Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 13 settembre 2018, n.22416/18

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La Corte di Cassazione
ha riconosciuto che, ai fini della concessione della protezione
internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità
venga considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di
provenienza sia rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita
privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro
libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di
persecuzione. Nel caso di specie, però, atteso che il
ricorrente non ha fornito le prove necessarie allo scopo di conclamare
la circostanza della sua omosessualità e di accertare la
condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di
provenienza, la Corte ne ha rigettato la domanda.

Legge 08 luglio 2016, n.11/2016

Si ringrazia per la segnalazione del documento la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Università del
País Vasco.

Sentenza 21 agosto 2018, n.9009/18

Il TAR del Lazio ha confermato la colpevolezza dell'emittente
televisiva che ha mandato in onda, pur accidentalmente, una bestemmia,
in quanto contenuto certamente lesivo dello sviluppo dei minori. La
condotta dell'emittente è senza dubbio connotata da
negligenza e imperizia, trattandosi di contenuto preregistrato,
sul quale pertanto poteva essere effettuato un preventivo controllo
prima della sua messa in onda ed essendo stato trasmesso per ben due
volte. 

Sentenza 30 maggio 2018, n.465

Si ringraziano gli avv. Lucio Marsella e Marcello
Rifici, nonché il dott. Federico Papini per la
segnalazione del documento e per la redazione della nota a sentenza
qui pubblicata (nota a sentenza)

"Non esiste (…) nel nostro ordinamento un soccorso di
necessità cosiddetto creativo, che (…) possa travalicare la
contraria volontà dell'interessato, posto che il perimetro
della scriminante dello stato di necessità (…) è
rigidamente circoscritto all'ipotesi in cui il paziente non sia in
grado – per le sue condizioni – di prestare il proprio dissenso o
consenso, come pure chiarito dalla costante giurisprudenza di
legittimità. Invero, l'urgente necessità terapeutica
può rilevare solo in caso di paziente in stato di incoscienza,
trovando i poteri e i doveri del medico unico fondamento nel consenso
del paziente, mai sacrificabile: il medico non può dunque
imporre il trattamento sanitario da lui ritenuto salvifico a chi
consapevolmente e lucidamente lo rifiuti"