Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 ottobre 2007, n.1448/04

Il diritto dei genitori di assicurare l’educazione e
l’insegnamento ai figli secondo le loro convinzioni religiose o
filosofiche, ex art. 2 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU,
risulta violato quando non è prevista una valida procedura di esonero
dall’insegnamento obbligatorio di etica e cultura religiosa nelle
scuole pubbliche. Nel caso di specie – poiché detto insegnamento
riguarda prevalentemente la cultura dell’Islam sunnita e non può
dirsi imparziale e rispettoso del pluralismo, valore centrale per la
scuola e l’educazione pubbliche – la Corte ritiene che debba essere
assicurato il diritto ad essere esonerati dalla partecipazione alle
lezioni di tale materia. Diritto che non è stato rispettato, poiché
la normativa turca consente di non avvalersi dell’insegnamento in
questione solo a due categorie di studenti di nazionalità turca
(coloro i cui genitori appartengano alla religione cristiana o
ebraica); inoltre, obbligando di fatto i genitori a rivelare le
proprie convinzioni religiose o filosofiche, essa non rispetta la
libertà religiosa.

Sentenza 21 giugno 2007, n.2288

Il diploma rilasciato in esito a Corso di perfezionamento
universitario in “Islamistica”, volto all’approfondimento degli
aspetti religiosi dell’Islam ed ai riflessi del credo e della
spiritualità islamiche nella cultura dei popoli musulmani, non può
essere valutato tra i titoli utili ai fini del punteggio nelle
graduatorie per l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo
grado, relativo alla classe di concorso A050 (materie letterarie). Dai
programmi ministeriali, infatti, si evince – oltre all’esiguità
dello spazio dedicato, nell’ambito della materia “storia”,
all’approfondimento della cultura islamica – che tale studio è
volto principalmente a fornire informazioni, limitatamente al periodo
del Medio Evo e Rinascimento, sull’espansione dell’impero degli
Arabi in Europa e sull’influsso da questi esercitato nella civiltà
occidentale del tempo, valorizzando dunque una prospettiva diversa da
quella suddetta, diretta invece all’approfondimento dell’aspetto
religioso dell’Islam e dell’influenza della religione islamica
sulla cultura dei popoli musulmani.

Contratto 29 maggio 2000

Contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Ragusa. (decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003) Verbale di Riunione L’anno 2000 il giorno 29 del mese di maggio presso i locali dell’Unione Provinciale Agricoltori di Ragusa tra – l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Direttore Dott. Simone Canepa e dal Presidente ing. Francesco Arone […]

Decreto ministeriale 23 aprile 2007

Ministero dell’Interno. Decreto 23 aprile 2007: “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 137 del 15 giugno 2007). IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che individua le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell’interno; Vista la Dichiarazione sul dialogo […]

Sentenza 04 aprile 2007, n.14102

Nel nostro ordinamento il delitto di sottrazione di persona incapace,
di cui all’art. 574 c.p., è configurabile anche da parte di un
genitore nei confronti dell’altro, dal momento che entrambi sono
contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall’art. 316 c.c.. In
particolare, tale norma punisce, con la stessa pena edittale, tanto la
“sottrazione” del minore degli anni quattordici alla potestà dei
genitori, quanto una “specie” della sottrazione stessa e cioè la
“ritenzione” del minore contro la volontà dei genitori, che si
realizza con il ritenere indebitamente il minore che si trova nella
disponibilità dell’agente per una causa lecita. Alla luce di queste
premesse normative, la condotta di un genitore che faccia ritorno in
Italia, lasciando la figlia minore nel proprio paese di origine, al
fine di educarla secondo i principi dell’Islam, impone al giudice di
merito di soffermarsi sui profili soggettivi di tale condotta, per
comprendere se questa scelta possa essere considerata espressione di
un progetto di globale “sottrazione” della minore alla cura ed alla
vigilanza dell’altro genitore. Questa sorta di unilaterale
“appropriazione” della figlia, appare infatti culturalmente
inconcepibile, oltre che penalmente illecita, nel quadro del nostro
ordinamento che ai genitori assegna un potere-dovere di cura
complessiva dei propri figli e non una unilaterale ed illimitata
disponibilità del loro destino. Tale appropriazione, infatti, risulta
lesiva tanto dei diritti della madre (che non può vedere annullato il
suo naturale rapporto affettivo con la propria figlia e, come
contitolare della potestà, non può essere esclusa dalle decisioni
che la riguardano), quanto del diritto della figlia minore a vivere
secondo indicazioni e determinazioni elaborate di comune accordo da
“entrambi” i genitori, secondo il dettato e con le garanzie di scelte
equilibrate previste, in caso di contrasti tra i genitori, dall’art.
316 c.c..

Sentenza 05 aprile 2007

Il rifiuto di registrare un’organizzazione religiosa comporta una
violazione sia dell’art. 11 (libertà di associazione), sia dell’art.
9 (libertà di religione) della Convenzione europea per la
Salvaguardia dei diritti umani (CEDU), in quanto la mancanza di una
registrazione può impedire all’associazione il libero esercizio di
una serie di attività connesse con la pratica religiosa. La pubblica
amministrazione nel procedere alla registrazione di un’associazione
religiosa deve assumere un atteggiamento neutrale ed applicare
eventuali restrizioni solo se si tratta di misure prescritte dalla
legge, appropriate e necessarie per la salvaguardia dell’ordine e
della morale pubblica in una società democratica (nel caso di specie,
il governo russo aveva più volte rifiutato la registrazione della
Chiesa di Scientology, in alcuni casi senza fornire alcuna
motivazione, in altri casi sulla base di una valutazione discrezionale
dell’attività dell’organizzazione religiosa oppure per la presunta
mancanza di requisiti per la registrazione, non previsti dalla legge).

Sentenza 23 ottobre 2006, n.3728

Non può essere accolta la richiesta, da parte di cittadina
extracomuniaria, di permesso di soggiorno per motivi di coesione
familiare con il coniuge, cittadino italiano, con il quale abbia
contratto matrimonio con rito islamico che non sia stato regolarmente
trascritto presso l’Ufficio dell’Anagrafe. La disciplina italiana
dettata dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159 prevede, infatti, che
l’Ufficiale di stato civile trascriva il matrimonio celebrato dai
ministri di culto acattolici nei registri dello stato civile, perché
esso possa produrre effetti civili (articoli 7 e 10).

Sentenza 04 novembre 2005, n.21395

L’istituto della kafalah, previsto dal diritto islamico quale
strumento di protezione dell’infanzia, attribuisce agli affidatari
un “potere-dovere” di custodia, con i contenuti educativi di un vero e
proprio affidamento preadottivo, ma non attribuisce tutela né
rappresentanza legale. Deve essere pertanto esclusa la legittimazione
del kafil a proporre opposizione avverso la dichiarazione dello stato
di adottabilità del minore affidato.