Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 dicembre 2016, n.262

Data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e
della integrità della persona, una normativa in tema di
disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella
fase terminale della vita – al pari di quella che regola la
donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità
di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di
eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza
legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile»,
disposta dalla Costituzione. Il legislatore nazionale è, nei
fatti, già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e
organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), mentre, in relazione
alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, i dibattiti
parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non
si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui
mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo
l’interferenza della legislazione regionale in una materia
affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato. Per i
motivi che precedono entrambe le leggi censurate devono essere
pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione
degli artt. 3 e 117, comma secondo, lettera l), Cost., restando
assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale
sollevati.

Sentenza 10 gennaio 2017, n.29086/12

L’intérêt des enfants à une scolarisation
complète, permettant une intégration sociale
réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime
sur le souhait des parents de voir leurs filles
exemptées des cours de natation mixtes.
L’enseignement du sport, dont la natation fait partie
intégrante dans l’école des filles des
requérants, revêt une importance singulière pour
le développement et la santé des enfants.
L’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour
les enfants à apprendre à nager et à exercer
une activité physique, mais il réside surtout dans le
fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les
autres élèves, en dehors de toute exception tirée
de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou
philosophiques de leurs parents. Par ailleurs, les autorités
ont offert des aménagements significatifs aux
requérants : leurs filles ayant notamment eu la
possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de
natation en revêtant un burkini et de se dévêtir
hors de la présence des garçons. Ces mesures
d’accompagnement étaient à même de
réduire l’impact litigieux de la participation des
enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses
de leurs parents. Par conséquent, la Cour estime que, en
faisant primer l’obligation pour les enfants de
suivre intégralement la scolarité et la
réussite de leur intégration sur
l’intérêt privé des requérants de
voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes
pour des raisons religieuses, les autorités internes
n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation
considérable dont elles jouissaient dans
la présente affaire, qui porte sur l’instruction
obligatoire. La Cour juge donc qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 9 de la Convention.
[Communiqué de presse – http://hudoc.echr.coe.int/]

Decreto 16 luglio 2016

Il rifiuto del trattamento sanitario, da iniziare o già in
atto, deve presentare gli stessi requisiti postulati per il consenso
richiesto al soggetto prima di sottoporsi al trattamento medesimo, e
rilevato che il rifiuto espresso dal titolare del diritto alla salute
è il risultato della sua libera autodeterminazione, è
attuale e concreto (non meramente ipotetico ma relativo ad uno
specifico trattamento in fieri), informato (il paziente è
consapevole degli effetti che possono derivare dall’interruzione
del trattamento sanitario), considerato che il beneficiario è
edotto della possibilità di revoca delle proprie disposizioni
in qualunque momento, ne consegue la legittimità della
richiesta di pretendere dai sanitari coinvolti il distacco dei presidi
medici per il sostegno vitale, compresa la ventilazione assistita (nel
caso di specie, il Giudice tutelare ha autorizzato, previa assunzione
del consenso attuale del ricorrente e, in caso di sopravvenuta
incapacità, del suo amministratore di sostegno,
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale
realizzato mediante respiratore artificiale, previa sedazione).


[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento la Professoressa P. Floris – Università degli Studi
di Cagliari]

Sentenza 23 novembre 2016, n.11961

La Corte ha ritenuto non riscontrabile le condizioni per il
riconoscimento richiesto, non risultando comprovata l'appartenenza
alla "razza ebraica" dell'istante all'epoca delle
persecuzioni razziali, non avendo lo stesso fornito adeguati elementi
di valutazione al riguardo (in particolare, dall’atto di nascita
non si rinviene l'annotazione discriminatoria "di razza
ebraica", né risulta la sua appartenenza alla religione
ebraica o l'iscrizione ad una Comunità Ebraica).

Sentenza 30 settembre 2016, n.19599

Il riconoscimento e la trascrizione nel registro dello stato civile
italiano di un atto di nascita straniero (nel caso di specie formato
in Spagna), nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne,
non contrastano con l'ordine pubblico, dovendosi avere riguardo al
principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore
interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla
continuità dello Status filiationis, validamente acquisito
all'estero.

Sentenza 23 settembre 2016, n.123

Corte costituzionale, sentenza 23 settembre 2016, n. 123: "Illegittimità della norma che non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap". LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario […]