramente volte alla tutela dello “sviluppo fisico,
psichico e morale” del minore nei suoi rapporti con il
medium radiotelevisivo ed alla protezione dello stesso da
qualsiasi trasmissione o programma che sia idoneo ad arrecarvi
pregiudizio. In altri termini, anche a fondamento delle disposizioni
in esame…sta il riconoscimento del legislatore che questa,
in ragione della sua "mancanza di maturità fisica ed
intellettuale", ha bisogno "di una protezione e di cure
particolari", al fine "dello sviluppo armonioso e
completo della sua personalità" (tali espressioni sono
contenute nel "preambolo" della Convenzione sui diritti
del fanciullo dianzi richiamata); e che il particolare medium
radiotelevisivo, per le sue note caratteristiche e per i suoi
effetti, costituisce, da tempo e sempre più, insieme ad
altri mezzi di comunicazione interpersonale e di massa (quale
"Internet" in tutte le sue applicazioni), una delle
componenti più importanti ("accanto", ad
esempio, alla famiglia ed alla scuola) nello "sviluppo psichico e
morale" del minore> (Cass. n. 6760/2004).
Proprio
l’esigenza di particolare protezione del minore e la rilevanza
del mezzo televisivo in relazione allo sviluppo dello stesso
inducono il Tribunale a ritenere che il giudizio avente
ad oggetto l’esistenza del pericolo, in concreto, per il
bene (“sviluppo psichico o morale dei minori”)
tutelato dalla prima parte dell’art. 15 comma 10 l. n. 223/90,
debba essere improntato ad un particolare rigore.
Ciò posto, la pronuncia di una bestemmia risulta, per il suo
contenuto, di per sé evidentemente idonea a pregiudicare
lo sviluppo morale e psichico dei minori in
ragione dell’offesa al sentimento religioso insita in
essa."

Ordinanza 14 febbraio 2018

La Corte d'Assise di Milano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 580 c.p., che disciplina il reato di
Istigazione o aiuto al suicidio, in particolare
"nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al
suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al
rafforzamento del proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione
in contrasto e violazione dei principi di cui agli articoli 3, 13, II
comma, 25, III comma della Costituzione, che individuano la
ragionevolezza della sanzione penale in funzione
dell’offensività della condotta accertata. Infatti, deve
ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli artt.
2, 13, I comma della Costituzione ed all’art. 117 della
Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia
riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che
di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà
della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla
norma in esame."
 

Circolare 08 febbraio 2018, n.1/2018

Il Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici) ha reso
note le prime indicazioni operative in materia di biotestamento,
specificando tra l'altro che:
"la legge non disciplina
l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile […]
di talché l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a
registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni
presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in
conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di
cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196.”

Sentenza 03 gennaio 2018, n.42

"Secondo la giurisprudenza di
questa Corte di Cassazione, citata dai medesimi ricorrenti (nn.
97/2001; 1640/2001; 1351/2001) e che va in questa sede ribadita in
quanto se ne condividono le ragioni poste a fondamento, un istituto
scolastico gestito da una congregazione religiosa può assumere
la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli sgravi
contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione
può essere sufficiente l'idoneità almeno tendenziale
dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione
degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento
del servizio stesso".

Fonte del documento:
www.tcnotiziario.it

Legge 22 dicembre 2017, n.219

"Art. 4
Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di
un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi
e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT,
esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti
sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di
sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che
ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con
le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene
attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che
e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata
una copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla
nomina con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal
disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita'
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione
del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia
divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle
volonta' del disponente. In caso di necessita', il
giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del
codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle
DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal
medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse
appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie
non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di
offrire concrete possibilita' di miglioramento
delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario
e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo
3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata
consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio
dello stato civile del comune di residenza del disponente
medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro,
ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti
dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in
cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT
possono essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di
comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili,
modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui
ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla
revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti,
queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta
o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due
testimoni.
7. Le regioni che adottano modalita' telematiche
di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei
dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale
possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia
delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro
inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la
liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse
siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare
della possibilita' di redigere le DAT in base alla presente
legge, anche attraverso i rispettivi siti internet."

Decreto legislativo 06 marzo 2017, n.40

"Art. 1
Oggetto e denominazioni

1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta
con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta
norme per la revisione della disciplina in materia di servizio
civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
individuati dall'articolo 8 della medesima legge."

Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216

Si pubblica di seguito un estratto
del Decreto Legisltivo n. 216 del 29 dicembre 2017 (Disposizioni in
materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e
84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n.
103), in particolare nella parte ove si fa riferimento al
trattamento di dati personali definiti sensibili dalla legge.

Sentenza 11 ottobre 2017, n.396990

"La Fédération
morbihannaise de la libre pensée, Mme P… J… et M. E…
Q…ont demandé au tribunal administratif de Rennes
d’annuler les décisions implicites de rejet nées
du silence gardé sur leurs demandes, présentées
au maire de la commune de Ploërmel le 6 avril 2012 et le 26 juin
2012, tendant à ce que soit enlevé de tout emplacement
public le monument consacré au pape Jean-Paul II, et
d’enjoindre au maire de Ploërmel de faire respecter
l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 en faisant
disparaître ce monument de tout emplacement public. Par un
jugement n°s 1203099, 1204355, 1204356 du 30 avril 2015, le
tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions
contestées du maire de Ploërmel et lui a enjoint de
procéder, dans le délai de six mois à compter de
la notification du jugement, au retrait de son emplacement actuel du
monument dédié au pape Jean-Paul II.

(…)

11. Aux termes de l'article 28 de la loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l'Etat : « Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public
que ce soit. à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des monuments funéraires ainsi que des musées ou
expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour
objet d’assurer la neutralité des personnes publiques
à l’égard des cultes, s’opposent à
l’installation par celles-ci, dans un emplacement public,
d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance
d’un culte ou marquant une préférence religieuse,
sous réserve des exceptions qu’elles
ménagent."