Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 17 marzo 2015, n.40

E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri (in proprio
e a nome del Consiglio dei Ministri) nei confronti della Corte di
cassazione, sul presupposto – sostenuto dai ricorrenti
richiamando gli artt. 7, 8, 92 e 95 Cost. – che
quest’ultima, con la sentenza
n. 16305 del 2013
, avrebbe illegittimamente esercitato il suo
potere giurisdizionale menomando la funzione di indirizzo
politico che la Costituzione assegna al Governo in materia religiosa
la quale sarebbe assolutamente libera nel fine e quindi insuscettibile
di controllo da parte dei giudici comuni (nel caso di specie, in
tema di avvio o meno delle trattative per la conclusione di una intesa
ex art. 8, comma 3 della Costituzione).

Sentenza 27 ottobre 2011, n.5778

L'art. 71, comma 1, lett. c – bis, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12,
così come inserito dall'art. 12 della L.R. 21 febbraio 2011
n. 3, ha ricondotto nella categoria delle "attrezzature di
interesse comune per servizi religiosi… gli immobili (comunque)
destinati a sedi di associazioni, società o comunità di
persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità
statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione,
all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di
preghiera, scuole di religione o centri culturali". In tale
contesto, pertanto, la trasformazione – inoppugnabilmente avvenuta nel
caso di specie – del preesistente "negozio" in luogo
preminentemente adibito a culto non può che richiedere, anche
per la concomitantemente contestata realizzazione al piano
seminterrato di un tavolato interno, il rilascio del titolo edilizio
abilitante al mutamento della destinazione d'uso dei relativi
locali.

Sentenza 09 marzo 2015, n.3912

Una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può
essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento
dell'Autorità giudiziaria e non anche adottando un
provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema
di stato civile. Spetta cioè solo al Tribunale civile disporre
la cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro
degli atti di matrimonio, posto che: le registrazioni dello stato
civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi
descritti e normativamente previsti in modo espresso; l'ufficiale
di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di
correggere gli errori materiali; ogni rettificazione o cancellazione
è attribuita alla competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria; fra le annotazioni possibili nel registro dei
matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di
autotutela ma solo l'annotazione della rettificazione giudiziaria
[in questo senso cfr. TAR Lazio, Sezione I Ter, sentenze 9 marzo 2015,
nn. 3911 e 3907].

Accordo 04 marzo 2015

[Si ringrazia per la segnalazione del documento Stella Coglievina,
Università degli Studi dell'Insubria]

Parere 17 febbraio 2015

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]