Comune di Casalpusterlengo
(LO)
Regolamento comunale di polizia
mortuaria e cimiteriale
Approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 27 del 26 Gennaio 1978 e s.m.i.
(estratto)
Art. 59 – Numerazione ed
individuazione delle fosse / segni funerari
1. Ogni fossa nei campi comuni di
inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo
costruito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli
agenti atmosferici e portante un numero progressivo e
l’indicazione dell’anno di seppellimento. Sul cippo a cura
del Comune verrà applicata una targhetta con
l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data di
seppellimento.
2. A spese ed a cura degli interessati
sarà permessa la collocazione sulla fossa decennale di una
cordonatura in pietra naturale di cm. 20×5 (max) su una superficie di
cm. 180×80.
3. A richiesta dell’interessato
potrà essere concessa la posa di una pietra tombale della
misura di 2/3 della lunghezza massima, con sovrastante un cippo o
segno religioso di altezza non superiore a cm 100. Si raccomanda la
prescritta posa del cippo ex art. 70 del DPR 285/90. La forma e le
dimensioni della lapide e confermante a quanto disposto dal Piano
Regolatore del Cimitero.
4. Alla scadenza del decennio, per le
fosse comuni e delle concessioni per le tombe private al momento delle
esumazioni, le lapidi, le croci e altri segni funerari posti sulle
fosse comuni e sulle tombe private, qualora non vengano ritirate dagli
interessati a loro spese, dovranno essere trasportate alla pubblica
discarica oppure provvederà l’Ufficio Tecnico Comunale
dietro pagamento della tariffa prescritta.
Art. 61 – Fossa di inumazione di
persone aventi oltre 10 anni di età
1. Le fosse per inumazione di cadaveri
di persone di oltre 10 anni di età devono avere nella loro
parte più profonda (a mt 2,00) una lunghezza di mt 2,20 e la
larghezza di mt 0,80 e devono stare l’una dall’altra mt
0,50 da ogni lato. Si deve calcolare perciò per ogni posto una
superficie di mq 3,50.
2. Per favorire il marmo da collocare
sulle fosse non devono essere superiori ai 3/5 della lunghezza
massima, con una cordonatura complessiva di cm 200×80 (max). In ogni
caso sul monumento potrà essere collocato un cippo o segno
religioso di altezza non superiore a cm 130.
Art. 64 – Sistema di
tumulazione
1. Le tumulazioni
riguardano:
– loculi per la tumulazione di
feretri;
– ossari per la tumulazione di resti
ossei;
– cinerari per la tumulazione di urne
cinerarie;
– giardinetti doppi
sovrapposti.
2. In ogni loculo è posto un
solo feretro.
3. Nel loculo, oltre al feretro,
possono essere collocati in relazione alla capienza, uno più
contenitori di resti ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi.
4. Nel giardinetto doppio sovrapposto
oltre ad almeno un feretro possono essere collocati in relazione alla
capienza, un altro feretro, uno più contenitori ossei, urne
cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi.
5. Nell’ossario e nel cinerario
possono essere tumulati due o più contenitori di resti ossei o
urne cinerarie in relazione alla capienza.
6. Qualora il loculo, l’ossario,
il cinerario o il giardinetto doppio sovrapposto siano già
occupati quando si verifica la necessità di una ulteriore
tumulazione questa dovrà essere autorizzata dal concessionario
o, in caso di decesso del concessionario, seguendo tali
modalità:
1) in caso di disposizione
testamentaria del concessionario secondo quanto da essa
previsto;
2) in mancanza di disposizione
testamentaria, secondo la volontà espressa dal coniuge, o in
difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli
artt. 74 – 75 – 76 e 77 cod. civ. e in caso di concorrenza
di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta
di essi.
7. La durata della tumulazione
è pari a quella del feretro per il quale è stata
concessa nei loculi e nei giardinetti doppi sovrapposti e nel caso di
ossari e cinerari pari a quella della prima tumulazione effettuata,
senza che le successive tumulazioni comportino rinnovi o proroghe
della durata della concessione originaria.
8. Alla scadenza della concessione
cimiteriale i contenitori di resti ossei o di ceneri saranno
depositati in ossario comune come tutti i contenitori di resti ossei o
ceneri estumulati a seguito di scadenza della relativa
concessione.
9. Nella concessione dei loculi si
osserva di regola l’ordine cronologico di presentazione della
denuncia di morte. Non è consentito sostituire con altra la
lastra del loculo fornita dal Comune.
10. Sulla lastra si
potranno indicare il nome e cognome, l'anno di nascita e di morte
dell'estinto con facoltà di mettere una foto, il
portalampada ed il porta fiori approvati dal competente Ufficio
Tecnico Comunale nonchè un segno religioso o di altra natura
laica, purchè idoneo a luogo, della misura di cm 10×15.