Lavoro e Religione
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o in conflitto con la libertà religiosa, classicamente viene
ricompreso anche il rapporto di lavoro. Ciò può trovare una prima spiegazione nella elementare
constatazione che, non rimanendo le convinzioni religiose chiuse nella
sola sfera della coscienza ma traducendosi in comportamenti quotidiani,
esse non possono arrestarsi davanti ai luoghi di lavoro, che risultano
così investiti a pieno titolo da quelle rivendicazioni e da quelle
tensioni che inevitabilmente si accompagnano alla frammentazione della
società multiculturale. Negli ultimi anni, poi, i punti di contatto
o di conflitto sono aumentati, sia a causa dell’emergere di nuovi profili
problematici, sia a causa di un diverso atteggiarsi dei suoi aspetti
più tradizionali.
che rientrano in questa area tematica, possiamo individuare cinque categorie,
a seconda che l’elemento religioso connoti il soggetto che svolge una
prestazione lavorativa, o il datore di lavoro, o l’attività oggetto
della prestazione o, infine, le modalità di svolgimento del rapporto
lavorativo.
Nel primo campo rientrano i profili classici
delle attività svolte dai ministri di culto in favore delle comunità
di appartenenza, del lavoro dei religiosi, del sostentamento del clero,
della previdenza dei ministri di culto. In tale ambito a lungo si sono
dovuti affrontare i problemi emergenti dalle peculiarità connesse
allo status canonico di consacrati ed ordinati, con i riflessi che tale
status ha sul particolare “animus” che caratterizza l’attività
di tali soggetti. Quest’area, oggi forse causa di minore conflittualità
che nel passato, non è priva di elementi di interesse se solo
si pensa ai recenti mutamenti che hanno coinvolto la disciplina previdenziale,
o all’attenzione che le fonti bilaterali rivolgono al
tema del sostentamento dei ministri di culto.
Una seconda categoria è costituita
dalla disciplina relativa alle cosiddette organizzazioni di tendenza:
tema assai delicato data la difficoltà di raggiungere un equilibrio
soddisfacente per tutti gli interessi in gioco, di recente oggetto di
importanti interventi legislativi. Così problemi complessi ha
suscitato il rapporto tra le organizzazioni di tendenza, la libertà
religiosa dei lavoratori e il principio di non discriminazione degli
stessi in base alle proprie convinzioni morali o religiose (ciò
a partire almeno dalla famosa sentenza
14 dicembre 1972, n. 195 della Corte costituzionale, fino
alle implicazioni connesse all’entrata in vigore del Decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva
2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro.
Ulteriori interferenze tra diritto del
lavoro e fenomeno religioso emergono in tutti quei casi in cui il rapporto
di pubblico impiego ha ad oggetto prestazioni in qualche modo connesse
con il fenomeno religioso. Vengono qui in rilievo principalmente le
figure degli insegnanti di religione nelle scuole statali e degli assistenti
religiosi nelle cosiddette comunità separate.
Un quarto gruppo di problematiche nelle
quali l’elemento spirituale viene preso in considerazione dall’ordinamento
statale è quello relativo alla regolamentazione dello svolgimento
del rapporto di lavoro. Qui, più che altrove, è possibile
scorgere il ruolo giocato dai processi che hanno contribuito a modificare
la struttura della società italiana. Se fino a qualche anno addietro
l’unica preoccupazione del legislatore era quella di garantire una tutela
negativa, evitando ogni forma di discriminazione (si pensi all’art.
15 dello Statuto dei lavoratori), ora diventa necessario confrontarsi
con la richiesta di differenziazione che proviene dai gruppi religiosi
anche a seguito dell’affluenza di immigrati appartenenti a confessioni
religiose non tradizionalmente presenti nella società italiana. In
tale quadro vanno lette tanto le norme emanate su base d’intesa che
riguardano il riposo del lavoratore, chiaramente protese ad introdurre
quelle deroghe alla disciplina generale necessarie a permettere una
più adeguata protezione del diritto di libertà religiosa,
quanto le proposte finalizzate a conseguire una modulazione dell’orario
di lavoro che tenga conto delle singole esigenze spirituali e a consentire,
anche nei luoghi di lavoro, di indossare un abbigliamento religiosamente
orientato.
Una quinta, e peculiare, categoria nella
quale si incontrano lavoro e fenomeno religioso può essere poi
rinvenuta nell’insieme di problematiche connesse con i rapporti di lavoro
con la Santa Sede, rapporti di lavoro caratterizzati dalla partecipazione
alla particolare funzione svolta dalla Santa Sede stessa mediante la
collaborazione con Enti di vario genere afferenti all’Ordinamento canonico
o all’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano. (S. Carmignani Caridi)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
- Pacillo Vincenzo, Il divieto di discriminazione religiosa nel rapporto di lavoro subordinato (dicembre 2004) (pdf)
- Stanisz Piotr, Il divieto di discriminazione per motivi religiosi nel Codice polacco del lavoro (agosto 2005) (pdf)
APPROFONDIMENTI
Indicazioni bibliografiche:
1. Sul lavoro dei religiosi:
- R. BOTTA, Il lavoro dei religiosi, Cedam, Padova 1984
- G. PERA, L’attività lavorativa dei religiosi, in AA.VV., Rapporti di lavoro e fattore religioso, Napoli,1988, pp. 121-136
- L. FICARI, voce Lavoro dei religiosi, in Enc. Giur. Treccani, Roma 1990, vol. XVIII
- R. BOTTA, Chiese e diritto del lavoro in Italia, in “Il diritto ecclesiastico”, 1992, I, pp. 498-531
- L. FRUGIUELE, Lavoro nella Chiesa e diritto dello Stato, Milano 1994
- Indicazioni bibliografiche sulla previdenza dei ministri di culto, a cura di N. Fiorita
2. Sulle organizzazioni di tendenza:
- A. DE SANCTIS RICCIARDONE, L’ideologia nei rapporti privati, Jovene, Napoli 1980
- M.G. MATTAROLO, Il rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza: profili generali, Cedam, Padova 1983
- F. SANTONI FRANCESCO, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, Milano, Giuffrè, 1983
- A. BOMPREZZI, Due sentenze a confronto in tema di organizzazioni di tendenza confessionali, in “Il diritto ecclesiastico”, 1998, I, pp. 119-139
- M. PEDRAZZOLI, voce Aziende di tendenza, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale, II, Torino, Utet, 1987, pp. 107-122
- F. SANTONI, I rapporti di lavoro nelle organizzazioni di tendenza a carattere religioso e confessionale, in “Il diritto del lavoro”, 1988, I, pp. 562-575.
- A. MANTINEO, Le Università cattoliche nel diritto della Chiesa e dello Stato, Milano, Giuffrè, 1995
- F. ONIDA, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva 2000/78/EC attuativa dell’art. 13 del Trattato sull’Unione europea, in “Il diritto ecclesiastico”, 2001, I, pp. 905-918
- A. VISCOMI, Osservazioni critiche su lavoro e “tendenza” nelle fonti internazionali e comunitarie, in “Lavoro e diritto”, (17), 2003, IV, pp. 581-597
- A.G. CHIZZONITI (a cura di), Organizzazioni di tendenza e formazione universitaria. Esperienze europee e mediterranee a confronto, Il Mulino, Bologna 2006
3. Sulla libertà religiosa nel rapporto di lavoro:
- EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH, Churches and labour law in the EC countries. Proceedings of the meeting, Madrid, nov. 27-28, 1992, Giuffrè, Milano 1993
- R. BOTTA, voce Rapporti di lavoro in diritto ecclesiastico, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, XVI, Torino, Utet, 1997, pp. 257-272
- A. VISCOMI, Diritto del lavoro e “fattore” religioso: una rassegna delle principali disposizioni legislative, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2001, II, pp. 375-384
- P. BELLOCCHI, Pluralismo religioso, discriminazioni ideologiche e diritto del lavoro, in “Argomenti di Diritto del Lavoro”, 1, 2003, pp. 157-217
- V. PACILLO, Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato, Giuffrè, Milano 2003
Dossier in OLIR.it:
Lotta alla discriminazione
Insegnanti di religione
Decreto ministeriale 25 settembre 2006
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Decreto 25 settembre 2006: “Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2004”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 231 del 4 ottobre 2006). IL MINISTRO DEL LAVORO E […]
Varie 07 maggio 1996
Convention collective de travail de 7 mai 1996 conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire relative au code de bonnes pratiques relatif à la prévention de la discrimination raciale (*) Art. 1er. La présente convention collective de travail s’applique: 1. aux entreprises de travail intérimaire, visées à l’article 7, 1 de […]
Varie 06 dicembre 1983
Convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs (*) Chapitre I – Portée de la convention collective de travail Article 1er Cette convention collective de travail a pour objectif de fixer des normes concernant le recrutement et la sélection de travailleurs et de définir les […]
Legge 16 novembre 1989
Employment Act 1989 (c. 38), 16th November 1989. An Act to amend the Sex Discrimination Act 1975 in pursuance of the Directive of the Council of the European Communities, dated 9th February 1976, (No.76/207/EEC) on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and […]
Sentenza 08 febbraio 2006, n.2757
Sussiste il diritto al ricongiunzione presso un’unica gestione di
tutti i periodi di contribuzione obbligatoria versata al Fondo di
previdenza per il clero dai sacerdoti secolari ed all’INPS dai
sacerdoti successivamente ridotti allo stato laicale, attesa la
riconducibilita’ dei sacerdoti e dei ministri di culto nell’ampia
categoria dei lavoratori dipendenti e autonomi esercenti libere
professioni, indipendentemente dallo svolgimento, o meno, delle
relative modalita’ lavorative all’interno dell’ordinamento canonico,
alla stregua del carattere obbligatorio dell’iscrizione al Fondo di
previdenza per il clero (art. 5, primo comma, legge n. 903 del 1973) e
di un’interpretazione adeguatrice dell’art. 2 della legge n. 29 del
1979. Tale disposizione, in mancanza di un’espressa esclusione del
sistema previdenzia le di cui alla legge n. 903 del 1973, non e’
interpretabile in senso restrittivo, in modo da ritenere che i
sacerdoti secolari e i ministri di culto non cattolici non siano
ricompresi tra i destinatari del beneficio della ricongiunzione dei
periodi relativi al versamento di contributi al fondo di previdenza
per il clero, atteso che una diversa opzione interpretativa
comporterebbe dubbi di lgittimita’ costituzionale in relazione
all’art. 3 Cost. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a
dipendente della Camera dei Deputati gia’ iscritto, quale sacerdote
secolare, allo speciale fondo di previdenza per il clero).
Decreto ministeriale 14 aprile 2006
Ministero dell’Interno. Decreto 14 aprile 2006: “Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell’«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), in San Felice”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 111 del 15 maggio 2006) IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 […]
Sentenza 25 luglio 2005, n.932
Il diritto di libertà religiosa sancito dall’art. 9 della CEDU
include la libertà di manifestare il proprio credo ed in particolare
di esercitare il culto. Le condizioni di lavoro possono però trovarsi
in conflitto con le modalità di esercizio del culto; nel caso di
specie, turni lavorativi che includono la domenica contrastano con il
desiderio del lavoratore cristiano di godere del giorno festivo
previsto dalla propria religione. L’art. 9, 2° comma della CEDU
permette tuttavia restrizioni al diritto di manifestare la propria
fede religiosa; dunque è da ritenersi che il datore di lavoro non
abbia un obbligo assoluto di rispettare il diritto del dipendente
all’esercizio del culto, ma possa limitarlo, tenendo conto delle
necessità dell’impresa. Un dipendente che rifiuti di lavorare la
domenica in ragione della sua religione, può perciò essere
legittimamente licenziato e la sua libertà religiosa non risulta
violata se la restrizione operata (in questo caso la fissazione di un
turno domenicale) è ragionevole e risponde alle necessità economiche
dell’impresa.
Il datore di lavoro dovrà ad ogni modo cercare di predisporre
specifici aggiustamenti a favore delle esigenze religiose del
dipendente; tuttavia il licenziamento appare giustificato in base
all’Employment Rights Act 1996 se è stato fatto tutto il possibile
per porre in atto tali aggiustamenti e per giungere ad una soluzione
di compromesso che permetta al dipendente l’esercizio del suo
diritto (cosa accaduta nel caso di specie, dove era stato offerto un
posto di lavoro alternativo nella medesima azienda, nel quale non
erano previsti turni lavorativi la domenica).
Quanto alla motivazione del licenziamento, essa non è rinvenibile
nella religione del dipendente, ma nel suo rifiuto ad adeguarsi
all’orario di lavoro previsto e ad accettare altre soluzioni
alternative offerte dall’impresa; non si tratta, perciò, di un
licenziamento discriminatorio.
Regio decreto 26 aprile 1995
Regio decreto 26 aprile 1995: “Arrêté royal relatif à la réparation en faveur des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et des imams du culte islamique des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail”. Préambule ALBERT II, Roi des Belges, a tous, présents et à […]
Sentenza 26 marzo 2004
RELIGIOSOS Y SACERDOTES SECULARIZADOS. PENSION DE JUBILACION. Período
de cotización. Cómputo como cotizado del tiempo de ejercicio
sacerdotal o de profesión religiosa. Abono del capital coste de la
parte proporcional de la pensión que se derive de tal cómputo.
Imposición de esta contraprestación por los Reales Decretos 487/1998
y 2665/1998 que desarrollaron reglamentariamente la disposición
adicional 10.ª de la Ley 13/1996. Inexistencia de extralimitación
respecto de la autorización legal. Contrapartida impuesta por el
carácter contributivo de la prestación.
Disposiciones Aplicadas
CONSTITUCION ESPAÑOLA,133
CONSTITUCION ESPAÑOLA,14
RD LEG 1/1994, 20 JUN. LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TEXTO
REFUNDIDO,15
RD LEG 1/1994, 20 JUN. LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TEXTO
REFUNDIDO,Sin mencionar artículo
LEY 13/1996, 30 DIC. MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ORDEN
SOCIAL,Disp. Adic. 10
RD 487/1998, 27 MAR. SEGURIDAD SOCIAL. SACERDOTES Y RELIGIOSOS DE LA
IGLESIA CATOLICA SECULARIZADOS. RECONOCIMIENTO DE COTIZACIONES,4
RD 2665/1998, 11 DIC. SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES. COMPLEMENTACION
DEL RD 487/1998, SOBRE RECONOCIMIENTO COMO COTIZADOS DE PERIODOS DE
ACTIVIDAD SACERDOTAL DE LA IGLESIA CATOLICA SECURALIZADA,4