Decreto 17 luglio 2014
Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale europea e come
chiarito dalla stessa giurisprudenza italiana, la ragione della non
trascrivibilità dell’atto di matrimonio tra persone dello
stesso sesso contratto all’estero non può più
identificarsi nell’inesistenza del matrimonio per mancanza di un
requisito minimo indispensabile, ma nell’inidoneità a
produrre quale atto di matrimonio qualsiasi effetto giuridico
nell’ordinamento italiano. Ciò deriva dalla mancanza di
una normativa sul punto che sia per l’ordinamento costituzionale
interno sia per l’ordinamento sovranazionale è riservata
in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo
essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa. [La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]