Documento 30 novembre 2017
FONTE: http://bit.ly/2jcXnOZ
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
La religione ebraica e quella musulmana prevedono che la carne, per potere essere lecitamente consumata dai propri fedeli, debba provenire da un animale macellato secondo alcune regole precise: esse sono volte a sottolineare il significato sacro che accompagna l'uccisione di ogni essere vivente e, almeno in passato, servivano ad assicurare il rispetto di alcune essenziali condizioni igieniche e sanitarie.
Dal punto di vista giuridico il nocciolo del problema si colloca dunque nella compatibilità tra il diritto di libertà religiosa (che sta alla base della macellazione rituale) ed il rispetto degli animali, che impone di risparmiare loro ogni sofferenza evitabile. Le leggi della maggior parte dei paesi europei (tra cui l'Italia) prevedono apposite deroghe per rendere possibile la macellazione rituale senza previo stordimento dell'animale.
A questo proposito, è utile ricordare che, nonostante la pressione delle associazioni per la protezione degli animali, la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea (Regulation on the protection of animals at the time of killing), che è attualmente in fase di approvazione e che abrogherà la Direttiva 93/119/CE del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, ribadisce l'importanza di tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi e mantiene la disposizione, già contenuta nella Direttiva, secondo la quale gli Stati Membri possono concedere una deroga all'obbligo di stordire previamente gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi.
(S. Ferrari, D. Milani e R. Bottoni)
APPROFONDIMENTI
Nel web:
(Rossella Bottoni)
FONTE: http://bit.ly/2jcXnOZ
Si ringrazia per la segnalazione del documento la dott.ssa
Rossella Bottoni (Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano)
La possibilità – sancita dal punto 1°, della parte I dell’articolo
R. 214-70 del Codice rurale e della pesca marittima – di derogare
all’obbligo di stordimento previo alla macellazione, quando questo
è incompatibile con la macellazione rituale, non si presta a generare
abusi che integrino l’ipotesi di maltrattamento degli animali ai
sensi dell’articolo L. 214-3 del medesimo codice, poiché il ricorso
alla deroga è sottoposto a un meccanismo di autorizzazione preventiva
soggetto al controllo del giudice amministrativo. La deroga così
inquadrata ha lo scopo di conciliare gli obiettivi di polizia
sanitaria con l’uguale rispetto delle credenze e tradizioni
religiose ed è coerente con il principio di laicità, che impone alla
Repubblica di garantire il libero esercizio dei culti. La disposizione
non viola, inoltre, il principio di uguaglianza, che autorizza
l’autorità investita del potere regolamentare a disciplinare in
maniera differente situazioni differenti o a derogare
all’uguaglianza per ragioni di interesse generale, a patto che la
differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto diretto con
l’oggetto della norma che la stabilisce e non sia manifestamente
sproporzionata rispetto ai motivi che la giustificano. Infine, la
deroga all’obbligo di stordimento è in linea con il dettato del
regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali al
momento della macellazione, il quale consente di derogare allo
stordimento preventivo degli animali macellati secondo un metodo
prescritto da un rito religioso, a condizione che ciò avvenga in un
macello. [La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento e la stesura del relativo Abstract Mariagrazia Tirabassi,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza]
Il 31 gennaio scorso la Corte federale distrettuale degli Stati Uniti
d’America – distretto del Minnesota – ha rigettato un ricorso
collettivo contro una società che distribuisce alimenti confezionati,
ConAgra Foods, accusata dell’etichettatura ingannevole di prodotti
di una sua controllata, Hebrew National. L’indicazione “100%
kosher” faceva seguito alla certificazione rilasciata da Triangle K,
ente di certificazione kosher. I querelanti sostenevano che il
procedimento di macellazione dei bovini da cui proveniva la carne
asserita “100% kosher” non era in realtà conforme allo standard
stabilito dall’ente certificatore. Essi dunque chiedevano al
tribunale un giudizio sulla rispondenza di tale procedimento non tanto
alle regole ebraiche di per sé stesse, quanto ad uno standard
esplicitato da Triangle K e dunque, in un certo qual modo,
“oggettivato” ed estrapolato dal mero contesto dei contenuti
dottrinali della confessione. Il convenuto sosteneva che, anche
qualora fosse sussistita una rappresentazione ingannevole, la
responsabilità doveva ricadere sull’ente di certificazione che
aveva apposto il proprio sigillo. Ad ogni modo, la giustizia civile
non era competente a dirimere la questione, pena la violazione della
clausola separatista del Primo Emendamento alla Costituzione Federale.
È proprio su quest’ultimo argomento che la corte ha fondato la
propria decisione di rigetto. Posta la natura intrinsecamente
religiosa dei contenuti prescrittivi della kasherut, qualsiasi
giudizio sulla veridicità della dicitura ‘kosher’ apposta sui
prodotti in commercio è interdetto agli organi dello stato. (La
Redazione di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract
Mariagrazia Tirabassi, Università Cattolica del Sacro Cuore –
Piacenza)
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM “HALAL” CAC/GL 24-1997[*] The Codex Alimentarius Commission accepts that there may be minor differences in opinion in the interpretation of lawful and unlawful animals and in the slaughter act, according to the different Islamic Schools of Thought. As […]
Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333: "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento". (Da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 226 del 28 settembre 1998) (omissis) Art. 2 Ai fini del presente decreto si intende per: a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il […]
Objetivos y Tareas del Instituto Español para la Calidad Halal Diseñar la estrategia de desarrollo de la Marca Halal , aplicada a la comercialización de productos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Registro e implantación del distintivo de Calidad Halal en Propiedad Industrial (Registro de Patentes y Marcas) tanto a nivel nacional como internacional. […]
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (al 1° dicembre 2009) PREAMBOLO SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA […]
Vedi:
Real Decreto 18 dicembre 1987, n. 1614/1987
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5169].