Paesi Unione europea
I dossier sui Paesi dell’UE:
Legge 16 giugno 2016
Legge 16 giugno 2016, n. 115: "Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanita' e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale" (in vigore dal 13 luglio 2016). [in GU Serie […]
Sentenza 22 giugno 2016, n.12962
Il genitore sociale omosessuale può adottare il figlio
biologico del partner per quanto non sussista una impossibilità
di fatto dell'affidamento preadottivo (art. 44, lett. d, della l.
184/1983). In particolare, nella famiglia omogenitoriale non
c'è abbandono del minore, ma un legame affettivo
consolidato al quale va data rilevanza giuridica per la piena
realizzazione dei diritti fondamentali di quest'ultimo.
Sentenza 02 marzo 2016, n.8401
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche
in danno di persona convivente " more uxorio", quando si sia
in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale
e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca
assistenza e protezione (cfr. Cass. sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007)
Sentenza 04 aprile 2016, n.650
Neel caso di specie, il ricorrente, nella veste di genitore della
persona cui è stata rifiutata l’interruzione del
trattamento di alimentazione e idratazione, ha diritto al risarcimento
sia del danno a titolo di erede, sia di quello iure proprio per
lesione del rapporto parentale. In ordine al danno di natura non
patrimoniale a titolo ereditario va evidenziato come il comportamento
della Regione ha leso il diritto fondamentale ad ottenere
l’interruzione del procedimento di alimentazione artificiale,
atteso che è stato riconosciuto in capo alla paziente, come
pure a ciascun individuo, il diritto assoluto a rifiutare le cure ad
essa somministrate in qualunque fase del trattamento e per qualunque
motivazione (cfr. Cass. Civ., I, 16 ottobre 2007, n. 21748, riferita
proprio al caso de quo), sul presupposto della sussistenza di
specifici presupposti (la cui verifica è stata affidata alla
Corte d’Appello di Milano che ha pronunciato il decreto in data 9
luglio 2008). A fronte dei predetti provvedimenti
giurisdizionali che hanno accertato la sussistenza del diritto ad
ottenere l’interruzione del trattamento sanitario, il rifiuto
espresso con l’atto dirigenziale, contenente il diniego di
ricovero al fine di sospendere il trattamento di idratazione e
alimentazione artificiale – annullato con la sentenza di questo
Tribunale
n. 214 del 2009, confermata dalla decisione del Consiglio
di Stato n. 4460 del 2014 –, ha determinato la lesione del
diritto fondamentale di autodeterminazione in ordine alla
libertà di scelta di non ricevere cure, oltre che della salute,
così come ricostruito nelle sentenze che li hanno riconosciuti
(c.d. diritto di staccare la spina: da ultimo, Cass.,
SS.UU, 22 dicembre 2015, n. 25767), e la lesione del diritto
all’effettività della tutela giurisdizionale; le lesioni
sono state aggravate dalla circostanza che, nemmeno dopo la pronuncia
di questo Tribunale, la Regione ha messo a disposizione una struttura
per eseguire quanto statuito nelle diverse sedi giurisdizionali. Si
tratta poi di danno conseguenza, ossia di lesione che ha avuto degli
effetti, seppure di tipo non patrimoniale, giacché non è
stata rispettata la volontà del soggetto interessato –
per come ricostruita dalla Corte d’Appello – di voler
mettere fine ad un trattamento sanitario; ciò rappresenta una
palese violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost. (Corte costituzionale,
sentenza n. 438 del 2008; Cass. Civ., III, 12 giugno 2015, n.
12205). La quantificazione dei sopra richiamati danni, di tipo
non patrimoniale, che può avvenire soltanto attraverso una
valutazione in via equitativa (Cass. Civ., III, 23 gennaio 2014, n.
1361), va effettuata tenendo conto sia della natura dolosa del rifiuto
regionale, pur a fronte delle numerose iniziative giurisdizionali
intraprese, sfociate nel decreto della Corte d’Appello del 9
luglio 2008, sia del non brevissimo lasso di tempo – dalla
predetta pronuncia – che si è dovuto attendere prima
della interruzione del trattamento sanitario.
Ordinanza 05 aprile 2016
Non è contrario all’ordine pubblico un provvedimento
straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone
coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello
stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento
dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e
doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse
superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita
con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive
relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in
forza della protratta convivenza con ambedue e dei provvedimenti di
adozione.
Decreto ministeriale 26 maggio 2016, n.2016-683
Legge 20 maggio 2016, n.76
[in vigore dal 5 giugno 2016]
Legge regionale 12 aprile 2016, n.12
L.R. Veneto 12 aprile 2016, n. 12: "Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio (e successive modificazioni)". (BUR Veneto n. 35 del 15 aprile 2016) Art. 1 Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo […]
Sentenza 22 febbraio 2016, n.3416
Secondo la giurisprudenza della Corte adita la proporzionalità
della sanzione disciplinare è nozione che, al pari di altre
rinvenibili nell'ordinamento positivo, la legge – allo scopo di
adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e
mutevole nel tempo – configura con disposizioni, ascrivibili alla
tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e
delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in
sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni
relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa
disposizione tacitamente richiama. Nel caso in esame, è
certamente conforme a diritto (art. 2106 c.c.) la considerazione,
operata dal giudice di merito, dell'elemento psicologico del
lavoratore, poichè nella valutazione complessiva della
proporzionalità tra l'infrazione (assenza nella giornata di
turno domenicale) e la sanzione irrogata (mancata retribuzione,
sospensione dal lavoro e multa) rientra non solo
l'illiceità in senso oggettivo della condotta, non
più in discussione, ma anche l'intensità o – come
nella specie – la tenuità dell'elemento psicologico del
lavoratore. In questo senso, nel caso di specie, la Corte di merito ha
valorizzato un certo grado di affidamento indotto dal comportamento
aziendale, che aveva portato il lavoratore a ritenere che sarebbe
stato mantenuto un atteggiamento di tolleranza riguardo alla mancata
prestazione del lavoro domenicale. Ha altresì valorizzato
l'offerta della prestazione lavorativa nel giorno di riposo
settimanale, condotta che, seppure priva di valore scriminante,
esprime un atteggiamento collaborativo manifestato dall'impiegato
per compensare l'assenza. Infine, è stato valorizzato dai
giudici di appello, seppure con sintetica motivazione, il contesto
complessivo della vicenda in cui l'infrazione si collocava:
esisteva una iniziativa sindacale in corso e una richiesta individuale
di non assegnazione a turni domenicali per motivi religiosi (esercizio
del diritto di culto), circostanze di cui la società/datrice di
lavoro era a piena conoscenza e che portarono nel periodo
immediatamente successivo alla soppressione del turno domenicale.