Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 16 luglio 2016

Il rifiuto del trattamento sanitario, da iniziare o già in
atto, deve presentare gli stessi requisiti postulati per il consenso
richiesto al soggetto prima di sottoporsi al trattamento medesimo, e
rilevato che il rifiuto espresso dal titolare del diritto alla salute
è il risultato della sua libera autodeterminazione, è
attuale e concreto (non meramente ipotetico ma relativo ad uno
specifico trattamento in fieri), informato (il paziente è
consapevole degli effetti che possono derivare dall’interruzione
del trattamento sanitario), considerato che il beneficiario è
edotto della possibilità di revoca delle proprie disposizioni
in qualunque momento, ne consegue la legittimità della
richiesta di pretendere dai sanitari coinvolti il distacco dei presidi
medici per il sostegno vitale, compresa la ventilazione assistita (nel
caso di specie, il Giudice tutelare ha autorizzato, previa assunzione
del consenso attuale del ricorrente e, in caso di sopravvenuta
incapacità, del suo amministratore di sostegno,
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale
realizzato mediante respiratore artificiale, previa sedazione).


[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento la Professoressa P. Floris – Università degli Studi
di Cagliari]

Sentenza 30 settembre 2016, n.19599

Il riconoscimento e la trascrizione nel registro dello stato civile
italiano di un atto di nascita straniero (nel caso di specie formato
in Spagna), nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne,
non contrastano con l'ordine pubblico, dovendosi avere riguardo al
principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore
interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla
continuità dello Status filiationis, validamente acquisito
all'estero.

Sentenza 17 novembre 2016, n.48696

Va esclusa l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567, comma II,
c.p. nel caso di dichiarazione di nascita effettuate ai sensi
dell'art. 15 del D.P.R. 396 del 2000, in ordine a cittadini
italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare
sulla base di certificato redatto delle autorità – nel caso di
specie – ucraine che li indichi come genitori, in conformità
alle norme stabilite dalla legge del luogo.

Sentenza 14 novembre 2016, n.48001

L'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei
destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai
combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa,
non dà la necessaria consistenza a quegli atti di violenza
terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto,
deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.
Alla vocazione al martirio è stata invero attribuita
significatività ai fini della ravvisabilità del reato;
ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla
sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei
confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica,
della quale sia stata aliunde riconosciuta l'effettiva
operatività, e, comunque, laddove alle attività di
indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella
di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di
combattimento, che attribuisca all'esaltazione della morte,
in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche
di materialità che realizzino la condizione per la quale possa
dirsi che l'associazione, si propone il compimento di
atti di violenza con finalità di terrorismo.

Legge 30 settembre 2016

Limitazione nell'uso di indumenti che mascherano o celano il volto, 30 settembre 2016. Art. 1. La presente legge disciplina la limitazione di articoli di abbigliamento, che nascondono parzialmente o completamente il volto. Art. 2. (1) Nei luoghi pubblici della Repubblica di Bulgaria non è permesso l'uso di indumenti, che nascondono parzialmente o completamente il volto. […]

Sentenza 20 ottobre 2016, n.10445

Posto che i decreti del Presidente della Repubblica sono sottratti al
sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo
contenuto costituisca esercizio di poteri non riconducibili a quelli
amministrativi e politici non liberi nei fini, il Collegio adito non
può esimersi dal constatare come, mediante la proposizione del
gravame in trattazione, i ricorrrenti pongano in discussione la
legittimità del DPR in esame nella parte in cui richiama il
contenuto delle ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum,
costituito presso la Corte Suprema di Cassazione. Da ciò
discende che debba affermarsi l'insindacabilità del DPR
impugnato in relazione al profilo referendario, tenuto conto che la
formulazione dello stesso proviene dalle ordinanze suddette e che
è stato meramente recepito nel conclusivo decreto
presidenziale.