Paesi Unione europea
I dossier sui Paesi dell’UE:
Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2014, n.555
Decreto Presidenza Consiglio Ministri 12 marzo 2014
Ordinanza ministeriale 22 maggio 2014, n.38
Deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n.X/1653
Report 15 maggio 2014
In OLIR.it:
Guide
Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures
socio-éducatives (11 marzo 2014)
Guide
Gestion du fait religieux dans l'entreprise privée (17
dicembre 2013)
Guide
Laïcité et collectivités locales (17 dicembre
2013)
Sentenza 16 maggio 2014, n.10821
Le scuole private al fine di ottenere la c.d. parificazione debbono
assumere l'obbligo di garantire l'integrazione scolastica
delle persone disabili "senza oneri per lo Stato".
Tale requisito rientra tra gli obblighi specificatamente richiesti al
momento del riconoscimento della parità. Pertanto, nessun
rimborso può venire domandato da tali istituti per le spese
sostenute al fine di garantire l'istruzione di sostegno agli
alunni disabili. Costituisce, infatti, presupposto indefettibile per
il riconoscimento della parità delle scuole private – ai sensi
degli artt. 4 della legge n. 60/2000 e 13 della legge 104/1992 – che
queste ultime assumano l'impegno a garantire il servizio
educativo, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti
disabili, a tutti gli studenti per i quali sia stata avanzata
richiesta.
Sentenza 20 gennaio 2014, n.1096
La redazione dell'atto di matrimonio in duplice originale è
solo una particolare modalità di documentazione, che nulla
toglie alla unicità dell'atto stesso. Se dunque l'atto
è unico, il suo contenuto non può che corrispondere a
ciò che viene effettivamente stipulato secondo quanto accertato
dal giudice di merito: nella specie, la presenza della clausola di
separazione dei beni debitamente sottoscritta dagli sposi. Ne consegue
che ai fini dell'accertamento della suddetta clausola è
possibile basarsi su detto originale benchè non redatto ai fini
della trascrizione nei registri dello stato civile. Ribadito, infatti,
che l'atto negoziale produttivo di effetti giuridici
nell'ordinamento statale a seguito della trascrizione è
unico, a prescindere dalla particolare modalità di
documentazione in doppio originale, va osservato che ciò che
rileva, ai fini dell'accertamento in questione, è
ciò che si ricava dall'esistenza di tale originale, che
è custodito presso la parrocchia, risultando indifferente la
sua destinazione.
Nota 07 maggio 2014, n.A00DGPER 4402
Circolare 03 aprile 2014
In OLIR.it:
– Ministero della Giustizia. Ufficio Legislativo:
Nota di
chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario
giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto
legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
– Ministero della Giustizia. Ufficio Legislativo: Nota di chiarimento
sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del
decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile.