Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 novembre 2012

Con questa sentenza di appello (ma non definitiva) l’_Upper
Tribunal_ ha confermato la legittimità del provvedimento con cui la
_Charity Commission_ per l’Inghilterra ed il Galles aveva rifiutato
alla _charity Catholic Care_ il permesso di modificare lo statuto in
modo da poter proseguire nella pratica di non erogare i propri servizi
adottivi a coppie omosessuali.
L’appellante _Catholic Care_ è una _charity_ della Diocesi
cattolica di Leeds che presta diversi servizi sociali, tra i quali
l’individuazione e selezione di potenziali genitori adottivi, il
collocamento di bambini adottivi ed il supporto post-adottivo in
favore dei genitori. Nel passato _Catholic Care_ aveva erogato tali
servizi esclusivamente in favore di genitori eterosessuali, anche se
di religione diversa dalla cattolica, motivando tale pratica con
l’osservanza del magistero della Chiesa cattolica.
Prima gli _Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 2007_ e,
successivamente, l’_Equality Act 2010_ hanno introdotto, dopo un
periodo transitorio, un divieto di discriminazione nella prestazione
dei servizi, anche in capo alle _charities_.
In particolare, il vigente _Equality Act 2010_ – su cui si fonda la
sentenza – dispone che qualunque soggetto (pubblico o privato)
erogatore di un servizio pubblico non possa discriminare una persona
che richiede tale servizio (_Section_ 29) e che si ha discriminazione
ogniqualvolta sia accordato un trattamento meno favorevole in ragione
di una “caratteristica protetta” (_Section_ 13), tra le quali
rientra l’orientamento sessuale (_Section_ 4, dove sono indicate
tutte le “categorie protette”).
La _Section_ 193(2)(a) dell’_Equality Act 2010_, con specifico
riferimento alle _charities_, prevede la possibilità di limitare
l’erogazione di servizi a persone che condividono una certa
“caratteristica protetta”, ma solo ove ciò costituisca un mezzo
proporzionato per raggiungere un fine legittimo.
_Catholic Care_ ha, dunque, sostenuto che la modifica statutaria
proposta era finalizzata a garantire proprio l’erogazione dei
servizi adottivi poiché, ove non le fosse stato permesso di limitarli
alle coppie eterosessuali, i suoi sostenitori (motivati da determinate
convinzioni religiose) non l’avrebbero finanziata e, pertanto, essa
ne avrebbe cessato l’erogazione. Ad avviso della medesima appellante
il requisito della proporzionalità sarebbe stato, poi, assicurato
dalla possibilità per le coppie omosessuali di rivolgersi ad altri
operatori.
La sentenza ha, però, negato che nel caso specifico vi sarebbe un
danno per l’erogazione dei servizi adottivi nel caso di cessazione
dell’attività di _Catholic Care_ poiché gli altri operatori
sarebbero comunque in grado di soddisfare la domanda di servizi
adottivi.
Inoltre, richiamando alcune pronunce della Corte di Strasburgo
relative all’art. 14 della CEDU, l’_Upper Tribunal_ ha evidenziato
come un trattamento differenziato sulla base dell’orientamento
sessuale sia legittimo ove discenda da una decisione del legislatore
nazionale mentre in presenza di una legislazione che lo vieta
difficilmente può essere giustificato, quantunque motivato dal
perseguimento di un fine legittimo.
 
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
e per la stesura del relativo Abstract il dr. Mattia F. Ferrero –
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012". (omissis) Art. 9 (omissis) 6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, […]

Deliberazione 01 febbraio 2005, n.18

Comune di Podenzano Provincia di Piacenza Deliberazione Giunta Comunale n° 18 del 1 Febbraio 2005 Convenzione tra il Comune di Podenzano e le Associazioni: A.P. Podenzano 1945, Pro Loco e Bocciofila per la gestione dei locali di proprietà della Parrocchia di San Germano da adibire a sede delle associazioni.

Parere 04 ottobre 2012, n.4180

Consiglio di Stato. Parere 4 ottobre 2012, n. 4180: "Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento avente ad oggetto la determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, […]

Ordinanza 19 luglio 2012, n.196

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli
2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, nella parte in cui
prevede la facoltà della donna – in presenza delle condizioni ivi
stabilite – di procedere volontariamente alla interruzione volontaria
della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento (nel
caso di specie, il procedimento ex articolo 12 della legge n. 194 del
1978 era stato attivato a seguito della richiesta, del locale
Consultorio familiare, di autorizzare una minorenne a decidere
l’interruzione volontaria della gravidanza senza informarne i
genitori).

Ordinanza 29 giugno 1992, n.264

Vedi: Corte Costituzionale, sentenza 27 aprile 193, n. 195
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=378], Edilizia di
culto e assegnazione di aree e contributi alle confessioni religiose
prive di intesa

Decreto 08 agosto 2012, n.7/R

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R: "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)". (omissis) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente Regolamento disciplina […]

Legge 09 gennaio 2006, n.7

Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006) Art. 1. (Finalità) 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a […]

Sentenza 15 giugno 2012, n.9844

In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per
difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (defectum
discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in
considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante
inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del
matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si
discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata
dall’art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano.

Quanto alla rilevanza della durata ventennale del matrimonio (
prospettata dalla ricorrente nel caso di specie) con riferimento
all’orientamento della  Corte secondo cui è ostativa alla
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
concordatario la convivenza prolungata dai coniugi successivamente
alla celebrazione del matrimonio, in quanto essa è espressiva di una
volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è
incompatibile, quindi, l’esercizio della facoltà di rimetterlo in
discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge (Cass. 2011/1343),
osserva il collegio che il principio giurisprudenziale richiamato
attribuisce rilievo, quale situazione ostativa alla delibazione della
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, alla
convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione
del matrimonio e non alla semplice durata del matrimonio medesimo.

Sentenza 04 giugno 2012, n.8926

La convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del
matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano
tale istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo
dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.