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Legge regionale 04 gennaio 2014, n.5
Nota 22 gennaio 2014, n.186
Regolamento 28 settembre 2000
Protocollo 30 maggio 2012
(CR)
inumazioni presso il campo 13 del civico cimitero di Cremona
sottoscritto il 30 Maggio 2012 e protocollato in data 16 Luglio
2012
Servizio è la prosecuzione delle relazioni intercorse tra la
Comunità islamica di Cremona ed il Servizio Civici Cimiteri del
Comune di Cremona per la gestione del sistema delle sepolture nel
campo riservato alla inumazione delle salme musulmane presso il Civico
Cimitero.
cimitero del campo 13 a campo di inumazione alle sole salme
appartenenti alla fede religiosa musulmana e del libero arbitrio della
Comunità islamica di provvedervi secondo suoi criteri e
modalità, si è a convenire altresì quanto
necessita perché tali sepolture non siano in contrapposizione a
quelle regolate dalla normative vigenti in materia cimiteriale e di
polizia mortuaria anche se eseguite in luogo ai criteri stessi
stabiliti dalla comunità di fede musulmana.
della estensione di circa mq 682.50 sito a ridosso di un lotto di
terreno destinato alla edificazione di edicole funerarie, venga ad
essere ad uso esclusivo di tale comunità potendo essere
distinto mediante la realizzazione di confine vegetale con siepe di
lauro ceraso.
caratteristiche, dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di
rotazione dei campi ad inumazione, sono disciplinati dal Regolamento
di polizia mortuaria e qui in estratto vengono ad essere citate per
informazione dovuta e necessaria alle parti per assentire il presente
atto. Nel campo (n. 13), i periodi di inumazione o tumulazione sono
analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti
sepolture nel Cimitero, con la precisazione che qualora siano
richiesti periodi superiori, l’area possa venir concessa in via
onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per
una durata non superiore ai 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si
applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture
private.
decoro del campo n. 13 e del mantenimento del loro carattere di
istituzione civile, così anche dei bisogni immediatamente
successivi al seppellimento, personalizzazione del sepolcro e di
manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di
cittadini e familiari dei defunti viene a stabilirsi che ne
risponderà per intero la Comunità islamica, nella
persona riconosciuta a capo di tale Comunità.
concessi dal Comune in forza della normativa italiana in materia di
polizia mortuaria dovranno essere stabilmente contrassegnati
dall’iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono
custoditi: nome, cognome – per le donne, se richiesto, anche
quello del coniuge – e date di nascita e di morte, o da
numerazione e/o contrassegni (da stabilirsi) che possano risultare
distintivi alla facile individuazione delle salme inumate presso il
campo n. 13.
realizzate secondo un ordine costituito e non casuale, il cui
orientamento verrà a definirsi, sepoltura per sepoltura, per
effetto del potere dispositivo dell’Imam della Comunità.
Egli è, e sarà, l’unico interlocutore che il
Comune di Cremona, e per esso il Servizio Civici Cimiteri, riconosce e
riconoscerà, come avente la potestà di disporre circa le
osservanze cimiteriali (sepoltura e manutenzione) che la
Comunità islamica dovrà mettere in atto presso il campo
13 del cimitero maggiore di Cremona a mantenimento dello stato di
pulizia e decoro dello stesso.
sepoltura presso il campo 13 dovrà essere personalmente
eseguita dall’Imam, o da chi ufficialmente da Lui delegato,
affinché la collocazione del feretro sia provvisto secondo assi
di orientamento precisi, a tal fine l’Imam della Comunità
islamica sarà preavvisato delle ricorrenze e dei funerali in
arrivo al Civico Cimitero per tale campo. Ne consegue che la
Comunità islamica per essere riconoscibile e riconosciuta nel
tempo, dovrà provvedere a confermare di anno in anno, il
nominativo ed il recapito di coloro che svolgono la funzione di
referenti o di Guida della Comunità islamica stessa per il
giusto intendimento alle operazioni di inumazione presso il campo
13.
che verrà a proporsi per il campo 13, l’Ufficio
amministrativo del Cimitero contatterà il Centro Culturale
islamico “La Speranza” e solo dopo l’avvenuto
assenso di questi, e le modalità che verranno impartite sempre
dal Centro Culturale islamico, il Servizio Cimiteriale eseguirà
le operazioni che gli sono proprie: senza tale assenso, che
tassativamente deve essere in forma scritta, la salma non verrà
inumata presso il campo 13 e potrà essere realizzata secondo
altre disponibilità presso altri campi e secondo le norme di
polizia mortuaria in atto presso il Cimitero Maggiore di
Cremona.
congiunti dei defunti, e per essi le Imprese di pompe funebri, non
potranno in alcun modo provvedere (disporre) al seppellimento della
salma con modalità diverse stabilite dal Centro Culturale
islamico “La Speranza”, per il campo 13.
Si conviene circa la possibilità, che trascorsi i tempi
previsti dalla legge in materia di polizia mortuaria, di provvedere
alla esumazione delle salme mineralizzate, ciò a favore della
continuità della sepoltura di salme appartenenti alla
Comunità islamica cremonese, che altrimenti, per esautorazione
della ricettività del campo 13 non potranno più trovare
sepoltura presso il Civico Cimitero secondo l’esclusività
ed unitarietà concessa ma in campi con salme di persone
appartenenti a fede religiosa diversa. Stabilito che il Comune di
Cremona non eseguirà nessuna esumazione d’ufficio per
scadenza dei tempi di inumazione, ma vi provvederà solo se
richiesta ed attestata dalla Comunità islamica.
Regolamento 21 luglio 1966
(CR)
cimiteriale
Approvato con delibera della Giunta
municipale n. 1232 del 21 Luglio 1966 e s.m.i. (ultima intervenuta con
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 18 Giugno 2012)
(estratto)
Art. 102 – Norme per i
visitatori
atto irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in
specie:
contegno chiassoso, correre;
contengano oggetti da collocare sulle tombe con regolare
autorizzazione;
altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
rifiuti fuori degli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o
altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
qualsiasi oggetto di pertinenza propria o d'altri senza averne
data preventiva comunicazione al Custode;
tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti,
camminare sulle tombe, imbrattare monumenti e fabbricati e turbare o
impedire la circolazione dei cortei dei dolenti;
visitatori, ed in specie, fare loro offerta e vendita di servizi, di
oggetti e di fiori, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni
sorta; appendere o affiggere o distribuire avvisi, quadri di qualsiasi
genere e fare collette (tale divieto si intende particolarmente
rivolto al personale comunale addetto al Cimitero o alle dipendenze
delle Imprese e a quanti svolgono attività lavorativa nel
Cimitero stesso);
funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza
il consenso del concessionario della sepoltura;
privati, senza l'autorizzazione dei concessionari.
Concessioni fosse religiose –
Civico cimitero
Concessioni campi |
Adulto |
|||
Concessione |
Tumulazione suppl.re resti |
|||
|
1/30 |
30/30 |
||
Civico |
Campi religiosi |
|
|
|
|
Campo Greco – |
|
|
|
|
Campo Inf. |
|
|
|
|
Campo |
|
|
|
Regolamento 03 marzo 2009
(PC)
mortuaria
Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 12 del 03 Marzo 2009 (estratto)
Articolo 16 – Reparti speciali
nei cimiteri
n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti
speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso
da quello cattolico.
La sepoltura, in tal caso, non
è consentita senza il parere della Comunità
competente.
Piano Regolatore 01 gennaio 2012
(LO)
tecniche di attuazione (NTA)
(estratto)
Articolo 3 – Sepolture ad
inumazione
cimitero “Maggiore” le sepolture ad inumazione secondo i
criteri di rotazione e di decadenza delle concessioni. Nei cimiteri di
San Bernardo e di Riolo non sono ammesse inumazioni. Per i defunti di
altre religioni, le aree sono previste nell’ampliamento del
cimitero “Maggiore”, fino a detto ampliamento gli stessi
potranno essere sepolti nei campi di inumazione con le medesime
modalità indicate di seguito, con la sola eccezione
dell’uso ove richiesto del lenzuolo di cotone sostituito dalla
cassa in legno come chiarito al p.to 8 della Circolare Ministero della
Sanità n. 10 del 31 luglio 1998. Le caratteristiche delle fosse
e le modalità di utilizzo sono indicate dall’art. 15 del
Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, cui si rimanda
esplicitamente. L’utilizzo del campo avverrà con le
modalità indicate al capo XIV art. 68 e seguenti del D.p.R.
285/90, ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo o
copritomba recante un identificativo alfa – numerico progressivo
come indicato dal Regolamento comunale. Sul cippo o copritomba
verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con
l’indicazione del nome e del cognome del defunto e, salvo
espressa volontà contraria del defunto della data di nascita e
di morte del medesimo.
Il nome e cognome del defunto che
devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono
quelli risultanti all’anagrafe del Comune.
Regolamento 16 settembre 1996
(PC)
mortuaria
Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 84 del 16 Settembre 1996 e s.m.i.
(estratto)
Articolo 100
cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per
la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da
quello cattolico.
fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme
dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in
concessione un'area adeguata nel cimitero.
sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello
cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di anni 10
(dieci). Qualora usanze specifiche richiedano periodi superiori si
provvederà, a titolo oneroso, al rilascio di concessione
dell’area per la durata richiesta, che in ogni modo non
dovrà superare i 99 (novantanove) anni, rinnovabili dietro
corresponsione della tariffa vigente al momento della nuova
concessione.
4. Per i cadaveri dei professanti una
religione che lo preveda espressamente, è consentito inumare le
salme avvolte unicamente in un lenzuolo di cotone. Per il trasporto
funebre dovranno essere adottati i criteri di cui al precedente Capo
IV.
Regolamento 02 aprile 1996
(LO)
mortuaria
Commissario straordinario n. 383 del 02 Aprile 1996 e modificato con
delibera del Consiglio comunale n. 75 del 26 Giugno
2000
Articolo 25 – Reparti speciali
nel cimitero
è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano
regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla
conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a
culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura
rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità
richiedenti.
cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o
dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante
inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura
privata.
speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone
decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie
individuate dal Consiglio comunale.
Articolo 26 – Ammissione nel
cimitero e nei reparti speciali
altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di
origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute
nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune,
al momento della morte, la propria residenza.
dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone
concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di
famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone
sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute
le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 25,
salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere
sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione,
possono provvedere gli eredi.