Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 10 giugno 2013, n.146

Comune di Cremona
(CR)
Ordinanza (n. 146 del 10 Giugno
2013) sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento della
Processione Religiosa di Sant’Antonio organizzata dalla
Parrocchia di Sant’Ambrogio nella serata del giorno 13 Giugno
2013 (estratto)
 
Dato atto di quanto previsto dal
titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in
materia di
Ordinamento degli Enti
Locali
 
Il Direttore del servizio Polizia
Municipale
 
– Atteso che Via Pampurino dalla
Cappella di Sant’Antonio a Via Agosta, (omissis) saranno
interessate il giorno 13 Giugno 2013 dalle ore 21.00 alle ore 22.00
circa dal transito della Processione Religiosa di Sant’Antonio
organizzata dalla Parrocchia di Sant’Ambrogio;
Comunicato l’elenco delle vie
inserite nel percorso, al Settore Progettazione e Lavori Pubblici, al
Servizio Programmazione, Mobilità e Qualità Urbana e
all’Unità Cantieri della Polizia Municipale al fine di
verificarne la transitabilità;
(omissis)
– Considerata l’istanza prodotta
dalla parrocchia di Sant’Ambrogio;
ORDINA per il giorno 13 Giugno 2013
l’adozione dei seguenti provvedimenti:
 
– Sospensione momentanea della
circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il
seguente percorso della Processione Religiosa, durante il transito
della stessa previsto dalle ore 21.00 alle ore 22.00 circa: Via
Pampurino dalla Cappella di Sant’Antonio a Via Agosta,
(omissis).
Inoltre è facoltà del
personale della Polizia Municipale, che sarà impegnato sul
percorso compatibilmente con le altre esigenze istituzionali,
provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla
circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il
citato percorso della cerimonia religiosa;
– Deroga all’obbligo di
circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come
previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento
dei pedoni, per i partecipanti al corteo religioso, lungo citato
percorso. Gli organizzatori dovranno provvedere a segnalare il corteo,
dovranno essere inoltre adottate le opportune cautele per consentire
lo svolgimento in sicurezza della Processione.
– La presente ordinanza sulla
circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla
osta od altri provvedimenti di competenza di altri Enti o di altri
Servizi Comunali necessari per lo svolgimento della
manifestazione.
(omissis)

Regolamento 06 giugno 2011

Comune di Piacenza
(PC)
Regolamento di polizia urbana e
per la convivenza civile in città
Carta etica della città di
Piacenza
Approvati nella seduta di
Consiglio comunale del 6 Giugno 2011 (estratto)
 
Regolamento di polizia
urbana
Articolo 17 – Comportamenti
contrari all’igiene e al quieto vivere
 
Nei luoghi pubblici, aperti alla
cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i
comportamenti seguenti:
(omissis)
 
e) sdraiarsi sui gradini dei
monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria
dei defunti. E’ inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o
dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico,
nonché occupare indebitamente con apparecchiature private spazi
e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche
autorizzate;
(omissis)
 
Carta etica della Città di
Piacenza
Impegno per favorire la civile
convivenza e la legalità nella città
 
Noi che sottoscriviamo questa carta
etica, in occasione della ricorrenza dei 150 anni
dell’Unità d’Italia e in omaggio alla nostra
Città, che primogenita vi aderì,
 
VOGLIAMO PIACENZA
 
– aperta, accogliente, solidale,
feconda e ricca di umanità, dove l’uguaglianza civile, il
senso d’appartenenza a Piacenza, all’Italia e
all’Unione Europea, la convivenza, la pace e la pienezza dei
diritti siano una realtà;
– una città dove le cittadine e
i cittadini, così come definiti dall’articolo 55 dello
Statuto comunale, siano attenti alle altre persone e alla ricerca di
buone relazioni, sia con i comportamenti sia con le parole, rispettosi
delle regole e dei loro doveri nei confronti delle
istituzioni;
– un luogo bello e ordinato, dove
tutti si prendano cura dei beni comuni.
 
PER QUESTO CI IMPEGNIAMO ciascuno nei
propri ruoli e nelle proprie competenze
(omissis)
 
4. a lavorare insieme per la crescita
della coscienza e della capacità critica degli individui, per
favorire, in particolare, la capacità:
– di ragionare sui problemi della
politica,
– di riconoscere nei concittadini
persone con pari dignità, pur se diverse per etnia, religione e
genere;
– di preoccuparsi anche della vita
degli altri, della propria Città, dell’intera Nazione e
dell’Unione Europea;
– di esprimere la voce del
dissenso;
(omissis)

Regolamento 17 febbraio 1992, n.26

Comune di Codogno
(LO)
Regolamento di polizia
urbana
Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 17 Febbraio 1992, modificato con le
deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 24 Novembre 2005 n.48
del 31 Maggio 2007 (estratto)
 
Articolo 58 – Suono delle
campane
 
Il suono delle campane è
proibito da un’ora dopo il tramonto del sole all’alba,
fatta eccezione per l’annuncio delle funzioni prescritte dai
riti religiosi.
Comunque nelle prime ore della
giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con
suono sommesso.

Regolamento 09 luglio 2009, n.77

Comune di Lodi
(LO)
Regolamento di polizia
urbana
Approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 77 del 9 Luglio 2009 (estratto)
 
Articolo 40 – Cortei, cerimonie,
riunioni e manifestazioni
 
1. Ferme restando le disposizioni di
pubblica sicurezza, chiunque promuove cortei, cerimonie o riunioni in
luogo pubblico ne da avviso al Sindaco almeno tre giorni prima della
data di svolgimento. L’avviso dovrà essere dato almeno
dieci giorni prima per le manifestazioni che comportano provvedimenti
relativi alla viabilità in genere, e che per il loro
svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione.
2. Le processioni o altre
manifestazioni che prevedono cortei di persone o di mezzi dovranno
seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando
Polizia Locale.
3. I cortei funebri, muovendo dal
luogo in cui si trova il feretro, dovranno percorrere
l’itinerario più breve sino al luogo in cui si
svolgerà il rito funebre, tenuto conto dell’unità
pastorale, rispettando, salve diverse indicazioni
dell’Autorità, i divieti imposti e la segnaletica
stradale.

Ordinanza 16 marzo 2011, n.12

Comune di Vigolzone
(PC)
Ordinanza n. 12 per la disciplina
dell’orario e delle modalità dei trasporti funebri (16
Marzo 2011) (estratto)
 
Il Sindaco
 
Visto l’art. 22 del D.p.R. 10
settembre 1990 n. 285 che stabilisce che il Sindaco disciplina
l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità
ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità
per la sosta dei cadaveri in transito;
 
Preso atto della necessità di
regolamentare lo svolgimento dei cortei funebri su tutto il territorio
comunale al fine di evitare intralci alla circolazione stradale e,
particolarmente, ai mezzi di soccorso che dovessero trovarsi ad
operare sulle strade durante lo svolgimento dei suddetti
cortei;
Evidenziata, inoltre, la
necessità di garantire una adeguata assistenza ai cortei
funebri da parte della Polizia Locale, al fine di assicurare
l’incolumità dei partecipanti, nonché condizioni
di sicurezza per la circolazione di veicoli e pedoni;
(omissis)
 
ORDINA con decorrenza
immediata:
 
1) non saranno prestati i servizi
cimiteriali alla celebrazione dei funerali nelle seguenti giornate:
tutte le domeniche e festività infrasettimanali;
2) la celebrazione dei funerali
può essere autorizzata anche in deroga alla disposizione di cui
al punto 1) qualora ricorrano due o più festività
consecutive;
3) durante i giorni feriali gli orari
delle celebrazioni dei funerali dovranno essere fissati, in accordo
con il personale, se svolti nella mattina dopo le ore 9,00 mentre
dalle ore 14,00 alle ore 16,00 allorquando celebrati nel
pomeriggio;
4) gli orari si intendono riferiti
alla partenza del corteo funebre dal luogo dove è deposta la
salma;
5) l’Ufficiale di Stato Civile
fisserà l’orario di celebrazione di ciascun funerale,
dopo essersi accertato della disponibilità del personale
incaricato dell’accoglienza del feretro presso i cimiteri e
tenendo conto delle indicazioni espresse dai familiari del defunto.
L’orario prescelto dovrà essere comunicato al Comando di
Polizia locale per la predisposizione del servizio di
viabilità;
6) la presente ordinanza sostituisce
ogni altro provvedimento emanato in materia.
(omissis)

Deliberazione 26 novembre 2009, n.105

Comune di Vigolzone
(PC)
Deliberazione del Consiglio
comunale n. 105 del 26 Novembre 2009
Mozione del gruppo
“Argellati Sindaco” a sostegno dell’esposizione del
crocefisso negli ambienti scolastici e negli ambienti comunali aperti
al pubblico (estratto)
 
Il Consiglio comunale
(omissis)
 
delibera
 
1) di approvare il testo emendato
della mozione di cui in oggetto come risulta dall’allegato sub
“B”
2) di rigettare la mozione presentata
dal gruppo di minoranza “Argellati Sindaco” come risulta
dall’allegato sub “A”
 
ALLEGATO A – Mozione a sostegno
dell’esposizione del crocefisso negli ambienti scolastici e nei
locali comunali aperti al pubblico
 
Premesso:
 
– che la nostra nazione è
legata storicamente e culturalmente alla religione cristiana in
generale e cattolica in particolare che, seppur con pari diritto con
le altre, è l’unica citata nella nostra
Costituzione;
– che nel comune sentire del popolo
italiano il Crocefisso è da sempre visto come un simbolo di
amore, pace, accoglienza, comunione e accettazione;
 
-che il Crocefisso è il simbolo
della nostra tradizione cristiana, presente nella vita di tutti i
cittadini a prescindere dal loro credo religioso e dalla
libertà di culto che la Costituzione italiana
garantisce;
 
– che molti uomini di cultura, anche
laici, come Benedetto Croce, hanno posto in evidenza come nessun
italiano possa dire “Io non sono cristiano” proprio
perché la cultura cristiana pervade la nostra nazione e la
cultura italiana in maniera indipendente dal credo religioso in
sé;
 
– che il Crocifisso non è solo
un simbolo religioso ma, per i motivi sopraccitati, diviene anche
simbolo della cultura e della storia della nostra
nazione;
 
– che tale simbolo religioso non
è certo un segno di divisione o di limitazione della
libertà di ciascuno, anzi, considerando il suo significato
intrinseco, simboleggia l’esatto contrario;
(omissis)
 
Il Consiglio comunale impegna il
Sindaco:
– a trasmettere la presente mozione ai
competenti organi dello Stato come sostegno all’azione di
opposizione che questi stanno intraprendendo nei confronti della
sentenza della Corte europea;
– a trasmettere la presente mozione ai
Dirigenti scolastici delle scuole del nostro Comune ed ai responsabili
degli uffici comunali pubblici;
– ad emanare opportuna ordinanza al
fine di far apporre, in tutte le aule scolastiche e in tutti gli
uffici pubblici del Comune di Vigolzone, un Crocefisso come segno
dell’identità del nostro paese e come simbolo della
cultura cristiana che è presente nella vita di tutti i
cittadini a prescindere dal loro credo religioso e a prescindere dalla
libertà di culto che la nostra tradizione
garantisce.
 
ALLEGATO B – Mozione emendata
dal gruppo consiliare “Vigolzone insieme”
 
Desideriamo esprimere il nostro
rammarico per la recente sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo che, accogliendo il ricorso di una cittadina italiana,
ha stabilito che la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche
costituisce “una violazione del diritto dei genitori a educare i
figli secondo le loro convinzioni” e una violazione alla
“libertà di religione degli alunni”.
Non condividiamo la valutazione della
Corte europea perché crediamo che il Crocifisso sia un simbolo
universale veicolo di un potente messaggio di uguaglianza e
fratellanza tra gli uomini, segno di amore e di accoglienza. In questo
senso, anche al di fuori di un contesto religioso, il crocifisso
mantiene un valore altamente educativo, che non riteniamo possa ledere
le diverse sensibilità religiose o morali dei
singoli.
Sulla base di queste premesse,
auspichiamo un favorevole accoglimento del ricorso che il Governo
italiano ha presentato contro la sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo e specifichiamo che non abbiamo intenzione di
far rimuovere nessuno dei crocifissi esposti nei luoghi di
proprietà o in disponibilità del Comune in accoglimento
alla sopraccitata sentenza.
(omissis)

Deliberazione 07 gennaio 2010, n.3

Comune di San Giorgio Piacentino
(PC)
Deliberazione della Giunta
comunale n. 3 del 7 Gennaio 2010
Sentenza Corte Europea dei diritti
dell’uomo – Determinazioni (estratto)
 
La Giunta comunale
 
– richiamata la sentenza con la quale
la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha
giudicato la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche una
violazione della libertà religiosa degli alunni, ordinando la
rimozione del simbolo cristiano in tutte le
scuole;     
– ritenuta la sentenza
un’imposizione che si scontra contro i valori e le tradizioni
che appartengono alla storia millenaria del nostro Paese dove la
stragrande maggioranza degli studenti e delle famiglie sceglie
l’insegnamento della religione cattolica ;
 
– dato atto che le autorità
giudiziarie italiane, in tutti i gradi di giudizio, hanno sempre
risposto che i crocefissi non dovevano essere rimossi perché,
come scritto tra l’altro dal Consiglio di Stato “In
Italia, il crocefisso è atto ad esprimere, l’origine
religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di
valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di
riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale
dei confronti dell’autorità, di solidarietà umana,
di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà
italiana”;
 
– considerato che i valori sopra
indicati, che esprimono
tradizioni, modi di vivere,
cultura del popolo italiano,
soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta
costituzionale;
 
– che il Governo italiano ha deciso di
fare ricorso contro suddetta sentenza;
 
– ribadito che la sentenza vuole
emarginare dal mondo educativo un segno fondamentale
dell’importanza dei valori religiosi, della storia e della
cultura italiana trascurando che la religione dà un contributo
prezioso per la formazione e la crescita morale delle persone, ed
è una componente essenziale della nostra
civiltà;
 
– richiamata la delibera del C.C. n.
80 del 21.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Mozione relativa alla sentenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo”;
(omissis)
 
Delibera
 
1) che i crocefissi posti nelle aule
di tutte le scuole del territorio non vengano rimossi a salvaguardia
dei valori e delle tradizioni che appartengono al nostro
Paese;
2) di provvedere all’affissione
del simbolo ove non sia già presente, in seguito a
comunicazione del dirigente scolastico, oppure a sopralluogo della
Polizia Municipale;
3) di trasmettere il presente atto al
Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Podenzano;
4) di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4
del D.Lgs. 267/2000.

Ordine del giorno 23 novembre 2009, n.79

Comune di Maleo
(LO)
Deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 del 23 Novembre 2009
Ordine del giorno: “Presenza
del crocefisso nelle aule scolastiche”
(estratto)
 
Il Consiglio comunale di Maleo
(LO)
 
Premesso:
 
– che dopo la sentenza della Corte
europea di Strasburgo che dice ‘no’ al crocefisso a
scuola, il Governo ha annunciato che farà ricorso;
– che il Vaticano ha bocciato la
sentenza che ha definito ‘miope e sbagliata’, e ha parlato
di ‘pesante interferenza’ in una materia
‘profondamente legata all’identità storica,
culturale, spirituale del popolo italiano’;
– che la presenza obbligatoria del
crocefisso nelle aule scolastiche è prevista e contemplata
dall’art. 118 del R.D. 30 Aprile 1924 n. 965, nonché dal
R.D. 26 Aprile 1924 n. 1297;
– che il Consiglio di Stato, con
parere n. 63/1988 Sezione II del 24 Luglio 1988 ha stabilito che le
norme regolanti l’esposizione del crocefisso nelle aule
scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate
dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento
della religione cattolica sul rilievo che la ‘croce’, a
parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della
civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica,
come valore universale, indipendente da specifica confessione
religiosa;
– che la civiltà occidentale,
di cui il nostro paese è una delle sue culle, scaturisce dal
sistema di valori di cui la cultura cristiana si è resa
interprete nel corso dei secoli;
– che in questa dimensione il
crocefisso è diventato il simbolo stesso della nostra
identità culturale, di fratellanza, di pace e di
giustizia;
– che questi valori assumono una
consistenza ancor più rilevante in presenza di fenomeni
immigratori che mettono a confronto culture e religioni
diverse;
 
tutto ciò premesso: esprime
totale contrarietà verso la sentenza della Corte Europea. E
anzi, ritiene che i crocefissi debbano essere presenti non solo in
tutte le aule scolastiche, ma anche in tutti gli uffici
pubblici.

Protocollo 30 maggio 2012

Comune di Cremona
(CR)
Atto di regolamentazione delle
inumazioni presso il campo 13 del civico cimitero di Cremona
Protocollo d’intesa
sottoscritto il 30 Maggio 2012 e protocollato in data 16 Luglio
2012

 
Intesa del presente Protocollo di
Servizio è la prosecuzione delle relazioni intercorse tra la
Comunità islamica di Cremona ed il Servizio Civici Cimiteri del
Comune di Cremona per la gestione del sistema delle sepolture nel
campo riservato alla inumazione delle salme musulmane presso il Civico
Cimitero.
Nella adibizione presso il Civico
cimitero del campo 13 a campo di inumazione alle sole salme
appartenenti alla fede religiosa musulmana e del libero arbitrio della
Comunità islamica di provvedervi secondo suoi criteri e
modalità, si è a convenire altresì quanto
necessita perché tali sepolture non siano in contrapposizione a
quelle regolate dalla normative vigenti in materia cimiteriale e di
polizia mortuaria anche se eseguite in luogo ai criteri stessi
stabiliti dalla comunità di fede musulmana.
Si viene a concordare che il campo 13
della estensione di circa mq 682.50 sito a ridosso di un lotto di
terreno destinato alla edificazione di edicole funerarie, venga ad
essere ad uso esclusivo di tale comunità potendo essere
distinto mediante la realizzazione di confine vegetale con siepe di
lauro ceraso.
Le tipologie delle sepolture, le loro
caratteristiche, dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di
rotazione dei campi ad inumazione, sono disciplinati dal Regolamento
di polizia mortuaria e qui in estratto vengono ad essere citate per
informazione dovuta e necessaria alle parti per assentire il presente
atto. Nel campo (n. 13), i periodi di inumazione o tumulazione sono
analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti
sepolture nel Cimitero, con la precisazione che qualora siano
richiesti periodi superiori, l’area possa venir concessa in via
onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per
una durata non superiore ai 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si
applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture
private.
Delle generali esigenze di ordine e
decoro del campo n. 13 e del mantenimento del loro carattere di
istituzione civile, così anche dei bisogni immediatamente
successivi al seppellimento, personalizzazione del sepolcro e di
manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di
cittadini e familiari dei defunti viene a stabilirsi che ne
risponderà per intero la Comunità islamica, nella
persona riconosciuta a capo di tale Comunità.
I sepolcri individuali assegnati o
concessi dal Comune in forza della normativa italiana in materia di
polizia mortuaria dovranno essere stabilmente contrassegnati
dall’iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono
custoditi: nome, cognome – per le donne, se richiesto, anche
quello del coniuge – e date di nascita e di morte, o da
numerazione e/o contrassegni (da stabilirsi) che possano risultare
distintivi alla facile individuazione delle salme inumate presso il
campo n. 13.
Le sepolture dovranno essere
realizzate secondo un ordine costituito e non casuale, il cui
orientamento verrà a definirsi, sepoltura per sepoltura, per
effetto del potere dispositivo dell’Imam della Comunità.
Egli è, e sarà, l’unico interlocutore che il
Comune di Cremona, e per esso il Servizio Civici Cimiteri, riconosce e
riconoscerà, come avente la potestà di disporre circa le
osservanze cimiteriali (sepoltura e manutenzione) che la
Comunità islamica dovrà mettere in atto presso il campo
13 del cimitero maggiore di Cremona a mantenimento dello stato di
pulizia e decoro dello stesso.
Ciò detto, si intende che: ogni
sepoltura presso il campo 13 dovrà essere personalmente
eseguita dall’Imam, o da chi ufficialmente da Lui delegato,
affinché la collocazione del feretro sia provvisto secondo assi
di orientamento precisi, a tal fine l’Imam della Comunità
islamica sarà preavvisato delle ricorrenze e dei funerali in
arrivo al Civico Cimitero per tale campo. Ne consegue che la
Comunità islamica per essere riconoscibile e riconosciuta nel
tempo, dovrà provvedere a confermare di anno in anno, il
nominativo ed il recapito di coloro che svolgono la funzione di
referenti o di Guida della Comunità islamica stessa per il
giusto intendimento alle operazioni di inumazione presso il campo
13.
E’ inteso che per ogni sepoltura
che verrà a proporsi per il campo 13, l’Ufficio
amministrativo del Cimitero contatterà il Centro Culturale
islamico “La Speranza” e solo dopo l’avvenuto
assenso di questi, e le modalità che verranno impartite sempre
dal Centro Culturale islamico, il Servizio Cimiteriale eseguirà
le operazioni che gli sono proprie: senza tale assenso, che
tassativamente deve essere in forma scritta, la salma non verrà
inumata presso il campo 13 e potrà essere realizzata secondo
altre disponibilità presso altri campi e secondo le norme di
polizia mortuaria in atto presso il Cimitero Maggiore di
Cremona.
E’ stabilito inoltre che in
congiunti dei defunti, e per essi le Imprese di pompe funebri, non
potranno in alcun modo provvedere (disporre) al seppellimento della
salma con modalità diverse stabilite dal Centro Culturale
islamico “La Speranza”, per il campo 13.

Si conviene circa la possibilità, che trascorsi i tempi
previsti dalla legge in materia di polizia mortuaria, di provvedere
alla esumazione delle salme mineralizzate, ciò a favore della
continuità della sepoltura di salme appartenenti alla
Comunità islamica cremonese, che altrimenti, per esautorazione
della ricettività del campo 13 non potranno più trovare
sepoltura presso il Civico Cimitero secondo l’esclusività
ed unitarietà concessa ma in campi con salme di persone
appartenenti a fede religiosa diversa. Stabilito che il Comune di
Cremona non eseguirà nessuna esumazione d’ufficio per
scadenza dei tempi di inumazione, ma vi provvederà solo se
richiesta ed attestata dalla Comunità islamica.