Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 novembre 2003

France, Cour administrative d'appel de Lyon: décision 27 Novembre 2003,  n° 03LY01392 "Nadjet ben Abdallah". lecture du giovedì 27 novembre 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 2003, présentée pour Y… Nadjet X, demeurant …, par Me Gilles […]

Ordinanza 29 marzo 2013

I criteri enunciati dalla Grande Camera, pur all’interno di una
pronuncia di rigetto (v. _Affaire S.H. et Autres c. Autriche
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6016]_),
costituiscono ineludibile criterio interpretativo per il Giudice delle
leggi nazionali al fine di sindacare la corrispondenza della norma
impugnata ai valori fondamentali della persona “convenzionalmente”
tutelati, come richiamati nella Carta costituzionale italiana. La
Grande Camera riconosce, infatti, certamente al Legislatore nazionale
un margine di discrezionalità nelle materie eticamente sensibili,
tuttavia l’autonomia riconosciuta è dalla medesima definita
“limitata” in tutti i casi in cui debba essere regolato, come in
quello di specie, un aspetto importante dell’esistenza e della
identità del cittadino. In questo senso, una interpretazione
convenzionalmente orientata dei principi costituzionali in esame non
può che parametrare il limite in discussione ai valori di conoscenza
scientifica e condivisa sensibilità sociale esistenti sul punto, che
non appaiono eludibili facendo ricorso allo schermo della
discrezionalità legislativa. In base a tale lettura il Collegio
solleva, pertanto, questione di legittimità in riferimento all’art.
4, comma 3, all’art. 9, commi 1 e 3 limitatamente alle parole “in
violazione dell’art. 4, comma 3” e all’art. 12, comma 1 della
legge n. 40 del 2004 per contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 29, 31,
32, commi 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui impongono il
divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e
prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero
praticarla.

Sentenza 02 aprile 2013, n.14979

Secondo la disciplina della legge n. 194 del 1978, l’obiezione di
coscienza esonera il medico esclusivamente dal “compimento delle
procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a
determinare l’interruzione della gravidanza”. La legge tutela dunque
il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività
dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il
medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare
assistenza alla donna (Nella specie, la richiesta di assistenza
riguardava il c.d. secondamento rispetto ad un caso di interruzione
della gravidanza indotta per via farmacologica. La Corte ha ritenuto
che la fase rispetto alla quale opera l’esonero da obiezione di
coscienza fosse da ritenersi limitata alle sole pratiche di
predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti
cioè con quelle procedure e attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l’interruzione, cui si riferisce
l’art. 9 comma 3 legge n. 194/1978).

Legge regionale 23 gennaio 2013, n.2

Legge regionale Toscana 23 gennaio 2013 n 2: "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini".     Art. 1 Sostituzione dell’articolo […]

Ordinanza 28 marzo 2013, n.137

Con la presente ordinanza il T.A.R. Lombardia-Brescia ha sospeso
cautelarmente il provvedimento del Comune di Gorle, del 23 novembre
2012, prot. n. 12013
[/areetematiche/documenti/documents/prot.12013.pdf], con cui – ai
sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – è
stata trascritta nei registri immobiliari l’acquisizione di diritto
gratuita, in favore del predetto Comune, di un immobile, di proprietà
della Comunità Evangelica Christ Peace And Love, utilizzato quale
luogo di culto. Il provvedimento sospeso costituirebbe, altresì,
titolo per l’immissione nel possesso dello stesso immobile da parte
dell’Amministrazione Comunale, anche con l’ausilio della Forza
Pubblica. Il provvedimento amministrativo impugnato è stato adottato
all’esito di un procedimento il cui avvio era stato comunicato con
nota del 14 settembre 2012, prot. n. 9369
[/areetematiche/documenti/documents/prot.9369.pdf]. Nel motivare
l’ordinanza, il Collegio ha richiamato l’art. 15 della legge n.
520/95, di approvazione dell’Intesa con la CELI, in virtù del quale
«gli edifici aperti al culto della CELI e delle sue Comunità,
nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del
decano della CELI e dell’organo responsabile della sua Comunità
interessata» (c. 1) nonché «salvi i casi di urgente necessità, la
forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il
ministro di culto responsabile dell’edificio» (c.2). In precedenza
la Comunità Evangelica Christ Peace And Love aveva impugnato,
chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza n. 35/11 del
Comune di Gorle del 10 giugno 2011 con cui era stato ingiunto il
ripristino dello stato dei luoghi, con dismissione dell’attività
non autorizzata. Con ordinanza, dapprima dello stesso TAR
Lombardia-Brescia (ordinanza 10 novembre 2011, n. 847
[/areetematiche/documenti/documents/ord.847-11.pdf]) e successivamente
del Consiglio di Stato (VI Sezione, ordinanza 15 febbraio 2012, n. 646
[/areetematiche/documenti/documents/ord.646-12.pdf]), l’istanza
incidentale era stata rigettata, avendo ritenuto l’Alto Consesso che
difettassero i presupposti, «tenuto conto dell’assenza di titolo
abilitativo per l’intervenuto mutamento di destinazione d’uso di
un capannone.
————————-
Si ringrazia per la segnalazione del documento e la stesura del
relativo Abstract il dr. Mattia F. Ferrero dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Si ringrazia inoltre l’avvocato Paolo
Bendinelli del Foro di Bergamo per la cortese collaborazione prestata.

Legge regionale 06 febbraio 2013, n.7

In OLIR.it:
l.r. Puglia 10 luglio 2006, n. 19
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5655]: Disciplina
del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini in Puglia
l.r.Puglia 30 settembre 2004, n. 15
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=3733]: Riforma delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina
delle aziende pubbliche dei servizi alle persone