Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 aprile 2004, n.7725

L’art. 23 bis del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29
febbraio 1980 n. 33, stabilisce che agli istituti, enti, ospedali che
erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale, anche in regime
convenzionale, si applica l’art. 7 della legge 11.6.1974 n. 252, il
quale prevede l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ove detti enti non abbiano fine di
lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non
inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n.
797/1955. Tale disposizione deve ritenersi operante anche
relativamente agli enti ecclesiastici, quali case di cura gestite da
religiosi. La nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c.,
va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere
imprenditoriale all’attività economica organizzata che sia
ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a
conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo
giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro. La decisione del giudice
di merito impugnata, tuttavia, ha privilegiato lo scopo dell’Ente
(citando lo statuto dell’Ente) anziché le caratteristiche
imprenditoriali proprie dell’Istituto di cura, affermando di
conseguenza, in modo logicamente incongruente, che l’attività della
Casa di cura dovesse essere considerata come attività imprenditoriale
priva di fine lucrativo.

Sentenza 26 marzo 1991, n.489

Pret. Firenze. Sentenza 26 marzo 1991 [Drago, Pret.; Consigli c. Congregazione dei chierici regolari di San Paolo] : “Comportamenti extralavorativi e potere di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza dopo la l. 108/90″. Le organizzazioni di tendenza hanno carattere imprenditoriale quando svolgono attività anche solo potenzialmente produttive di utili. Il licenziamento intimato per comportamento contrario all’ideologia […]

Delibera 01 agosto 1991, n.58

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 58 del 1 agosto 1991: “Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 6/1991) Art. 1 INDIVIDUAZIONE DEI SACERDOTI CHE SVOLGONO SERVIZIO IN FAVORE DELLA DIOCESI (1) § 1. Svolgono servizio […]

Contratto collettivo 06 novembre 2001

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 2002-2004. (Omissis) Art. 1 – Definizione. Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nel luoghi sacri occupandosi del loro decoro: – preparazione e assistenza delle sacre […]

Sentenza 21 novembre 1991, n.12530

Gli istituti di istruzione non possono essere considerati, ai sensi e
per gli effetti di cui al combinato disposto degli art. 18 e 35 l. 20
maggio 1970 n. 300, come imprese industriali e commerciali e,
pertanto, ai loro dipendenti colpiti da illegittimo licenziamento non
spetta la tutela, così detta reale, stabilita da detta legge.
È assistito da giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c., il
licenziamento intimato da un istituto di istruzione religioso di
confessione cattolica ad un proprio insegnante laico, per avere questi
contratto matrimonio col rito civile e non con quello religioso,
fondato sull’indissolubilità del vincolo e sul suo carattere
sacramentale, stante l’irrimediabile contrasto fra tale comportamento
ed i principi e la finalità che improntano l’attività di
insegnamento caratterizzata dal suddetto orientamento confessionale –
nella specie, peraltro, oggetto di incondizionata adesione,
contrattualmente prestata dall’insegnante – ed attesa la necessità di
escludere la natura discriminatoria del recesso, in quanto siffatto
orientamento risulta costituzionalmente tutelato come valore etico
primario dai precetti in tema di libertà di insegnamento, assicurata
alle scuole confessionali, in genere, e cattolica in particolare ed
intesa anche come libertà dei genitori di scegliere per i propri
figli un tipo di istruzione concretamente ispirato ai dettami della
dottrina cristiana.
Nel caso di riforma in appello della sentenza pretorile che abbia
ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore
illegittimamente licenziato, le retribuzioni maturate fino al momento
di detta riforma, se già riscosse, restano irripetibili e, in
difetto, possono essere richieste in separato giudizio ai sensi
dell’art. 2126 c.c., mentre per il periodo successivo alla pronunzia
di appello, ricognitiva della legittimità del recesso, nessuna
retribuzione si rende più dovuta e, se corrisposta, una volta passata
in giudicato la pronunzia stessa, potrà essere oggetto di azione di
ripetizione.

Decreto ministeriale 06 dicembre 2004, n.6

Decreto Ministeriale 6 Dicembre 2004, n. 6: “Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2003”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 2 del 4 gennaio 2005) IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di […]

Circolare 11 febbraio 2005, n.25

I.N.P.S. Circolare 11 febbraio 2005, n. 25: “Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti”. (Omissis) SOMMARIO: Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2003 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle […]

Sentenza 15 maggio 1998, n.465

I rapporti di lavoro con le Comunità ebraiche italiane, instaurati
precedentemente alla legge di recepimento dell’Intesa del 1989 e
successivamente proseguiti, sono qualificabili come rapporti di
diritto privato; la natura di persone giuridiche private di dette
Comunità emerge,infatti, dalla legge Legge n. 101 del 1989 e dalla
successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 259 del 25 maggio
1990, la quale – in particolare – ha dichiarato l’illegittimità delle
norme del R.D. n. 1731 del 1930, attributive della natura di ente
pubblico non economico alle Comunità ebraiche italiane. Da ciò
consegue l’obbligo per queste ultime, relativamente ai rapporti di
lavoro subordinato in atto, quand’anche sorti precedentemente alla
suddetta intesa, di provvedere al versamento dei contributi al fondo
di previdenza dei lavoratori dipendenti.

Circolare Presidenza Consiglio Ministri 30 settembre 2004

La Circolare reca le norme che fissano gli impegni e le
responsabilità reciproche tra enti e volontari e che completano la
disciplina del rapporto di servizio civile quale risulta dalla legge
n. 64 del 2001, dalla normativa regolamentare e dagli elementi
contenuti nella lettera di avvio al servizio dei volontari.

Direttiva 04 novembre 2003, n.88/CE

Parlamento europeo. Direttiva 2003/88/CE: “Aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”, 4 novembre 2003. IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando […]