Libertà religiosa
Emerge da tutto questo, cje la libertà religiosa non è, come il libero pensiero, un concetto o un principio filosofico, non è neppure, come la libertà ecclesiastica, un concetto o un principio teologico; ma è un concetto o un principio essenzialmente giuridico." (F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell'idea, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1901, p. 5).
A più di cento anni dalla loro pubblicazione le parole di Francesco Ruffini riesco a descrivere con incisività il sento della tutela che deve essere accordata alla libertà religione pur in un contesto sociale ampiamente mutato. Il processo di trasformazione in senso multi-culturale e multi-religioso dell'Italia e dell'Europa occidentale, un processo di lunga durata, che lascerà tracce profonde e probabilmente permanenti nel nostro paese ed in quelli a noi più vicini, ha infatti accentuato alcuni aspetti confluttuali.
Il tema dei diritti in questo processo di integrazione è centrale. E quelli attinenti alla libertà di coscienza e di religione (con la connessa questione della non discriminazione per questi motivi), sono i più direttamente coinvolti nel processo di trasformazione in corso in Italia ed in Europa. Diritti che se esprimono il loro maggiore momento di frizione con riferimento all'identità delle persone e dei gruppi di nuovo insediamento, non mancano di influenzare anche le posizioni giuridiche consolidate. Un ripensamento dei canoni di analisi dei temi cari allo studio delle libertà di coscienza e di religione pare perciò, più che opportuno, indispensabile.
In questo spazio, in certo qual modo collaterale e di completamento delle altre aree tematiche proposte, OLIR.it intende proporre i materiali per affrontare queste problematiche in chiave non solo scientifica ma anche operativa: affiancando ln queste pagine allo studio dei “vecchi e nuovi problemi delle libertà di coscienza e di religione” , l'elaborazione di strumenti che possano dare un concreto contributo al "buon governo" del multiculturalismo. (A.G. Chizzoniti)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
-
De Gregorio Laura, La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari (2012)
- De Marco Pietro, Capricci liberticidi, poeti metafisici, gesuiti e un morto per hyperdose (pdf), commento al Disegno di legge n. 1777, Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale, approvato dalla Commissione giustizia del Senato il 4 marzo 2004
- Ferrari Silvio, Dio, religione e Costituzione (pdf)
- Ferrari Silvio, Diritto e politica della libertà religiosa: le relazioni tra Stato e confessioni religiose (pdf), relazione tenuta alla OSCE Parliamentary Assembly, Conference on Religious Freedom, Rome , 9-10 October, 2003
- Fumagalli Carulli Ombretta, Il cammino della libertà religiosa: un successo delle religioni, un successo dell’OSCE, per la sicurezza e la democrazia, Keynote Speech on OSCE – ODIHR Supplementary Human Dimension Meeting Freeedom of Religion or Belief, 9 July 2009, Hofburg, Vienna (pdf)
- González Schmal Raúl, «La libertad religiosa en México». Aspecto jurídico (febbraio 2006) (pdf)
- Licastro Angelo, L’intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso (febbraio 2005) (pdf)
- Lo Giacco Maria Luisa , Libertà religiosa e libertà di circolazione: convergenze e divergenze nella dinamica del diritto europeo (agosto 2005) (pdf)
- Martínez-Torrón Javier, La contribución de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa a la transición democrática en España (noviembre 2005) (pdf)
Sentenza 21 maggio 2015, n.10481
L'attribuzione della personalità giuridica alle chiese ex
conventuali comportava, ai sensi del Concordato del 1929, il diretto
trasferimento della proprietà del complesso degli edifici sacri
dal Fondo Edifici di Culto, successore dell'originario Fondo per
il Culto, al riconosciuto ente – chiesa. Tutto ciò con
conseguente irrilevanza della stessa successione, nel tempo, dei
suddetti Fondi e con conseguente identificazione del complesso dei
beni in questione fra quelli aventi specifica destinazione vincolata
all'esercizio del culto (e, quindi, come tali assegnati a quei
Fondi). Va, in proposito, rammentato come solo le chiese ex
conventuali, già appartenenti alle case religiose a suo tempo
soppresse con le leggi eversive e – si badi – chiuse al culto,
potevano essere attribuite al demanio dello Stato e, quindi,
considerate demaniali e diversamente utilizzate; pertanto nella
fattispecie in esame non si verte in ipotesi di tal genere attesa la
vincolante e continuativa destinazione della chiesa all'esercizio
delle funzioni religiose.
Sentenza 06 luglio 2015, n.13883
In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso,
le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata
dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il
riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo
in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In
particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo
del difetto di tutela dell'affidamento della controparte,
poichè, mentre in tema di contratti la disciplina generale
dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o
malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella
disciplina dell'incapacità naturale, quale causa
d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente
l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico.
Convenzione 07 maggio 2015
Il CCNL dei sacristi è in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2017. Per i sacristi assunti dalle parrocchie ambrosiane
prima del 1° gennaio 2008 deve invece essere applicata la sola
Convenzione diocesana, rinnovata in data 7 maggio 2015 (triennio
2014-2017). [fonte: www.chiesadimilano.it]