Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 febbraio 2015, n.1788

Le S.U. della Corte di Cassazione, componendo un contrasto sorto nella
giurisprudenza civile, hanno individuato nella convivenza stabile e
duratura tra gli sposi, successiva alla celebrazione del matrimonio, e
dunque attinente al matrimonio-rapporto, un limite generale di ordine
pubblico alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche in
materia matrimoniale (Cass., S.U. nn. 16379
e 16380
del 2014). La convivenza costituisce dunque un limite generale di
ordine pubblico, indipendente dal vizio genetico del matrimonio
dichiarato dal Tribunale ecclesiastico. Diversamente opinando,
infatti, il Giudice italiano porrebbe in essere una inammissibile
invasione nella giurisdizione ecclesiastica in materia di
nullità matrimoniale.

Sentenza 02 febbraio 2015, n.1789

Ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità matrimoniale, la prolungata convivenza tra i coniugi,
dopo la celebrazione delle nozze non può venire rilevata
d'ufficio dal giudice, nè eccepita dal Pubblico Ministero.
Si tratta infatti di una eccezione "in senso tecnico" che
deve essere formulata,a pena di decadenza, con la comparsa di
costituzione e risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.

Sentenza 02 febbraio 2015, n.1790

La contrarietà alla filiazione costituisce un elemento della
sfera intima e strettamente personale del soggetto, privo di indici
esteriori di riconoscibilità. Ne consegue che la conoscenza di
tale opzione personale può solo desumersi dalle dichiarazioni
dirette della parte o di un terzo che dalla parte l'abbia appreso
e lo riferisca al destinatario. In quest'ultima ipotesi è
necessaria una specificazione puntuale del contesto spazio – temporale
nel quale la circostanza è riferita. Il numero e la
qualità delle persone a conoscenza della circostanza, peraltro
appartenenti alla sfera relazionale del soggetto che ha assunto il
vincolo coniugale con tale riserva mentale costituiscono elementi del
tutto inidonei a fondare la presunzione di conoscibilità in
capo all'altro coniuge. E' necessario, pertanto, che venga
indicato come dal complessivo materiale istruttorio possa affermarsi
che sia pervenuta nella sfera di conoscenza dell'altro coniuge
l'esclusione del bonum prolis. (Nel caso di specie si è
ritenuto che la congiunzione causale o più esattamente il nesso
di univocità tra il fatto noto tra amici e parenti e
l'apprensione di esso da parte dell'altro coniuge fosse stata
meramente affermata dalla sentenza impugnata, senza alcun sostegno
argomentativo).

Sentenza 26 marzo 2009, n.32824

L’adesione ad un credo religioso
(nella specie l'Islam), che non sancisce la parità dei
sessi nel rapporto coniugale, non comporta un nesso indissolubile con
i maltrattamenti in famiglia e non incide sulla qualificazione
giuridica della condotta. In particolare l'appartenenza religiosa
non
 rileva e non
costituisce circostanza attenuante nell'integrazione del reato di
maltrattamenti in famiglia, nella specie in danno della
moglie. 

Parere 12 novembre 2014, n.3624070

Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.

Sentenza 11 dicembre 2014, n.G 119-120/2014

In its decision, the Constitutional Court finds that there is no
objective justification for differing provisions based on sexual
orientation which would generally exclude registered partners from
jointly adopting a child. Moreover, this would create unequal
treatment between registered partners when jointly adopting a child
and (same-sex or heterosexual) partners adopting a step child [fonte:
https://www.vfgh.gv.at – Press Release].

Decreto 29 ottobre 2014

Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali
stranieri, deve aversi prioritario riguardo all'interesse
superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989),
ribadito in ambito comunitario con particolare riferimento al
riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra
genitori e figli, dall'art. 23 del Reg CE n 22012003 il quale
stabilisce espressamente che la valutazione della non
contrarietà all'ordine pubblico debba essere effettuata
tenendo conto dell'interesse superiore del figlio. Nel caso in
questione  (minore nato all'estero da coppia omosessuale in
seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa con
l'impianto di gameti da una donna all'altra) l'atto di
nascita può dunque essere trascritto in Italia, in quanto non
si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente
ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto
nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato
cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri
(rispettivamente, biologica e genetica).