Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 17 febbraio 2015

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]

Linee guida 04 febbraio 2015

Le Linee guida sulla personalità giuridca delle comunità
religiose o di credo sono state redatte dall'ODIHR, avvalendosi
dell'assistenza del suo Advisory Panel of Experts on Freedom of
Religion or Belief, approvate dalla Venice Commission già nella
sessione di giugno 2014 e di recente pubblicate ufficialmente a cura
dell'ODIHR. Non si tratta di un documento legally binding
dell'OSCE o del Consiglio d'Europa, ma raccoglie i migliori
standard (dichiarazioni, pareri, sentenze) attinenti alla materia
trattata, al fine di offrire un utile strumento di riferimento per
coloro i quali sono chiamati ad adottare o applicare le pertinenti
legislazioni nazionali. Le Guidelines si articolano in quattro parti:
la prima è dedicata alla libertà di religione o credo,
in generale, ed alle sue possibili limitazioni; la seconda alla
libertà religiosa collettiva; la terza alla libertà
religiosa istituzionale, con particolare riguardo al riconoscimento
della personalità giuridica delle comunità religiose o
di credo; la quarta, infine, alla legislazione di vantaggio
applicabile a tali comunità.

Risoluzione 29 gennaio 2015, n.2036 (2015)

La risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa – espressione di soft law – pone tra le
premesse la notazione che l’intolleranza e la discriminazione su
base religiosa colpiscono tanto i gruppi minoritari, quanto quelli di
maggioranza, nonché l’esigenza di una reasonable
accomodation, quale strumento pragmatico per assicurare il pieno ed
effettivo esercizio della libertà religiosa. Invita, dunque,
gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad una serie di misure,
tra cui risultano di particolare interesse: la tutela della
libertà di coscienza sui luoghi di lavoro con la contestuale
garanzia che i servizi previsti per legge siano prestati; il rispetto
del diritto dei genitori ad educare i loro figli in conformità
alle proprie convinzioni religiose o filosofiche, garantendo
contestualmente il diritto dei fanciulli ad un’educazione
critica e pluralistica; la garanzia di una piena partecipazione alla
vita pubblica per i Cristiani; l’incoraggiamento ai media ad
evitare stereotipi negativi e la trasmissione di pregiudizi contro i
Cristiani, così come per ogni altro gruppo. [Si ringrazia per
la segnalazione del documento e la stesura del relativo abstract
Mattia F. Ferrero – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano]

Sentenza 14 gennaio 2015, n.[2015] EWFC 3

La presente sentenza, pronunciata in un caso ove era in discussione se
la figlia di coniugi musulmani fosse stata sottoposta – o
rischiasse di essere sottoposta – a mutilazione genitale
femminile, sono state esaminate le differenze tra la circoncisione e
la mutilazione genitale femminile, concludendo per
l’ammissibilità della prima – anche se non
terapeutica – ma non della seconda (par. 59-73).

Codice 21 gennaio 2015

La Corte Suprema della California ha recentemente modificato il
California Code of Judicial Ethics, applicabile a tutti i giudici
della California. Un emendamento approvato lo scorso 21 gennaio 2015
ha eliminato un’eccezione, precedentemente esistente, al divieto
vigente per i giudici californiani di aderire ad organizzazioni che
pratichino discriminazioni sulla base, tra l’altro,
dell’orientamento sessuale (canone 2C). L’eccezione ora
eliminata prevedeva che il predetto divieto non si applicasse con
riferimento alle organizzazioni giovanili non profit, intendendo
così permettere ai giudici di far parte dei Boy Scout
d’America.

Ordinanza 03 febbraio 2015

La procedura di fecondazione attivata dai coniugi, che abbia avuto
inizio prima dell'entrata in vigore della L. 40/2004 e non ancora
conclusa (sussistendo embrioni crioconservati non abbandonati), trova
la propria disciplina nell'art. 7 della L.40/2004 e nelle
correlate linee guida degli anni 2004 e 2008, volte a dettare una
normativa transitoria relativa alle procedure di fecondazione
assistita intraprese antecedentemente alla suddetta legge. Pertanto, a
norma di tali linee guida, in caso di embrioni crioconservati, ma non
abbandonali, la donna ha sempre il diritto di ottenerne il
trasferimento. Le suddette linee guida, peraltro, non stabiliscono
limiti di sorta a tale facoltà, la quale dipende, secondo la
lettera della normativa, dalla volontà esclusiva della donna
(non essendo in alcun modo richiesto il consenso del marito o di altri
soggetti).