Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 giugno 2018, n.584 U.S. (2018)

La Corte suprema americana, decidendo una
nota controversia sulla libertà di coscienza nell’ambito
delle politiche antidiscriminatorie riguardante il diniego di un
pasticcere di confezionare una torta per il ricevimento nuziale di una
coppia omosessuale, si è concentrata
sull’illegittimità del procedimento condotto dalla
Commissione che se ne era occupata in prima istanza, non risolvendo il
problema, più ampio, della facoltà concessa o meno ai
proprietari di servizi nuziali di rifiutare, sulla base dei loro
convincimenti, clienti che intendano celebrare nozze tra persone
dello stesso sesso. La Corte ha quindi evitato di pronunciarsi
sul problema costituzionale specifico, rilevando invece una
discriminazione religiosa all’interno del procedimento di
accertamento della discriminazione di orientamento sessuale..

Sentenza 18 giugno 2018, n.16031/18

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’essere
un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(Onlus) non dimostra necessariamente la natura non imprenditoriale
dell’organizzazione; infatti, laddove l’organizzazione di
tendenza eserciti un’attività strutturata a modo di
impresa, alla stregua dei parametri fissati dall'art. 2082 c.c.,
essa finisce per non essere dissimile da qualunque altro datore di
lavoro, così che un trattamento privilegiato, di esclusione
dell’operatività della tutela reale per i lavoratori in
caso di licenziamento, non sarebbe giustificabile. 

Sentenza 15 giugno 2018, n.2018 SCC 33

La Corte Suprema canadese ha stabilito che la Law Sociey
dell'Ontario (precedentemente, "Law Society of Upper
Canada") può legittimamente negare la sua approvazione ad
un'università, necessaria perché i laureati di
questa possano accedere alla professione legale, se quell'ateneo
impone ai suoi studenti codici di condotta religiosamente orientati
che vietano rapporti sessuali fuori dal matrimonio tra uomo e donna.

Sentenza 15 giugno 2018, n.2018 SCC 32

La Corte Suprema canadese ha stabilito che la Law Sociey della British
Columbia può legittimamente negare la sua approvazione ad
un'università, necessaria perché i laureati di
questa possano accedere alla professione legale, se quell'ateneo
impone ai suoi studenti codici di condotta religiosamente orientati
che vietano rapporti sessuali fuori dal matrimonio tra uomo e donna.

Sentenza 17 aprile 2018

Nella pronuncia relativa alla causa
C‑414/16, la Corte di Giustizia ha affermato
che "qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la
cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il
rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che,
per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto
in cui tali attività devono essere espletate, la religione
costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto
dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta
allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo
giurisdizionale effettivo".
Secondo la Corte,
l'’art. 4, par. 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio
è da interpretarsi nel senso che "il requisito
essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento
dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un
requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto
dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui
trattasi, dalla natura o dalle condizioni di
esercizio dell’attività professionale in questione,
e non può includere considerazioni estranee a tale etica o
al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta
organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio
di proporzionalità".

Fonte del
documento: https://eur-lex.europa.eu

La redazione di OLIR.it ringrazia il Professor Nicola Colaianni per la
segnalazione del documento.

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».