Regolamento 27 aprile 2004
Comune di San Giorgio Piacentino
(PC)
(PC)
Regolamento comunale di polizia
mortuaria
mortuaria
Approvato dal Consiglio comunale
con delibera n. 30 del 27 Aprile 2004 e modificato con delibera n. 18
del 22 Maggio 2006 (estratto)
con delibera n. 30 del 27 Aprile 2004 e modificato con delibera n. 18
del 22 Maggio 2006 (estratto)
Art. 17 – Riti
religiosi
religiosi
1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica
ed i Ministri degli altri culti di cui all’art. 8 della
Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 1159/29 intervenuti
all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni
relative allo svolgimento dei funerali.
ed i Ministri degli altri culti di cui all’art. 8 della
Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 1159/29 intervenuti
all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni
relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel
luogo di culto per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia
religiosa.
luogo di culto per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia
religiosa.
Art. 27 – Reparti speciali nel
cimitero
cimitero
1. Nell’interno del Cimitero
è possibile prevedere reparti speciali, individuati nel Piano
Regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla
conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a
culto diverso da quello cattolico o a comunità
straniere.
è possibile prevedere reparti speciali, individuati nel Piano
Regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla
conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a
culto diverso da quello cattolico o a comunità
straniere.
2. Le spese maggiori per le opere
necessarie per tali reparti per la maggiore durata della sepoltura
rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità
richiedenti.
necessarie per tali reparti per la maggiore durata della sepoltura
rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità
richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma,
vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata
dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il
seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del
Cimitero o in sepoltura privata.
vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata
dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il
seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del
Cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti
speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone
decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie
individuate dal C.C.
speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone
decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie
individuate dal C.C.
Art. 28 – Ammissione nel
cimitero e nei reparti speciali
cimitero e nei reparti speciali
1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta
altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di
origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute
nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune,
al momento della morte, la propria residenza.
altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di
origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute
nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune,
al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e
dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme
concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di
famiglia.
dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme
concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di
famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e
le ceneri delle persone sopra indicate.
le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei reparti speciali sono ricevute
le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 27,
salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere
sepolte nel Cimitero Comune. In difetto di tale manifestazione possono
provvedere gli eredi.
le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 27,
salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere
sepolte nel Cimitero Comune. In difetto di tale manifestazione possono
provvedere gli eredi.