Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 novembre 2003, n.4581/2002

Impugnación sobre el acuerdo de reclamación del capital coste por el
incremento de la pensión de jubilación de sacerdote, por los años
de ejercicio de la actividad sacerdotal, durante los que no cotizó.
Incompetencia del orden social para el conocimiento de resoluciones
dictadas por la TGSS en materia de gestión recaudatoria. Inexistencia
de un acto de gestión recaudatoria en la resolución adoptada por el
INSS en la que se reclama el capital coste.

Regolamento 22 luglio 2005

“Fondo per la Formazione continua negli Enti Religiosi”, 2005. REGOLAMENTO Articolo 1 Funzionamento del Fondo 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, e nelle Aziende di ispirazione religiosa, denominato FONDO ENTI RELIGIOSI, in […]

Statuto 22 luglio 2005

“Fondo per la Formazione continua negli Enti Religiosi”, 2005. STATUTO Articolo 1 Denominazione ‑ Soci 1. A seguito dell’accordo interconfederale tra AGIDAE e Cgil Cisl e Uil – che assumono la qualifica di soci fondatori ‑ è costituito, secondo quanto previsto dall’art. 118, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, il […]

Accordo 22 luglio 2005

“Accordo interconfederale per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (FOND.E.R. – Fondo Enti religiosi)”, 22 luglio 2005. ACCORDO INTERCONFEDERALE tra AGIDAE – ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA e CGIL, CISL e UIL nel quadro della strategia comunitaria e nazionale orientata allo sviluppo della formazione e alla creazione di […]

Sentenza 04 febbraio 2005, n.2243

Nell’ambito del procedimento volto al conferimento dell’incarico di
insegnante di religione cattolica da parte dell’autorità scolatica,
l’autorità ecclesiastica conserva, pur dopo l’avvenuto iniziale
riconoscimento dell’idoneità, poteri autonomi di valutazione, in sede
di conferimento dell’incarico annuale, sulle specifiche modalità
attraverso le quali l’insegnamento della religione cattolica è
destinato a spiegarsi, posto che queste ultime possono nella realtà
fattuale risultare oggettivamente incompatibili con le istituzionali
finalità dell’insegnamento religioso. Nella ripartizione delle
competenze che voglia rispondere alla logica di fondo riscontrabile
nell’intero articolato normativo sull’insegnamento della religione
cattolica non può infatti che attribuirsi – pur in un contesto volto
ad evitare qualsiasi riflesso negativo sull’organizzazione didattica
della scuola pubblica nel perseguimento delle sue finalità –
all’ordinario diocesano autonomia di poteri, non limitati al
riconoscimento dell'”idoneità” all’atto della nomina degli
insegnanti, ma estesi anche alle specifiche modalità attraverso le
quali annualmente (ed ora a seguito di contratti a tempo determinato,
stipulati ex art. 3, comma 10, della l. n. 186 del 2003) detto
insegnamento deve essere spiegato. In questa ottica possono pertanto
reputarsi ammissibili condotte dell’autorità scolastica che si
concretizzino in una piena adesione alle indicazioni dell’ordinario
diocesano, volte a privilegiare – come è avvenuto nel caso di specie
– esigenze di “continuità didattica”, ovvero ad impedire che
specifiche modalità risultino ostative alla funzionalità
dell’insegnamento o ancora ad agevolare una opportuna mobilità del
personale in relazione ad una “flessibilità degli organici” in
connessione con la particolarità di un insegnamento caratterizzato da
un regime di “facoltatività soggettiva”.

Sentenza 07 aprile 2005, n.7207

In base alle modifiche apportate dalla legge 11 maggio 1990 n. 108
alla disciplina dei licenziamenti, il carattere imprenditoriale
dell’attività è una condizione sufficiente a prescindere dai
requisiti dimensionali, ma non necessaria ai fini dell’applicazione
dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Correlativamente, ai sensi
di dette disposizioni, l’esclusione di tale carattere non giustifica
la non applicazione del suddetto art. 18 laddove contemporaneamente
non risulti allegato e provato che l’attività svolta dal datore di
lavoro senza fine di lucro rientri in una delle previsioni stabilite
dall’art. 4, comma 1, della citata legge n. 108/1990; quest’ultima
pone in particolare un’eccezione a tale applicabilità “nei confronti
dei datori di lavoro non imprenditori che svolgano senza fine di lucro
attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione
ovvero di religione o di culto” (Nel caso di specie, si è escluso che
risultasse provato che l’attività svolta dalla Casa Internazionale
del Clero, destinata a fornire un alloggio ad ecclesiastici, residenti
o transitanti per Roma, potesse essere qualificata come “attività di
religione” oppure “attività di culto”)

Regio decreto 08 luglio 2005, n.822

Real Decreto 822/2005, de 8 de julio, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en España. (BOE de 25 julio 2005, n. 176) Artículo 1. Asimilación a trabajadores por cuenta […]

Sentenza 22 ottobre 2002, n.18218

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato,
l’applicabilità della disciplina prevista per le cc.dd.
“organizzazioni di tendenza” dall’art. 4 legge 11 maggio 1990 n. 108,
che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18
l. 20 maggio 1970 n. 300, richiede l’accertamento, in via preliminare,
da parte del giudice, che il datore di lavoro non sia un imprenditore,
in base all’art. 2082 c.c., e, quindi, che non sussista una struttura
imprenditoriale e, soltanto qualora detto accertamento abbia esito
negativo, occorre verificare la ricorrenza degli ulteriori requisiti
tipici di siffatte organizzazioni. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la qualificazione
come organizzazione di tendenza dell’Istituto di addestramento
lavoratori – coordinamento regionale del Piemonte, per l’assorbente
rilievo che esso operava avvalendosi di una organizzazione e di una
struttura di carattere imprenditoriale). Quindi, al fine di
configurare un’organizzazione di tendenza, che, ai sensi dell’art. 4
l. 108/90, è esclusa dall’ambito di operatività della tutela reale
prevista – in caso di licenziamenti illegittimi – dall’art. 18 l.
300/70 (come modificato dall’art. 1 l. 108/90), è necessario che si
tratti di datore di lavoro non imprenditore, privo dei requisiti
previsti dall’art. 2082 c.c. (e cioè professionalità,
organizzazione, natura economica dell’attività).

Sentenza 30 gennaio 2003, n.41

È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione
dell’art. 18 commi 1, 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato
dall’art. 1 l. 11 maggio 1990 n. 108, dell’art. 2 comma 1 l. 11 maggio
1990 n. 108, dell’art. 8 l. 15 luglio 1966 n. 604 e dell’art. 4 comma
1 l. 11 maggio 1990 n. 108, richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza 9 dicembre 2002, dall’ufficio centrale costituito presso la
Corte di cassazione, con la denominazione identificativa
“Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati:
abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni
per l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
Premesso che le norme oggetto del quesito referendario sono estranee
alle materie in relazione alle quali l’art. 75 comma 2 cost. preclude
il ricorso all’istituto del referendum abrogativo, la domanda posta
agli elettori è omogenea, univoca e chiara, nella sua struttura e nei
suoi effetti: essa, infatti, investe contemporaneamente la norma che
prevede la garanzia obbligatoria, avente originariamente portata
generale (art. 8 l. n. 604 del 1966), la connessa previsione che
successivamente ha delineato i limiti numerici al di sotto dei quali
si applica la medesima garanzia (art. 2 l. n. 108 del 1990) e la
speculare determinazione dei limiti dimensionali al disopra dei quali
si applica la tutela reale (art. 18 l. n. 300 del 1970), sicché essa
rende evidente la propria “ratio” unitaria – consistente nella
estensione della garanzia della reintegrazione e del risarcimento del
danno, contenuta nell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, in modo da
comprendere in essa anche l’ambito in cui oggi vale la tutela
obbligatoria – che si estende anche alla richiesta di abrogazione
della disposizione che esclude l’applicabilità della garanzia di
stabilità reale per i dipendenti da datori di lavoro, non
imprenditori, che esercitano un’attività “di tendenza”, proponendo
così al corpo elettorale un’alternativa netta tra il mantenimento
dell’attuale disciplina, caratterizzata dalla coesistenza di due
parallele forme di tutela, quella obbligatoria e quella reale, e
l’estensione della seconda.

Sentenza 04 giugno 2002, n.580

Dall’art. 24, 1 e 4 comma, così come, ad integrazione, dall’art. 27,
2 comma della legge n. 101/1989, è chiaramente esplicitato che le
Comunità ebraiche sono enti di diritto privato, soggette pertanto al
regime giuridico proprio di tali enti, anche relativamente alla
disciplina dei rapporti di lavoro, complessivamente considerata; si
deve attribuire all’art. 31 della stessa legge, ed in particolare
all’inciso “in atto” in essa contenuto, l’unico senso logico e
letterale possibile, ovvero che legislatore ha voluto regolare secondo
il regime giuridico (di tipo pubblicistico) preesistente alla suddetta
legge i soli rapporti ancora non esauriti all’atto della sua
pubblicazione; non certo che, anche per i rapporti instaurati dopo,
continuasse ad operare il regime giuridico originario.