Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 13 novembre 2015, n.1483

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Quarta), accoglie la domanda cautelare, e per l’effetto sospende
l’efficacia dei provvedimenti aventi ad oggetto
l'assegnazione provvisoria in uso di immobili di proprietà
comunale per il loro utilizzo per finalità religiose e
ulteriori attività sociali e culturali, posto che le
clausole della lex specialis che precludono la partecipazione ai
concorrenti che hanno contenziosi in atto con l'amministrazione
comunale, oltre a violare il principio di tassatività delle
cause di esclusione dettato in materia di appalti pubblici, si pongono
altresì in aperto contrasto con i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, e
proporzionalità, atteso che la semplice esistenza di un
contenzioso in atto non è di per sé indice di
inaffidabilità, potendosi peraltro la lite chiudersi in favore
del concorrente (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15.1.2013 n. 313)

Protocollo di intesa 05 novembre 2015

COMINICATO STAMPA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Roma, 5
novembre 2015 – DAP e U.CO.II sottoscrivono protocollo di intesa
per favorire l’accesso di Mediatori culturali e di Ministri di
Culto negli istituti penitenziari.

Il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo e
il Presidente dell’Unione delle Comunità ed
Organizzazioni Islamiche in Italia Izzedin Elzir hanno sottoscritto il
Protocollo d’Intesa per l’avvio di una collaborazione con
le Comunità Islamiche, finalizzata a favorire l’accesso
di Mediatori culturali e di Ministri di Culto negli istituti
penitenziari.
L’accordo prende avvio da positive
sperimentazioni già attuate in diverse realtà
penitenziarie dove forte è la presenza di detenuti musulmani e
detenuti provenienti da Paesi di fede musulmana.
Il Protocollo,
definito dal DAP e dall’U.CO.II con grande sintonia di intenti,
intende promuovere azioni mirate all’integrazione culturale
avvalendosi dei mediatori indicati dall’U.CO.II., anche
attraverso la stipula di convenzioni con Università ed Enti che
cureranno la formazione dei volontari cui è data la
possibilità di accedere con continuità negli istituti
penitenziari.
Le azioni congiunte stabilite dal Protocollo per
progetti di mediazione culturale e per il sostegno religioso alle
persone detenute di fede islamica rendono concreta la libertà
di culto con valido sostegno religioso e morale. I momenti collettivi
di preghiera saranno guidati dai Ministri di Culto, in sala-preghiera
dedicata e in locali adeguati.
La stipula del Protocollo
è stata anche l’occasione per approfondire ulteriori
aspetti di collaborazione tra DAP e U.CO.II, quale ad esempio
l’apprendimento dell’italiano per i detenuti di lingua
araba, e viceversa, puntando su detenuti in grado di ricoprire il
ruolo di “docenti” per i compagni di detenzione, anche
attraverso l’uso dei personal computer, un utile supporto per lo
studio delle lingue, il cui utilizzo è stato disciplinato dal
DAP con la recente circolare emanata il 2 novembre. Una
modalità, sottolinea il Capo del DAP, che responsabilizza i
detenuti, essi stessi protagonisti dell’esigenza di una
reciproca conoscenza e del rispetto delle diverse culture, con indubbi
vantaggi per la sicurezza degli istituti penitenziari.
L’attuazione del protocollo sarà preceduta da una fase
sperimentale di sei mesi attivata in otto importanti istituti
penitenziari.

[FONTE: Newsletter DAP n. 135 del 18
novembre 2015]

Legge federale 30 marzo 2015, n.39

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Rossella Bottoni – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano]

Sentenza 09 aprile 2015, n.630

RENVOIE à la Cour de justice de l’Union européenne
la question suivante: Les dispositions de l’article 4 §1 de
la directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant
création d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail, doivent-elles être
interprétées en ce sens que constitue une exigence
professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la
nature d’une activité professionnelle ou des conditions
de son exercice, le souhait d’un client d’une
société de conseils informatiques de ne plus voir les
prestations de service informatiques de cette société
assurées par une salariée, ingénieur
d’études, portant un foulard islamique?

Report 17 marzo 2015, n.345

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Tira, Università degli Studi di Milano]

Sentenza 16 aprile 2015, n.943

La giurisprudenza amministrativa ha elaborato un principio di
carattere generale (riguardante in particolare la materia
dell'urbanistica), secondo il quale nel caso di jus superveniens,
rispetto ad un precedente giudizio, rileva solo la normativa
sopravvenuta "anteriore" alla notificazione della sentenza
(cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1). La regola
della notificazione tuttavia non si applica alle situazioni giuridiche
di carattere durevole (che riguardano cioè rapporti giuridici
di durata): in queste ipotesi sarà infatti applicabile la
normativa sopravvenuta, anche se successiva alla notificazione della
sentenza (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2). Si
è inoltre chiarito che il giudicato è senz'altro
suscettibile di restare, per così dire,
"impermeabile" alle sopravvenienze normative solo quando la
sentenza abbia effetto vincolante pieno, e cioè abbia dato una
sostanziale soluzione definitiva alla questione controversa. Ora, nel
caso di specie, la sentenza di cui si chiede l'esecuzione non ha
sancito che l'interesse della ricorrente ad ottenere
l'individuazione di un'area da adibire ad attrezzature per il
culto islamico dovesse essere senz'altro accolta (si veda TAR
Lombardia sentanza 8 novembre 2013, n. 2485
), posto che tale
deliberazione si è limitata ad affermare che il Comune
esaminasse l'istanza presentata dalla ricorrente accertando
preliminarmente il possesso in capo a quest'ultima dei requisiti
richiesti dall'art. 70 della l.r. n. 12 del 2005 (aspetto
quest'ultimo trascurato – secondo la Corte – nella definizione del
PGT). Si deve pertanto ritenere che la l.r. n. 2 del 2015 sia
applicabile alla fattispecie in esame, con conseguente valutazione dei
requisiti richiesti da tale normativa in favore dei possibili
destinatari.