Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Dichiarazione/i

Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti. Considerato che l’OIL è stata fondata nella convinzione che la giustizia sociale è essenziale ad una pace universale e durevole; Considerato che lo sviluppo economico è essenziale ma non sufficiente ad assicurare equità, progresso sociale e sradicamento della […]

Convenzione 04 giugno 1958, n.C111

Convenzione sulla discriminazione in materia di impego e nelle professioni, 4 giugno 1958. (Entrata in vigore il 15 giugno 1960) La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958, nella sua quarantaduesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte […]

Sentenza 12 giugno 1996, n.106/1996

L’attività lavorativa sanitaria prestata in un Centro ospedaliero non
ha una diretta relazione con l’ideologia dell’ente ecclesiastico che
lo gestisce, in quanto trattasi di attività esclusivamente di
carattere tecnico, ideologicamente neutra. Quindi, se nella
fattispecie in cui l’insegnante di una scuola privata muove un attacco
aperto alla ideologia della scuola sono messi a confronto due diritti
fondamentali, quali la libertà di cattedra (art. 20, co. 1 Cost.) e
la libertà della scuola (art. 27, co. 1 Cost.), nella fattispecie in
oggetto le libertà costituzionali della lavoratrice, in particolare
la libertà di manifestazione del pensiero (art. 20 Cost.), non sono
suscettibili di limitazione. Inoltre, per la stessa ragione, il
titolare dell’impresa non può esigere dal lavoratore al di là del
compimento delle obbligazioni che derivano dal contratto di lavoro
che, peraltro, risulta stipulato con il Centro ospedaliero (Orden
Hospitalero de San Juan de Dios), avente fine assistenziale-sanitario,
e non con l’ente religioso da cui dipende, la cui ideologia non si
estende direttamente a quello poiché ha una distinta funzione
sociale. Ne deriva che è illegittimo il licenziamento della
lavoratrice a seguito di una reazione verbale, ma non gravemente
offensiva, nei confronti del cappellano dell’ospedale allorché
questi, per ovviare alla mancata assistenza prestata ai malati alla
celebrazione domenicale nella Cappella, per lo sciopero del personale
sanitario, si recò per le corsie ad impartire l’eucarestia in
processione e intonando canti religiosi, attività che poteva essere
intesa come perturbatrice della tranquillità e del benestare degli
infermi, nonché come reazione di censura dinanzi alla negata
collaborazione del personale sanitario.

Sentenza 27 maggio 1996, n.4871

Poiché il rapporto giuridico che intercorre tra sacerdote e Istituto
per il sostentamento del clero e riconducibile a un a forma di
assistenza obbligatoria, le controversie aventi ad oggetto tale
rapporto sono di competenza del Pretore ai sensi dell’articolo 442
c.p.c. Tra i proventi da computare al fine di stabilire
l’integrazione dovuta dall’Istituto diocesano per il sostentamento
del clero ex articolo 34 della legge n. 222 del 1985 al sacerdote in
servizio nella diocesi e legittimo ricomprendere lo stipendio
percepito dal sacerdote nella sua qualità di insegnante di storia e
filosofia presso i licei, sebbene non si tratti di compenso
strettamente connesso allo svolgimento del servizio ministeriale.

Sentenza 09 ottobre 2001, n.12349

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la
q.l.c. dell’art. 4 l. n. 108 del 1990 nella parte in cui non prevede
l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 18 stat. lav.,
relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente
illegittimamente licenziato, nei confronti del datore di lavoro non
imprenditore, che svolge senza fine di lucro attività politica,
sindacale, culturale, di istruzione o di religione o culto, avuto
riguardo alla non comparabilità della organizzazione di tale
attività con quella imprenditoriale, e tenuto altresì conto del
rilievo di cui alla sentenza della Corte cost. n. 46 del 2000 –
dichiarativa dell’ammissibilità della richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione delle norme sulla reintegrazione nel posto
di lavoro – relativo alla non configurabilità di una copertura
costituzionale del principio della tutela reale, che rappresenta solo
uno dei possibili modi per realizzare la garanzia del diritto al
lavoro.

Sentenza 01 marzo 2002, n.3033

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
controversia promossa, dal Fondo pensioni per il personale docente e
per i ricercatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore (libera
università costituita ed operante ai sensi degli art. da 198 a 212
del testo unico di cui al r.d. 31 agosto 1933 n. 1592), nei confronti
di professore universitario collocato a riposo, per ottenere la
restituzione di somme pagate a titolo di pensione e ritenute non
dovute, atteso che tali prestazioni corrispondono a situazioni
soggettive che trovano titolo immediato e diretto nel cessato rapporto
di pubblico impiego, e non in un rapporto previdenziale; ed essendo,
d’altra parte, da escludere, nella specie, la giurisdizione della
Corte dei conti, considerato che le prestazioni pensionistiche in
questione sono erogate dal Fondo – ente dotato di personalità
giuridica e gestito dall’Università cattolica – senza onere a carico
dello Stato. (Principio espresso in relazione a fattispecie nella
quale il collocamento a riposo del professore universitario era
avvenuto anteriormente allo “ius superveniens” rappresentato dall’art.
29 del d.lg. n. 80 del 1998).

Sentenza 05 novembre 2003, n.16626

Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con
riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il
lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della
prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di
prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il
risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero
per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è
tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto
fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza
causale, dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art. 36
Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell’ambito
specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo,
quindi anche attraverso presunzioni relative ed il fatto notorio), il
consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno
di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa
proprio in tale giorno.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". (Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.) (omissis) Art. 2 Diritti e doveri dello straniero (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2, Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) 1. Allo […]

Sentenza 07 febbraio 2000, n.46

Corte Costituzionale, Sentenza 7 febbraio 2000, n. 46: “Ammissibilità del referendum popolare per l’abrogazione dell’ art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Prof. Giuliano VASSALLI Presidente – Prof. Francesco […]