Libertà religiosa
Emerge da tutto questo, cje la libertà religiosa non è, come il libero pensiero, un concetto o un principio filosofico, non è neppure, come la libertà ecclesiastica, un concetto o un principio teologico; ma è un concetto o un principio essenzialmente giuridico." (F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell'idea, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1901, p. 5).
A più di cento anni dalla loro pubblicazione le parole di Francesco Ruffini riesco a descrivere con incisività il sento della tutela che deve essere accordata alla libertà religione pur in un contesto sociale ampiamente mutato. Il processo di trasformazione in senso multi-culturale e multi-religioso dell'Italia e dell'Europa occidentale, un processo di lunga durata, che lascerà tracce profonde e probabilmente permanenti nel nostro paese ed in quelli a noi più vicini, ha infatti accentuato alcuni aspetti confluttuali.
Il tema dei diritti in questo processo di integrazione è centrale. E quelli attinenti alla libertà di coscienza e di religione (con la connessa questione della non discriminazione per questi motivi), sono i più direttamente coinvolti nel processo di trasformazione in corso in Italia ed in Europa. Diritti che se esprimono il loro maggiore momento di frizione con riferimento all'identità delle persone e dei gruppi di nuovo insediamento, non mancano di influenzare anche le posizioni giuridiche consolidate. Un ripensamento dei canoni di analisi dei temi cari allo studio delle libertà di coscienza e di religione pare perciò, più che opportuno, indispensabile.
In questo spazio, in certo qual modo collaterale e di completamento delle altre aree tematiche proposte, OLIR.it intende proporre i materiali per affrontare queste problematiche in chiave non solo scientifica ma anche operativa: affiancando ln queste pagine allo studio dei “vecchi e nuovi problemi delle libertà di coscienza e di religione” , l'elaborazione di strumenti che possano dare un concreto contributo al "buon governo" del multiculturalismo. (A.G. Chizzoniti)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
-
De Gregorio Laura, La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari (2012)
- De Marco Pietro, Capricci liberticidi, poeti metafisici, gesuiti e un morto per hyperdose (pdf), commento al Disegno di legge n. 1777, Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale, approvato dalla Commissione giustizia del Senato il 4 marzo 2004
- Ferrari Silvio, Dio, religione e Costituzione (pdf)
- Ferrari Silvio, Diritto e politica della libertà religiosa: le relazioni tra Stato e confessioni religiose (pdf), relazione tenuta alla OSCE Parliamentary Assembly, Conference on Religious Freedom, Rome , 9-10 October, 2003
- Fumagalli Carulli Ombretta, Il cammino della libertà religiosa: un successo delle religioni, un successo dell’OSCE, per la sicurezza e la democrazia, Keynote Speech on OSCE – ODIHR Supplementary Human Dimension Meeting Freeedom of Religion or Belief, 9 July 2009, Hofburg, Vienna (pdf)
- González Schmal Raúl, «La libertad religiosa en México». Aspecto jurídico (febbraio 2006) (pdf)
- Licastro Angelo, L’intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso (febbraio 2005) (pdf)
- Lo Giacco Maria Luisa , Libertà religiosa e libertà di circolazione: convergenze e divergenze nella dinamica del diritto europeo (agosto 2005) (pdf)
- Martínez-Torrón Javier, La contribución de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa a la transición democrática en España (noviembre 2005) (pdf)
Sentenza 09 febbraio 2016, n.166
L'art. 96, comma 4 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che
“Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere
utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per
attività che realizzino la funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile …”. Tale norma
tuttavia non scinde il nesso con le attribuzioni
dell’istituzione che ha in uso i locali, ancorandone la
destinazione al raggiungimento di obiettivi che sottintendono la piena
partecipazione della comunità scolastica, oltre che della
collettività in generale, in funzione di una crescita
complessiva improntata all’arricchimento del loro patrimonio
culturale, civile e sociale. In questo senso, a parere della Tribunale
adito, non v’è spazio pertanto per riti religiosi –
riservati per loro natura alla sfera individuale dei consociati
–, mentre possono esservi occasioni di incontro su temi anche
religiosi che consentano confronti e riflessioni in ordine a questioni
di rilevanza sociale, culturale e civile, idonei a favorire lo
sviluppo delle capacità intellettuali e morali della
popolazione, soprattutto scolastica, senza al contempo sacrificare la
libertà religiosa o comprimere le relative scelte. Il fatto che
un’invalicabile linea di confine sia a tali fini costituita
dalla circostanza che si tratti o meno di un atto di culto religioso
è del resto confermato da una pronuncia del giudice
amministrativo che, chiamato a stabilire se dovesse riconoscersi alla
visita pastorale dell’Ordinario diocesano presso le
comunità scolastiche un effetto discriminatorio nei confronti
dei non appartenenti alla religione cattolica, ha rilevato come, alla
luce della definizione contenuta nell’art. 16 della legge n. 222
del 1985, non si trattasse di attività di culto o di cura delle
anime ma piuttosto di testimonianza culturale tesa ad evidenziare i
contenuti della religione cattolica in vista di una corretta
conoscenza della stessa, così come sarebbe stato nel caso di
audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale
(v.
Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1911). Nel caso in esame,
al contrario, è stato autorizzato un vero e proprio rito
religioso da compiersi nei locali della scuola e alla presenza della
comunità scolastica, sì che non ricorre l’ipotesi
di cui all’art. 96, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994. Sono
pertanto annullate le deliberazioni del Consiglio di Istituto che
avevano concesso l'apertura dei locali scolastici per le
benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio al termine
dell'orario scolastico.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia
per la segnalazione del documento il Prof. Manlio Miele –
Università degli Studi di Padova]
Varie 08 febbraio 2016
Legge 02 febbraio 2016, n.2016-87
Report 02 ottobre 2015
Sentenza 20 ottobre 2015, n.25239/13
Risoluzione 19 gennaio 2016
Sentenza 08 gennaio 2016, n.4
Considerata la situazione in atto nel Paese d'origine e la
corposità dei riscontri forniti, viene concessa la protezione
sussidiaria all'appellante (cittadino pakistano), valutando la
Corte adita che sussistano elementi che inducono a ritenere la
presenza di una condizione di potenziale rischio per la sua attuale
incolumità, stante il perdurante clima di generale violenza
indiscriminata e di scontri tra gruppi armati di varie correnti
religiose, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime
di sicurezza.