Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 12 settembre 2018, n.22218/18

La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere
dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza
ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio
del consenso, qualora, dalle esternazioni fatte da un coniuge, anche
prima del matrimonio, all’altro fosse sicuramente chiara la
propria volontà di escludere l'indissolublità del
vincolo nuziale.
Nello specifico, le prove testimoniali
raccolte avevano confermato la consapevolezza della moglie in merito
alla posizione del marito e la possiblità di questa, anche
prima del matrimonio, di prendere coscienza delle volontà del
futuro coniuge.

Ordinanza 17 novembre 2018, n.207/2018

La Corte Costituzionale ha rinviato all’udienza pubblica del 24
settembre 2019 la trattazione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 580 c.p. sollevata nell'ambito della
vicenda Cappato. Laddove infatti, come nella specie, la soluzione del
quesito di legittimità costituzionale coinvolga
l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto
bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che
anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, la Corte
reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica
collaborazione istituzionale – consentire al Parlamento ogni
opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un
verso, che una disposizione continui a produrre effetti reputati
costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare
possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente
rilevanti sul piano costituzionale. 

Sentenza 14 novembre 2018, n.C-342/17

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che una normativa nazionale che
vieta ai cittadini di fornire un servizio di conservazione di urne
cinerarie costituisce una ingiustificata restrizione alla
libertà di stabilimento. Per quanto riguarda la tutela della
salute, le ceneri sono infatti inerti dal punto di vista biologico;
circa la tutela del rispetto della memoria dei defunti, una simile
normativa si spinge oltre quanto necessario per conseguire
l'obiettivo e infine, quanto ai valori morali e religiosi
prevalenti in Italia che osterebbero a una finalità di lucro di
simile attività, la Corte ricorda che quest'ultima è
già assoggettata a una tariffa imposta dalla pubblica
autorità e che, dunque, l'Italia non la ritiene di per
sè contraria ai propri valori.

Si ringrazia
Patrizia Clementi per la segnalazione.

Sentenza 06 novembre 2018, n.C-622-623/16

La Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ha stabilito che lo Stato italiano deve
recuperare gli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione
dall'ICI, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la
sentenza del Tribunale UE del 2016 che avevano sancito
l’impossibilità di recupero dell’aiuto nei
confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi
"a causa di difficoltà organizzative". I giudici di
Lussemburgo hanno infatti riitenuto che tali circostanze costituiscano
mere «difficoltà interne»
all’Italia, esclusivamente ad essa imputabili e non idonee
a giustificare l’emanazione di una decisione di non recupero. La
Commissione europea avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio
l’esistenza di modalità alternative volte a consentire il
recupero, anche soltanto parziale, delle somme; i ricorrenti erano
situati in prossimità immediata di enti ecclesiastici o
religiosi che esercitavano attività analoghe e quindi
l’esenzione ICI li poneva «in una situazione
concorrenziale sfavorevole e falsata. La Corte di giustizia ha
ritenuto invece legittime le esenzioni dall’IMU, in quanto con
quest'ultima imposta l’esenzione è stata limitata ai
soli locali dedicati al culto mentre l’imposta è dovuta
sul resto del fabbricato.

Sentenza 12 ottobre 2018, n.186/2018

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale
l'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario nella parte in
cui non consente ai detenuti assegnati a quel regime di cuocere cibi
in cella. La disposizione censurata, infatti, viola sia gli artt. 3
che 27 della Costituzione. Alla luce degli obbiettivi cui tendono le
misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, le
limitazioni in materia di cottura dei cibi, secondo la Consulta,
appaiono incongrue e inutili, configurandosi come
un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario,
dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva. Potersi
esercitare nella cottura dei cibi, al contrario, costituirebbe una
modalità, "umile e dignitosa", per tenersi in
contatto con le usanze del mondo esterno e la negazione
dell'accesso a questa abitudine si configura come una lesione
all'art. 27, terzo comma, Cost., presentandosi
come un'inutile e ulteriore limitazione, contraria al senso
di umanità.

Sentenza 08 ottobre 2018, n.2227/2018

Il TAR Lombardia ha rimesso alla Corte costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3, 5, 19, 114, 117, commi 2, lett. m), e 6,
terzo periodo, e 118 Cost., la questione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 72, comma 5, l. reg.
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), l. reg. Lombardia 3
febbraio 2015, n. 2, nella parte in cui, avuto riguardo alla tutela
costituzionale riservata alla libertà religiosa, non detta
alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere
quando e in che senso determinarsi a fronte della richiesta di
individuazione di edifici o aree da destinare al culto. Ritiene
infatti il Tar che la domanda di spazi da dedicare all’esercizio
di tale libertà debba trovare una risposta – in un senso
positivo o in senso negativo – in tempi certi, ed entro un termine
ragionevole, avuto riguardo sia ai tempi connessi alla valutazione di
impatto sul tessuto urbanistico, a volte indiscutibilmente complessa,
sia avuto riguardo alla particolare importanza del bene della vita al
quale aspirano i fedeli interessati. La richiamata condizione di
attesa a tempo indeterminato e di incertezza rileva quale ostacolo
all’esplicazione del diritto di libertà religiosa.

Sentenza 03 agosto 2018, n.1939/2018

Il TAR di Milano ha rimesso alla Corte costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3 e 19 Cost., la questione di
legittimità costituzionale relativa all’art. 72, commi 1
e 2, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui
stabilisce che – in assenza o comunque al di fuori delle
previsioni del Piano delle attrezzature religiose – non sia
consentita l’apertura di alcuna attrezzatura religiosa, a
prescindere dal contesto e dal carico urbanistico generato dalla
specifica opera. Secondo il TAR, tali previsioni sono di dubbia
legittimità costituzionale in quanto preordinano una completa e
assoluta programmazione pubblica della realizzazione di
“attrezzature religiose”, in funzione delle
“esigenze locali” – rimesse all’apprezzamento
discrezionale del Comune – a prescindere dalle caratteristiche
in concreto di tali opere, e persino della loro destinazione alla
fruizione da parte di un pubblico più o meno esteso,
introducendo così un controllo pubblico totale, esorbitante
rispetto alle esigenze proprie della disciplina urbanistica, in ordine
all’apertura di qualsivoglia spazio destinato
all’esercizio del culto (o anche di semplici attività
culturali a connotazione religiosa).

Sentenza 27 agosto 2018, n.2018/18

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto
da un'associazione culturale avverso l'ordinanza con cui il
Comune di Cantù aveva disposto la cessazione dell'utilizzo a
luogo di culto di un immobile di proprietà di quest'ultima,
per contrasto con la destinazione urbanistica dell'area e in
assenza del relativo permesso di costruire. Il rilevante numero di
persone che entra nell'immobile in occasione delle feste
religiose, infatti, palesa un utilizzo dei locali che, per la sua
incidenza urbanistica ed edilizia, necessita del previo rilascio di un
permesso di costruire, mai rilasciato. il Legislatore Regionale,
invece, ha imposto l'obbligatorietà del titolo edilizio ai fini
del conseguimento della destinazione di un immobile a luogo di culto,
anche in assenza di opere edilizie.