Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 09 maggio 2014

Con questo accordo transattivo (“settlement agreement”) il
Dipartimento della Giustizia statunitense ed il Distretto Scolastico
di Filadelfia hanno risolto il procedimento, avanti alla District
Court for the Eastern District of Pennsylvania, col quale il Governo
aveva contestato la violazione del titolo VII del Civil Rights Act del
1964, lamentando che il Distretto Scolastico non aveva provveduto a
trovare un accomodamento con il credo e le osservanze religiose di
alcuni suoi dipendenti. Nel 2010 il Distretto Scolastico di Filadelfia
ha adottato un regolamento relativo all’igiene personale che
vieta ai funzionari di polizia addetti alla scuola – quali sono
i dipendenti in questione – di portare la barba più lunga
di un quarto di pollice (6,35 millimetri) ed aveva rifiutato di
trovare un accomodamento tra questa prescrizione e le esigenze
religiose espresse dai dipendenti, di fede musulmana, i quali
portavano una barba più lunga di quanto prescritto, senza che
ciò avesse dato luogo ad una diminuzione della prestazione
lavorativa.Con l’accordo transattivo il Distretto Scolastico di
Filadelfia si è impegnato a rivedere il proprio regolamento,
includendo una procedura con la quale sia possibile richiedere un
accomodamento delle esigenze religiose, nonché a comunicare a
tutti i funzionari di polizia addetti alla scuola che le domande di
accomodamento saranno valutate su base individuale e personalizzata e
che in relazione a ciascuna di esse sarà avviato un processo
interattivo. Il Distretto Scolastico, inoltre, sottoporrà tutti
i dirigenti e funzionari addetti alla risorse umane, chiamati a
valutare tali domande di accomodamento, ad una specifica formazione e
si è obbligato a corrispondere un risarcimento ai dipendenti
cui era stato negato l’accomodamento e non considerare la
vicenda ai fini disciplinari [Si ringrazia per la segnalazione del
documento ed il relativo Abstract Mattia F. Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano].

Sentenza 23 settembre 2013, n.T-658/13

Se interpone la acción de tutela en contra del Monasterio Santa
Clara de Copacabana para solicitar la protección de los
derechos fundamentales de la actora a la vida digna y al mínimo
vital, los que se consideran vulnerados por la comunidad religiosa al
decidir no reintegrarla al monasterio, luego de haber transcurrido
cuatro años de retiro, bajo el argumento de haber desatendido
sus votos de obediencia y pobreza. La actora es una persona de 65
años de edad, que padece diversos quebrantos de salud,
atraviesa por una difícil situación económica y
no tiene esperanzas de acceder a una pensión de vejez, toda vez
que al haber dedicado 42 años de su vida a la actividad
religiosa, omitió efectuar cotizaciones al sistema de seguridad
social. Se analiza la siguiente temática: 1º. Fundamentos
constitucionales para el reconocimiento de la autonomía de las
iglesias y confesiones religiosas para regir sus asuntos internos y
definir las relaciones con sus miembros. 2º. Los límites
constitucionales de dicha autonomía. 3º. El principio de
solidaridad como fundamento del deber de protección y
asistencia de las personas de la tercera edad y, 4º. El deber de
asistencia de las comunidades religiosas para con sus miembros. Se
concede el amparo solicitado y se imparte la orden de reintegro de la
accionante al monasterio accionado, quien deberá garantizarle
la asistencia y cuidado necesario para llevar una vida digna en
atención a su condición de adulto mayor.
[Fonte:http://www.corteconstitucional.gov.co].

Sentenza 27 novembre 2003

France, Cour administrative d'appel de Lyon: décision 27 Novembre 2003,  n° 03LY01392 "Nadjet ben Abdallah". lecture du giovedì 27 novembre 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 2003, présentée pour Y… Nadjet X, demeurant …, par Me Gilles […]

Sentenza 19 marzo 2013, n.536

Nel settore privato, e in particolare in ambienti che non offrono un
servizio pubblico (un asilo privato, nel caso di specie) il principio
di laicità non può essere invocato per giustificare una restrizione
dei diritti fondamentali dei lavoratori, garantiti dal Code du
Travail. In base alle norme del Codice, è possibile stabilire alcune
limitazioni ai diritti dei lavoratori dipendenti, e quindi anche al
diritto di libertà religiosa, quando necessario per la natura e il
contesto del lavoro e per una finalità legittima. Nel caso dell’asilo
privato “Baby Loup”, il regolamento interno vietava di indossare
simboli e capi d’abbigliamento religiosi, ma tale clausola generale
risulta essere illegittima perché non giustificata dal lavoro svolto
dalla ricorrente. In particolare, il principio di laicità – che
giustifica il divieto di portare il velo islamico o altri simboli
religiosi – impone la neutralità a chi svolge un servizio pubblico ma
non a chi lavora in uno stabilimento privato con mansioni diverse dal
servizio pubblico (v. in questo senso anche la sentenza, emessa lo
stesso giorno, Mme X. c. Caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6076]). Il
licenziamento della ricorrente, che aveva rifiutato di togliere il
velo, è perciò discriminatorio sulla base della religione e
illegittimo (Stella Coglievina).