Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 marzo 2016, n.2436

Memoria difensiva ex art. 121
c.p.p., del 3 giugno 2015

La Redazione di
OLIR.it ringrazia per la documentazione il Prof. Silvio Ferrari –
Università degli Studi di Milano e  l'Ufficio Legale
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova

La
Redazione di OLIR.it segnala il contributo di Nicolò Amore, La
tutela penale del segreto ministeriale delle confessioni religiose
prive di intesa
, pubblicata sulla Rivista Diritto Penale
Contemporaneo, 19 dicembre 2016.

Ordonnance 26 agosto 2016

Le juge des référés du Conseil
d’État conclut que l’article 4.3 de
l’arrêté contesté a porté une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la
liberté de conscience et la liberté personnelle. La
situation d’urgence étant par ailleurs
caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des
référés du tribunal administratif de Nice et
ordonne la suspension de cet article [
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques]

Parere 21 luglio 2016, n.1695

Per quanto concerne il riferimento alla “coscienza
individuale” adombrato per invocare la possibilità di
“obiezione”, osserva il Consiglio di Stato che la legge, e
correttamente il decreto attuativo oggi in esame, pone gli adempimenti
a carico dell’“ufficiale di stato civile”, e
cioè di un pubblico ufficiale, che ben può essere.
diverso dalla persona del sindaco. In tal modo il Legislatore ha
affermato che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato
civile, costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto
tale dovere a carico di una ampia categoria di soggetti – quella
degli ufficiali di stato civile – proprio per tener conto che,
tra questi, vi possa essere chi affermi un “impedimento di
coscienza”, in modo che altro ufficiale di stato civile possa
compiere gli atti stabiliti nell’interesse della coppia
richiedente. Del resto, è prassi ampiamente consolidata
già per i matrimoni che le funzioni dell’ufficiale di
stato civile possano essere svolte da persona a ciò delegata
dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale,
sicché il problema della “coscienza individuale”
del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti
richiesti dalla legge n. 76/2016, può agevolmente risolversi
senza porre in discussione – il che la legge non consentirebbe in
alcun caso – il diritto fondamentale e assoluto della coppia
omosessuale a costituirsi in unione civile.

Sentenza 30 giugno 2016, n.13435

Il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti
del possibile, con suoi genitori e di essere allevato nell'ambito
della propria famiglia, posto dall'art. 1 della l. n. 184 del
1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di
adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore
interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nel caso in
cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non
transitoria, le cure necessarie, con conseguente
configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono,
in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed
educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura. 

Legge 28 giugno 2016, n.130

Legge 28 giugno 2016, n. 130: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (GU n.164 del 15-7-2016 ) La Camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 […]

Varie 12 aprile 2016

Avvertenza: Il testo della legge costituzionale e' stato approvato
dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e
dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo
seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda
al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.