Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 luglio 2017

Non può rientrare nell’ambito tutelato della
libertà di espressione (art. 10 CEDU) la diffusione mediante
Youtube di video inneggianti alla jihad, alla necessità di
affermare la sharia anche con il ricorso alla violenza e alla
sottomissione dei non musulmani, trattandosi di discorsi d’odio;
la tutela rivendicata dal ricorrente, condannato in sede penale per
tali atti, costituisce uno sviamento di tale libertà ai sensi
dell’art. 17 CEDU (abuso del diritto).

(Fonte:
www.federalismi.it)

Sentenza 27 giugno 2017

Non vìola il diritto alla libertà di espressione dei
ricorrenti, esponenti di associazioni musulmane, la condanna per
diffamazione da questi riportata per il fatto di aver leso la
reputazione di un giornalista preposto alla direzione di
un’emittente radiotelevisiva multietnica, rivolgendogli
pubbliche accuse di islamofobia.

(Fonte:
www.federalismi.it)

Sentenza 15 giugno 2017

La Corte constata la violazione del diritto alla libertà
religiosa, in combinazione con il diritto di associazione (artt. 9 e
11 CEDU), in relazione al rifiuto opposto dalle autorità
nazionali competenti per i culti religiosi di procedere alla
registrazione dell’atto costitutivo di un’associazione
rappresentativa di una comunità minoritaria di ispirazione
sunnita (Ahmadyya), a motivo della carente descrizione fornita dei
riti e delle credenze e del loro possibile carattere conflittuale
all’interno della più vasta comunità
musulmana.
(Fonte: www.federalismi.it)

Sentenza 11 luglio 2017

  European Court of Human Rights Cour européenne des droits de l'homme DEUXIÈME SECTION AFFAIRE BELCACEMI ET OUSSAR c. BELGIQUE (Requête no 37798/13) ARRÊT STRASBOURG 11 juillet 2017 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Belcacemi et […]

Sentenza 14 marzo 2017, n.C-188/15

"L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che la
volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di
un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più
assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non
può essere considerata come un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa
ai sensi di detta disposizione."

Sentenza 14 marzo 2017, n.C-157/15

"L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel
senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una
norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in
modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul
luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata
sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale
direttiva."

Sentenza 09 febbraio 2017, n.6061

L'articolo 270 quinquies c.p., sanziona con la reclusione da 5 a
10 anni "chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o
sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi,
di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti
di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con
finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale"; la stessa
norma incriminatrice, di seguito, prevede l'irrogazione della
medesima pena sia nei confronti dell'addestrato, sia nei confronti
"della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le
istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone
in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione
delle condotte di cui all'articolo 270-sexies". Nel caso di
specie, emerge come un soggetto che abbia acquisito in via
autonoma istruzioni concernenti l'uso di armi, esplosivi o
sostanze comunque pericolose, ovvero di tecniche strumentali al
compimento di atti violenti per fini di terrorismo, e che,
conseguentemente, abbia posto in essere comportamenti orientati a
commettere condotte con finalita' di terrorismo, cosicchè a
suo carico appaiono ravvisabili gravi indizi di colpevolezza quanto al
reato sanzionato dall'ultima parte della norma appena richiamata,
come modificata per effetto del Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.