Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto ministeriale 25 settembre 2006

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Decreto 25 settembre 2006: “Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2004”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 231 del 4 ottobre 2006). IL MINISTRO DEL LAVORO E […]

Varie 07 maggio 1996

Convention collective de travail de 7 mai 1996 conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire relative au code de bonnes pratiques relatif à la prévention de la discrimination raciale (*) Art. 1er. La présente convention collective de travail s’applique: 1. aux entreprises de travail intérimaire, visées à l’article 7, 1 de […]

Varie 06 dicembre 1983

Convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs (*) Chapitre I – Portée de la convention collective de travail Article 1er Cette convention collective de travail a pour objectif de fixer des normes concernant le recrutement et la sélection de travailleurs et de définir les […]

Legge 16 novembre 1989

Employment Act 1989 (c. 38), 16th November 1989. An Act to amend the Sex Discrimination Act 1975 in pursuance of the Directive of the Council of the European Communities, dated 9th February 1976, (No.76/207/EEC) on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and […]

Sentenza 08 febbraio 2006, n.2757

Sussiste il diritto al ricongiunzione presso un’unica gestione di
tutti i periodi di contribuzione obbligatoria versata al Fondo di
previdenza per il clero dai sacerdoti secolari ed all’INPS dai
sacerdoti successivamente ridotti allo stato laicale, attesa la
riconducibilita’ dei sacerdoti e dei ministri di culto nell’ampia
categoria dei lavoratori dipendenti e autonomi esercenti libere
professioni, indipendentemente dallo svolgimento, o meno, delle
relative modalita’ lavorative all’interno dell’ordinamento canonico,
alla stregua del carattere obbligatorio dell’iscrizione al Fondo di
previdenza per il clero (art. 5, primo comma, legge n. 903 del 1973) e
di un’interpretazione adeguatrice dell’art. 2 della legge n. 29 del
1979. Tale disposizione, in mancanza di un’espressa esclusione del
sistema previdenzia le di cui alla legge n. 903 del 1973, non e’
interpretabile in senso restrittivo, in modo da ritenere che i
sacerdoti secolari e i ministri di culto non cattolici non siano
ricompresi tra i destinatari del beneficio della ricongiunzione dei
periodi relativi al versamento di contributi al fondo di previdenza
per il clero, atteso che una diversa opzione interpretativa
comporterebbe dubbi di lgittimita’ costituzionale in relazione
all’art. 3 Cost. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a
dipendente della Camera dei Deputati gia’ iscritto, quale sacerdote
secolare, allo speciale fondo di previdenza per il clero).

Decreto ministeriale 14 aprile 2006

Ministero dell’Interno. Decreto 14 aprile 2006: “Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell’«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), in San Felice”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 111 del 15 maggio 2006) IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 […]

Sentenza 25 luglio 2005, n.932

Il diritto di libertà religiosa sancito dall’art. 9 della CEDU
include la libertà di manifestare il proprio credo ed in particolare
di esercitare il culto. Le condizioni di lavoro possono però trovarsi
in conflitto con le modalità di esercizio del culto; nel caso di
specie, turni lavorativi che includono la domenica contrastano con il
desiderio del lavoratore cristiano di godere del giorno festivo
previsto dalla propria religione. L’art. 9, 2° comma della CEDU
permette tuttavia restrizioni al diritto di manifestare la propria
fede religiosa; dunque è da ritenersi che il datore di lavoro non
abbia un obbligo assoluto di rispettare il diritto del dipendente
all’esercizio del culto, ma possa limitarlo, tenendo conto delle
necessità dell’impresa. Un dipendente che rifiuti di lavorare la
domenica in ragione della sua religione, può perciò essere
legittimamente licenziato e la sua libertà religiosa non risulta
violata se la restrizione operata (in questo caso la fissazione di un
turno domenicale) è ragionevole e risponde alle necessità economiche
dell’impresa.
Il datore di lavoro dovrà ad ogni modo cercare di predisporre
specifici aggiustamenti a favore delle esigenze religiose del
dipendente; tuttavia il licenziamento appare giustificato in base
all’Employment Rights Act 1996 se è stato fatto tutto il possibile
per porre in atto tali aggiustamenti e per giungere ad una soluzione
di compromesso che permetta al dipendente l’esercizio del suo
diritto (cosa accaduta nel caso di specie, dove era stato offerto un
posto di lavoro alternativo nella medesima azienda, nel quale non
erano previsti turni lavorativi la domenica).
Quanto alla motivazione del licenziamento, essa non è rinvenibile
nella religione del dipendente, ma nel suo rifiuto ad adeguarsi
all’orario di lavoro previsto e ad accettare altre soluzioni
alternative offerte dall’impresa; non si tratta, perciò, di un
licenziamento discriminatorio.

Regio decreto 26 aprile 1995

Regio decreto 26 aprile 1995: “Arrêté royal relatif à la réparation en faveur des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et des imams du culte islamique des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail”. Préambule ALBERT II, Roi des Belges, a tous, présents et à […]

Sentenza 26 marzo 2004

RELIGIOSOS Y SACERDOTES SECULARIZADOS. PENSION DE JUBILACION. Período
de cotización. Cómputo como cotizado del tiempo de ejercicio
sacerdotal o de profesión religiosa. Abono del capital coste de la
parte proporcional de la pensión que se derive de tal cómputo.
Imposición de esta contraprestación por los Reales Decretos 487/1998
y 2665/1998 que desarrollaron reglamentariamente la disposición
adicional 10.ª de la Ley 13/1996. Inexistencia de extralimitación
respecto de la autorización legal. Contrapartida impuesta por el
carácter contributivo de la prestación.

Disposiciones Aplicadas
CONSTITUCION ESPAÑOLA,133
CONSTITUCION ESPAÑOLA,14
RD LEG 1/1994, 20 JUN. LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TEXTO
REFUNDIDO,15
RD LEG 1/1994, 20 JUN. LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TEXTO
REFUNDIDO,Sin mencionar artículo
LEY 13/1996, 30 DIC. MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ORDEN
SOCIAL,Disp. Adic. 10
RD 487/1998, 27 MAR. SEGURIDAD SOCIAL. SACERDOTES Y RELIGIOSOS DE LA
IGLESIA CATOLICA SECULARIZADOS. RECONOCIMIENTO DE COTIZACIONES,4
RD 2665/1998, 11 DIC. SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES. COMPLEMENTACION
DEL RD 487/1998, SOBRE RECONOCIMIENTO COMO COTIZADOS DE PERIODOS DE
ACTIVIDAD SACERDOTAL DE LA IGLESIA CATOLICA SECURALIZADA,4