Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 giugno 2018, n.16-111

La Corte Suprema ha dato ragione al pasticciere del Colorado che nel
2012 si rifiutò per questioni religiose – lui è
protestante anglicano – di preparare una torta nuziale per una coppia
omosessuale. Con decisione non unanime – sette giudici favorevoli e
due contrari – la Corte ha annullato il precedente pronunciamento
della Commissione per i diritti civili del Colorado, a cui la coppia
si era rivolta e che aveva condannato il pasticciere Jack Phillips per
aver violato le leggi anti-discriminazione dello Stato, in base alle
quali ai commercianti è vietato rifiutare i loro servizi sulla
base di razza, sesso, stato coniugale o orientamento sessuale. Per la
Corte Suprema, è stata invece la Commissione a violare i
diritti di Jack Phillips coperti dal Primo Emendamento che, tra gli
altri aspetti, "garantisce la terzietà della legge
rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio".

In OLIR.it il focus di Stefania Ninatti, La
libertà di coscienza del pasticciere americano e il principio
di non discriminazione. Masterpiece Cakeshop, Ltd v. Colorado
Civil Rights Commission

Sentenza 17 aprile 2018

Nella pronuncia relativa alla causa
C‑414/16, la Corte di Giustizia ha affermato
che "qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la
cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il
rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che,
per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto
in cui tali attività devono essere espletate, la religione
costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto
dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta
allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo
giurisdizionale effettivo".
Secondo la Corte,
l'’art. 4, par. 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio
è da interpretarsi nel senso che "il requisito
essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento
dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un
requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto
dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui
trattasi, dalla natura o dalle condizioni di
esercizio dell’attività professionale in questione,
e non può includere considerazioni estranee a tale etica o
al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta
organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio
di proporzionalità".

Fonte del
documento: https://eur-lex.europa.eu

La redazione di OLIR.it ringrazia il Professor Nicola Colaianni per la
segnalazione del documento.

Sentenza 26 ottobre 2017

CORTE EDU, CASO RATZENBÖCK AND
SEYDL V AUSTRIA, 26 OTTOBRE 2017 (RICORSO N. 29475/12)

2. The Court’s assessment

(…)

(b) Compliance with Article 14 of the
Convention read in conjunction with Article 8

(…)

(iii) Application of the general
principles to the present case

38. The applicants
claimed that they had been discriminated against as a different-sex
couple, as they had no possibility of entering into a registered
partnership, an institution they preferred to marriage. The Court
therefore has to examine first whether, for the purpose of Article 14
of the Convention, the applicants were in a comparable situation to
same-sex couples who have access to registered partnerships and, if
so, whether any difference in treatment was justified.
39. The
Court accepts that different-sex couples are in principle in a
relevantly similar or comparable position to same-sex couples as
regards their general need for legal recognition and protection of
their relationship (see paragraph 35 above).
40. The Court
observes that the exclusion of different-sex couples from the
registered partnership has to be examined in the light of the overall
legal framework governing the legal recognition of relationships. The
registered partnership was introduced as an alternative to marriage in
order to make available to same-sex couples, who remain excluded from
marriage, a substantially similar institution for legal recognition
(see paragraph 13 above). Thus, the Registered Partnership Act (see
paragraphs 13-16 above) in fact counterbalances the exclusion of
same-sex couples in terms of access to legal recognition of their
relationships which existed before the Act entered into force in 2010.
In the case of Schalk and Kopf the Court found that the Registered
Partnership Act gave the applicants, a same-sex couple, the
possibility of obtaining a legal status equal or similar to marriage
in many respects. The Court concluded that there was no indication
that the respondent State had exceeded its margin of appreciation in
its choice of rights and obligations conferred by the registered
partnership (see Schalk and Kopf, cited above, § 109). Thus, the
institutions of marriage and the registered partnership are
essentially complementary in Austrian law. In this connection, the
Court observes further that, as has already been pointed out in Schalk
and Kopf, the legal status initially provided for by the Registered
Partnership Act was equal or similar to marriage in many respects, and
there were only slight differences in terms of material consequences
(ibid., § 109). Moreover, the Court observes that the legal
frameworks governing marriage and the registered partnership were
further harmonised after the Court had adopted its judgment in the
case of Schalk and Kopf and also after the applicants had lodged the
present application, and that to date no substantial differences
remain (see paragraph 16 above).
41. The applicants, as a
different-sex couple, have access to marriage. This satisfies –
contrary to same-sex couples before the enactment of the Registered
Partnership Act – their principal need for legal recognition.
They have not argued for a more specific need. Their opposition to
marriage is based on their view that a registered partnership is a
more modern and lighter institution. However, they have not claimed to
have been specifically affected by any difference in law between those
institutions.
42. This being so, the Court considers that the
applicants, being a different-sex couple to which the institution of
marriage is open while being excluded from concluding a registered
partnership, are not in a relevantly similar or comparable situation
to same-sex couples who, under the current legislation, have no right
to marry and need the registered partnership as an alternative means
of providing legal recognition to their relationship. There has
therefore been no violation of Article 14 taken in conjunction with
Article 8 of the Convention.”

Documento 09 novembre 2017

Secondo l’opinione dell'Avvocato Generale Evgeni Tanchev,
nella Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 sarebbe ravvisabile
una norma speciale elaborata per stabilire se le opinioni personali,
nello specifico quelle di matrice religiosa, possano
costituire un requisito essenziale, oltre che legittimo, per lo
svolgimento dell’attività occupazionale, in
considerazione dei principi morali dell’organizzazione religiosa
interessata.

Ordinanza 20 aprile 2017

"(…) deve osservarsi come, nel caso in esame,
l’individuazione degli specifici luoghi pubblici (fondata sulla
implicita distinzione delle tipologie di luogo pubblico) e la
previsione di un divieto di accedere con mezzi che impediscano
l’identificazione solo per il tempo legato alla permanenza nei
detti spazi costituiscano elementi che consentono di ritenere che il
divieto – e dunque il sacrificio dei diritti di cui agli artt. 8 e 9
della Cedu – , sia ragionevole e proporzionato
rispetto al valore invocato dal legislatore – la pubblica
sicurezza -, che risulta concretamente minacciata
dall’impossibilità di identificare (senza attendere
procedure di identificazione che richiedono la collaborazione di tutte
le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno
ingresso nei luoghi pubblici individuati."

Sentenza 23 novembre 2016, n.11961

La Corte ha ritenuto non riscontrabile le condizioni per il
riconoscimento richiesto, non risultando comprovata l'appartenenza
alla "razza ebraica" dell'istante all'epoca delle
persecuzioni razziali, non avendo lo stesso fornito adeguati elementi
di valutazione al riguardo (in particolare, dall’atto di nascita
non si rinviene l'annotazione discriminatoria "di razza
ebraica", né risulta la sua appartenenza alla religione
ebraica o l'iscrizione ad una Comunità Ebraica).