Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Linee guida 04 febbraio 2015

Le Linee guida sulla personalità giuridca delle comunità
religiose o di credo sono state redatte dall'ODIHR, avvalendosi
dell'assistenza del suo Advisory Panel of Experts on Freedom of
Religion or Belief, approvate dalla Venice Commission già nella
sessione di giugno 2014 e di recente pubblicate ufficialmente a cura
dell'ODIHR. Non si tratta di un documento legally binding
dell'OSCE o del Consiglio d'Europa, ma raccoglie i migliori
standard (dichiarazioni, pareri, sentenze) attinenti alla materia
trattata, al fine di offrire un utile strumento di riferimento per
coloro i quali sono chiamati ad adottare o applicare le pertinenti
legislazioni nazionali. Le Guidelines si articolano in quattro parti:
la prima è dedicata alla libertà di religione o credo,
in generale, ed alle sue possibili limitazioni; la seconda alla
libertà religiosa collettiva; la terza alla libertà
religiosa istituzionale, con particolare riguardo al riconoscimento
della personalità giuridica delle comunità religiose o
di credo; la quarta, infine, alla legislazione di vantaggio
applicabile a tali comunità.

Decisione 06 dicembre 2013, n.3

Dopo diversi anni in cui non era stato possibile raggiungere il consensus su nuovi impegni
della c.d. dimensione umana, l’ultima Ministeriale
dell’OSCE ha adottato – tra le altre – la decisione
n. 3/13 sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o
credo.
Con tale decisione il Consiglio dei Ministri ha
richiamato e riaffermato gli impegni precedentemente assunti dalla
CSCE/OSCE, invitando agli Stati partecipanti a svolgere diverse azioni
al fine di rispettare, tutelare e garantire la libertà di
pensiero, coscienza, religione o credo.
Tra queste azioni che
gli Stati partecipanti sono invitati a intraprendere, alcune
presentano tratti di novità rispetto ai precedenti commitments OSCE. Esse sono:
– la promozione e facilitazione del dialogo interreligioso;

l’incoraggiamento ad includere le comunità religiose nel
dibattito pubblico;
– la promozione del dialogo tra
comunità religiose ed organismi governativi;

l’adozione di politiche atte a promuovere il rispetto e la
protezione delle religious
properties
(così configurando in capo agli Stati
partecipanti una positive
obligation
in tal senso).
[Si ringrazia per la segnalazione
del documento e il relativo Abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]