Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 ottobre 2016, n.19811

Secondo l'orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 17 luglio
2014, n. 16379, la convivenza triennale "come coniugi",
quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla
delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio,
essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente
connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e
assunzione di responsabilità di natura personalissima, è
oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile
d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta,
nel giudizio di legittimità.Ciò posto e tenuto conto
dell'applicabilità nel procedimento de quo delle norme sul
rito ordinario di cognizione (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363), appare
evidente che l'eccezione, proposta con comparsa di risposta
depositata alla prima udienza e non nei termini previsti dell'art.
166 cod. proc. civ., deve ritenersi tardiva.

Decreto Presidente Repubblica 27 settembre 2016

DPR 27 settembre 2016: "Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. […]

Ordinanza 19 luglio 2016

Il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la
conseguente partecipazione dello stesso alle pratiche collettive del
nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti
dall’articolo 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto
tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito
della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo
religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i
concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli articoli
143 e 147 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di
improseguibilita’ della convivenza o di grave pregiudizio per
l’interesse della prole (cfr. Cass., Sez. 1, 6 agosto 2004, n
15241; 6 dicembre 1989, n. 5397; 23 agosto 1985, n. 4498).

Sentenza 03 maggio 2016

Riconoscere che la coppia, già unita in matrimonio, possa
scegliere di mantenere il vincolo già in essere, anche nel
caso in cui sia stato emesso provvedimento di rettificazione del sesso
da maschile a femminile di uno dei coniugi, significa riconoscere
il diritto alla conservazione della preesistente dimensione
relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità
e continuità propri del vincolo coniugale.