Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 05 febbraio 2015, n.5888

Accolta la sospensiava relativa l’efficacia di parte del decreto
del commissario ad acta per la Sanità nel Lazio, con il quale
si prevedeva che anche i medici obiettori di coscienza operanti nei
consultori della regione fossero obbligati a rilasciare la
certificazione necessaria per l’interruzione volontaria di
gravidanza.

Sentenza 09 febbraio 2015, n.2400

Nel nostro sistema giuridico il matrimonio tra persone dello stesso
sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto
tra le ipotesi legislative di unione coniugale. Il nucleo relazionale
che caratterizza l’unione "omoaffettiva", invece,
riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2
Cost. e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto
dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può
acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello
matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una
disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali
scaturenti dalla relazione in questione. L’insussistenza di un
obbligo costituzionale ad estendere il vincolo coniugale alle
unioni omoaffettive è stata del resto ribadita dalla sentenza
n. 170 del 2014
della Corte Costituzionale, nella quale è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della
disciplina normativa che faceva conseguire in via automatica, alla
rettificazione del sesso, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, senza preoccuparsi di prevedere per
l’unione, divenuta omoaffettiva, un riconoscimento e uno statuto
di diritti e doveri che ne consentisse la conservazione in una
condizione coerente con l’art. 2 Cost. (e 8 Cedu). La Corte ha
in questo senso evidenziato che il contrasto in tale fattispecie si
determina il “passaggio da uno stato di massima protezione
giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza", con
conseguente necessità di un tempestivo intervento legislativo.

Sentenza 27 gennaio 2015, n.1495

Secondo la sentenza della Corte di
Cassazione, S.U., n. 16379 del 2014
, la convivenza come coniugi,
protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del
matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto,
connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio
nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione
giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed
ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche
in applicazione del principio supremo di laicità dello Stato,
è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico
del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico
nell'ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza
coniugale. Nella medesima sentenza tuttavia è anche affermato,
nel paragrafo 4.3. lett. b) , che "secondo la speciale disciplina
dell'Accordo, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che la
delibazione sia proposta "dalle parti" oppure "da una
di esse" (alinea dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo)" e
che nella prima ipotesi non possono sussistere dubbi circa la
tendenziale delibabilità della sentenza canonica di
nullità, anche nel caso in cui già emergesse ex actis
una situazione di convivenza coniugale, potenzialmente idonea a
costituire ostacolo alla delibazione. Deve, pertanto, ritenersi che la
proposizione di un ricorso "congiunto" volto ad ottenere il
riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una
sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciato dal
tribunale ecclesiastico, escluda l'interferenza della condizione
ostativa costituita dalla convivenza così come precisamente
configurata dalle Sezioni Unite.

Sentenza 02 febbraio 2015, n.1788

Le S.U. della Corte di Cassazione, componendo un contrasto sorto nella
giurisprudenza civile, hanno individuato nella convivenza stabile e
duratura tra gli sposi, successiva alla celebrazione del matrimonio, e
dunque attinente al matrimonio-rapporto, un limite generale di ordine
pubblico alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche in
materia matrimoniale (Cass., S.U. nn. 16379
e 16380
del 2014). La convivenza costituisce dunque un limite generale di
ordine pubblico, indipendente dal vizio genetico del matrimonio
dichiarato dal Tribunale ecclesiastico. Diversamente opinando,
infatti, il Giudice italiano porrebbe in essere una inammissibile
invasione nella giurisdizione ecclesiastica in materia di
nullità matrimoniale.

Sentenza 02 febbraio 2015, n.1789

Ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità matrimoniale, la prolungata convivenza tra i coniugi,
dopo la celebrazione delle nozze non può venire rilevata
d'ufficio dal giudice, nè eccepita dal Pubblico Ministero.
Si tratta infatti di una eccezione "in senso tecnico" che
deve essere formulata,a pena di decadenza, con la comparsa di
costituzione e risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.

Sentenza 27 gennaio 2015, n.1494

La convivenza costituisce "un elemento essenziale del matrimonio
rapporto" che connota la relazione matrimoniale in modo
determinante. Nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia della
sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale
ecclesiastico, di conseguenza, la dedotta esistenza di
un'incapacità psichica originaria, astrattamente idonea a
viziare il matrimonio atto non può escludere lo scrutinio
rispetto ai parametri di ordine pubblico che governano il matrimonio
rapporto, ed in particolare non può trascurare il rilievo del
carattere costitutivo della convivenza così come declinata
dalle norme costituzionali interne, europee e convenzionali.

Linee guida 18 novembre 2014

Con queste linee guida la Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles ha
inteso fornire un supporto per una migliore comprensione della
legislazione antidiscriminatoria e superare i luoghi comuni derivanti
dalla sua percepita complessità. Nell’introduzione viene
ricordato che il primo obbligo della Chiesa è l’annuncio
del Vangelo e del magistero della Chiesa e che un aspetto fondamentale
di tale magistero è l’impegno per la giustizia ed il
rispetto della dignità di tutte le persone. Le linee guida
offrono, quindi, un’illustrazione delle parole-chiave in
materia, esaminano le singole caratteristiche protette, per poi
affrontare le questioni legate a specifici ambiti di attività:
il rapporto di lavoro, le associazioni religiose, la prestazione di
servizi da parte di charities e organizzazioni religiose,
l’uso degli spazi di proprietà della Chiesa e
l’attività educativa [Si ringrazia per la segnalzione del
documento e la stesura del relativo abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Sentenza 27 gennaio 2015, n.25358/12

The case concerned the placement in social-service care of a
nine-month-old child who had been born in Russia following a
gestational surrogacy contract entered into by a couple; it
subsequently transpired that they had no biological relationship
with the child. The Court found in particular that the
public-policy considerations underlying Italian
authorities’ decisions – finding that the applicants
had attempted to circumvent the prohibition in Italy on
using surrogacy arrangements and the rules governing
international adoption – could not take precedence over the
best interests of the child, in spite of the absence of any biological
relationship and the short period during which the applicants had
cared for him. Reiterating that the removal of a child from the
family setting was an extreme measure that could be justified only in
the event of immediate danger to that child, the Court considered
that, in the present case, the conditions justifying a removal
had not been met.  [Press Release]