Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto ministeriale 10 agosto 2016

Ministero dell'Interno. Decreto 10 agosto 2016: "Modalita' di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per […]

Risoluzione 05 luglio 2016

Parlamento europeo. Risoluzione 5 luglio 2016: "Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro". [fonte: www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, – visto l'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), – vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, […]

Sentenza 03 maggio 2016

Riconoscere che la coppia, già unita in matrimonio, possa
scegliere di mantenere il vincolo già in essere, anche nel
caso in cui sia stato emesso provvedimento di rettificazione del sesso
da maschile a femminile di uno dei coniugi, significa riconoscere
il diritto alla conservazione della preesistente dimensione
relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità
e continuità propri del vincolo coniugale.

Ordonnance 26 agosto 2016

Le juge des référés du Conseil
d’État conclut que l’article 4.3 de
l’arrêté contesté a porté une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la
liberté de conscience et la liberté personnelle. La
situation d’urgence étant par ailleurs
caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des
référés du tribunal administratif de Nice et
ordonne la suspension de cet article [
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques]

Sentenza 02 agosto 2016, n.8990

La disposizione del decreto commissariale impugnato, con la quale
viene consentito che il medico rilasci il certificato dello stato di
gravidanza della donna interessata o ne attesti la volontà di
interrompere la gravidanza, costituisce adempimento ai doveri
professionali di quest'ultimo e non determina alcuna compressione
della libertà di coscienza, posto che la decisione relativa
alla interruzione della gravidanza in ogni caso spetta
all'interessata che può recedere da tale proposito”.
Ne consegue che è da escludere che l'attività di
mero accertamento dello stato di gravidanza richiesta al medico di un
consultorio si presenti come atta a turbare la coscienza
dell'obiettore, trattandosi, invece, di attività meramente
preliminari. Quanto alla prescrizione dei farmaci contraccettivi
"del giorno dopo", la censura secondo cui le specifiche
specialità medicinali attualmente in commercio sortirebbero
l'effetto di un aborto chimico, poiché non sarebbe
possibile escludere che abbiano effetto anche in un momento successivo
al concepimento, causando la perdita dell'embrione umano
già formatosi, occorre ricordare come il legislatore abbia
inteso quale evento interruttivo della gravidanza quello che
interviene in una fase successiva all'annidamento dell'ovulo
nell'utero materno, mentre tali circostanze non si riscontrano con
nell'uso di metodiche anticoncezionali i cui effetti si esplicano
in una fase anteriore all'annidamento dell'ovulo.

Sentenza 30 giugno 2016, n.13435

Il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti
del possibile, con suoi genitori e di essere allevato nell'ambito
della propria famiglia, posto dall'art. 1 della l. n. 184 del
1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di
adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore
interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nel caso in
cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non
transitoria, le cure necessarie, con conseguente
configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono,
in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed
educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura. 

Sentenza 30 giugno 2016, n.51362/09

Viola l'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con
l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) il rifiuto
delle autorità italiane di concedrere il permesso di soggiorno
per motivi familiari al compagno (straniero extracomunitario) dello
stesso sesso di un cittadino italiano.