_Lotta alla discriminazione_
In particolare le direttive del 2000 (n. 2000/43 e 2000/78), emanate sulla base dei poteri conferiti all'Unione dall’art. 13 del Trattato di Amsterdam, hanno previsto una cornice di riferimento per gli Stati membri, dettando nuove definizioni di discriminazione e prevedendo strumenti di tutela e di prevenzione dalle forme di esclusione motivate da razza, origine etnica, religione, età, handicap e orientamento sessuale. Il recepimento del nuovo diritto antidiscriminatorio da parte degli Stati, pur differenziandosi nelle modalità e nell'interpretazione di alcuni concetti (ad esempio quelli più strettamente connessi alla lettura nazionale del principio di uguaglianza), ha mostrato come gli strumenti del diritto comunitario rappresentino oggi un punto di riferimento fondamentale per la messa in pratica delle politiche statali per le pari opportunità. Lo studio di tali strumenti diviene, poi, tanto più importante se si considera il rapporto tra il diritto antidiscriminatorio e i problemi collegati all'uguaglianza e alle diversità, tipici delle società multiculturali.
Per quanto riguarda il divieto di discriminazione religiosa, limitato dal legislatore comunitario al solo ambito dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, esso rappresenta un importante corollario del diritto di libertà religiosa e una potenziale chiave di lettura nella difficile ricerca di bilanciamento tra principio di uguaglianza e garanzia delle diversità religiose, che proprio nel mondo del lavoro pone varie questioni (ad esempio il riconoscimento di giorni festivi religiosi, o la richiesta di poter indossare simboli religiosi, ecc.).
Gli sviluppi più recenti vedono la Carta di Nizza del 2000 ribadire e rafforzare il ruolo del principio di non discriminazione in relazione agli altri diritti, con un apposito titolo, il terzo, ad esso dedicato e con l’affermazione sia del diritto all’uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge (art. 20), sia del riconoscimento delle diversità culturali, linguistiche e religiose (art. 22). Da ultimo, è da ricordare l'elaborazione di una nuova direttiva (proposta COM 2008-426, del 2 luglio 2008) che si propone di combattere la discriminazione fondata su religione, orientamento sessuale, handicap ed età in ambiti ulteriori rispetto a quello del lavoro. (Stella Coglievina)
analisi e approfondimenti
- Nicola Fiorita, Le direttive comunitarie in tema di lotta alla discriminazione, la loro tempestiva attuazione e l’eterogenesi dei fini (dicembre2004) (pdf)
- Vincenzo Pacillo, Il divieto di discriminazione religiosa nel rapporto di lavoro subordinato (dicembre 2004) (pdf)
- Chiara Favilli, L’istituzione di un organismo per la promozione delle pari opportunità prevista dalla normativa comunitaria (dicembre 2004) (pdf)
- Piotr Stanisz, Il divieto di discriminazione per motivi religiosi nel Codice polacco del lavoro (agosto 2005) (pdf)
- Daniele Maffeis, La discriminazione religiosa nel contratto, saggio pubblicato in Il diritto ecclesiastico, 2006, n. 1-2, pp. 55-141 (pdf)
- Stella Coglievina, Diritto antidiscriminatorio e interessi religiosi nell' Unione Europea, con particolare riguardo agli ordinamenti italiano, francese e britannico, tesi di dottorato, Università Cattolica del Sacro Cuore, XXI ciclo, a.a. 2007/08, Milano
APPROFONDIMENTI
- Rassegna bibliografica a cura di Chiara Favilli (dicembre 2004)
- Marcello D’Amico (a cura di), Contro la discriminazione. Guida alla legislazione europea e italiana, Fondazione Franco Verga C.O.I. (www.fondazioneverga.org)
- Paolo Morozzo della Rocca – Gli atti discriminatori nel diritto civile, alla luce degli artt. 43 e 44 del t.u. sull’immigrazione
Nel web:
- Commissione Europea, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
- "Stop discrimination" sito web relativo alla campagna promossa dall'UE "Sì alle diversità. No alle discriminazioni"
- European Commission: 2007 – European Year of Equal Opportunities for All
- Fundamental Rights Agency (FRA): RAXEN ; vecchio database delle pubblicazioni dell'EUMC (European Monitoring Center against Racism)
- ENAR, European Network Against racism
- MPG, Migration Policy Group
- Consiglio d'Europa – ECRI, European Commission against Racism and Intolerance
- OSCE – ODHIR Office for Democratic Institutions and Human Rights – Tolerance and Non-Discrimination Information System (ampio database di documenti)
- OIL/ILO – International Labour Organization
- LABdi – Laboratorio Forme della discriminazione, istituzioni e azioni positive (Università di Modena e Reggio Emilia)
Studi e rapporti:
- Religion and Belief Discrimination in Employment – the EU Law – Report January 2007 (in english) (pdf)
- EUROBAROMETER – "Discrimination in the European Union" – Report (January 2007)
Dossier in OLIR.it:
attuazione delle direttive
Attuazione delle direttive 2000/43 e 2000/78 in Italia e nei Paesi dell'Unione europea:
- Italia, Decreto legislativo 09 luglio 2003, n.215 – Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
- Italia, Decreto legislativo 09 luglio 2003, n.216 – Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
- Italia: Decreto Presidenza Consiglio Ministri 11 dicembre 2003 – Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39
- Austria: Legge 23 giugno 2004 – Equal Treatment Act (Gleichbehandlungsgesetz GlBG)
- Belgio: Legge 25 febbraio 2003 – Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
- Bulgaria, Legge 1 gennaio 2004, Law on protection against discrimination
- Estonia: Legge 15 aprile 1992 (emendata Dicembre 2004) – "Republic of Estonia Employment Contracts Act"
- Finlandia, Legge 18 giugno 2004, n.21, Non discrimination Act
- Francia: Legge 16 novembre 2001, n.1066 – Loi relative à la lutte contre les discriminations
- Francia: Legge 30 dicembre 2004, n.1486 – Loi portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
- Germania: Legge 14 agosto 2006 – Act Implementing European Directives Putting into Effects the Principle of Equal Treatment (Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung)
- Irlanda, Equality Bill 2004
- Lituania: Legge 18 novembre 2003, n.1826 – Law on Equal Treatment
- Portogallo, Legge 11 maggio 2004, n.18, Attuazione della Direttiva n. 2000/43/CE in tema di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
- Regno Unito: Regolamento 20 giugno 2003 – The Race Relations Act 1976 (Amendment) Regulations 2003
- Regno Unito: Regolamento 26 giugno 2003, n.1660 – The Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003
- Regno Unito: Regolamento 20 febbraio 2004, n.437 – The Employment Equality (Religion or Belief) (Amendment) Regulations 2004
- Romania: Legge 24 gennaio 2003, n.53 – Labour Code
- Romania: Ordinanza 31 agosto 2000, n.431 – "Preventing and Punishing All Forms of Discrimination"
- Spagna: Legge 30 dicembre 2003, n.62 – Ley de 30 de medidas fiscales, administrativas y del orden social
- Svezia, Legge 5 giugno 2003, n. 307, The Prohibition of Discrimination Act
Studi e rapporti sull'attuazione delle direttive:
- MPG and Human European Consultancy on behalf of the European Commission (scientific director: Jan Niessen) 1. Comparative Analyses on National Measures to Combat Discrimination outside Employment and Occupation (pdf – in english); 2. Comparative Analysis of Existing Impact Assessments of Anti-Discrimination Legislation (pdf- in english)
Comunicazione 10 novembre 2015
Annex Commission
staff working document "TURKEY 2015 REPORT"
Accompanying the document
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC
AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS "EU
Enlargement Strategy"
Sentenza 20 ottobre 2015, n.25239/13
Risoluzione 19 gennaio 2016
Sentenza 08 gennaio 2016, n.4
Considerata la situazione in atto nel Paese d'origine e la
corposità dei riscontri forniti, viene concessa la protezione
sussidiaria all'appellante (cittadino pakistano), valutando la
Corte adita che sussistano elementi che inducono a ritenere la
presenza di una condizione di potenziale rischio per la sua attuale
incolumità, stante il perdurante clima di generale violenza
indiscriminata e di scontri tra gruppi armati di varie correnti
religiose, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime
di sicurezza.
Ordinanza 24 dicembre 2015, n.8654
Risoluzione 17 dicembre 2015
Varie 15 ottobre 2015
Risoluzione 09 settembre 2015
Parlamento Europeo. Risoluzione 9 settembre 2015: "Emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE". Il Parlamento europeo, – vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, – vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, – visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, nonché l'articolo 8 del […]