Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 luglio 2008, n.18174

Negli ordinamenti musulmani, il dovere di fratellanza e di
solidarietà, cui esorta il Corano [ivi versetto 5], è assolto, nei
confronti dei minori illegittimi, orfani o comunque abbandonati,
attraverso lo strumento – di tutela e protezione dell’infanzia –
definito “Kafalah”, mediante il quale il minore, per il quale non sia
possibile attribuire la custodia ed assistenza (hadana) nell’ambito
della propria famiglia (legittima), può essere accolto da due coniugi
od anche da un singolo affidatario (kafil), che si impegnano a
mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un figlio proprio,
fino alla maggiore età, senza però che l’affidato (makful) entri a
far parte, giuridicamente, della famiglia che così lo accoglie. Ciò
premesso, si può dunque rilevare come tra la Kafalah islamica e il
modello dell’affidamento nazionale italiano prevalgano, sulle
differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti, a
differenza dell’adozione, effetti legittimanti, e non incidendo, sia
l’uno che l’altro, sullo stato civile del minore; ed essendo anzi la
Kafalah, più dell’affidamento, vicina all’adozione, in quanto, mentre
l’affidamento ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah
(ancorché ne sia ammessa la revoca) si prolunga tendenzialmente fino
alla maggiore età dell’affidato.

Raccomandazione 19 settembre 1991, n.1162

Council of Europe. Parliamentary Assembly. Recommendation 19 September 1991, n. 1162 (1991): "on the contribution of the Islamic civilisation to European culture". 1. The Council of Europe has the statutory mission to safeguard and realise the spiritual and moral values which are the common heritage of its member states. Article 9 of the European Convention on […]

Sentenza 19 giugno 2008, n.3076

L’art. 5 della legge n. 152/1975 vieta l’uso di caschi protettivi, o
di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza
giustificato motivo.
La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è
quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa
avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un
divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si
svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di
carattere sportivo che tale uso comportino. Negli altri casi,
l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il
riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato
motivo”. Quanto al “velo che copre il volto”, o in particolare al
burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad
evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione
di determinate popolazioni e culture. Il citato art. 5 consente,
dunque, nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per
motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono
soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e
dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e
alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che
tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte
di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via
amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il
suddetto utilizzo, purché trovino una ragionevole e legittima
giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.

Dichiarazione/i 13 marzo 2008

————————-
A un anno esatto (23 aprile 2007) dall’approvazione della “Carta dei
valori della cittadinanza e dell’integrazione”, Centri religiosi,
associazioni culturali e comunità musulmane hanno firmato una
dichiarazioni d’intenti, primo passo verso la nascita di una
“Federazione dell’Islam italiano”.
L’obiettivo alla base del documento presentato al Viminale il 23
aprile 2008 e, alla presenza dei sette firmatari, del ministro
Giuliano Amato, e del coordinatore del Comitato scientifico, professor
Carlo Cardia, è favorire la nascita di un organismo il più possibile
unitario che si riconosca pienamente nei principi della Costituzione
italiana e unisca i musulmani che vivono in Italia oggi dispersi in
tanti gruppi, associani e strutture di cui non sempre si conoscono
dimensioni ed attività.

————————-

– Decreto Ministero dell’Interno 23 Aprile 2007, Carta dei valori
della cittadinanza e dell’integrazione
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4659]

– Decreto del ministro dell’Interno 23 aprile 2007, Costituzione del
Consiglio scientifico per l’elaborazione di iniziative per la
diffusione della Carta dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4660]

Sentenza 05 dicembre 2007, n.295671

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un foulard, indossato in base alla
religione islamica) non costituisce un attentato alla libertà di
pensiero, coscienza e religione sancita dall’art. 9 della CEDU, ove
tale sanzione sia volta ad assicurare il rispetto del principio di
laicità negli edifici scolatici pubblici, senza alcuna
discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e delle
confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285396

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285395

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (in questo caso: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285394

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 20 marzo 2008, n.7472

Negli ordinamenti musulmani – mediante la “Kafalah” – il minore, per
il quale non sia possibile attribuire la custodia ed l’assistenza
(hadana) nell’ambito della propria famiglia legittima, può essere
accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che
si impegnino a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un
figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato
(makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così
lo accoglie. Nei Paesi di area islamica (nel caso di specie, il
Marocco) la Kafalah viene generalmente disposta, ai sensi delle
rispettive legislazioni, con procedura giudiziaria o previo accordo,
tra affidanti e affidatari, autorizzato da un Giudice, Non può dunque
escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare,
l’equiparabilità della Kafalah islamica all’affidamento, posto che
tra quest’ultima e il modello dell’affidamento nazionale prevalgono,
sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti
effetti legittimanti e non incidendo, sia l’uno che l’altro, sullo
stato civile del minore; essendo anzi la Kafalah, più
dell’affidamento, vicina all’adozione in quanto, mentre l’affidamento
ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah, ancorché ne sia
ammessa la revoca, si prolunga tendenzialmente a fino alla maggiore
età dell’affidato.

Risoluzione 15 aprile 2008, n.1605

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Resolution 1605 (2008): “European Muslim communities confronted with extremism”. (Provisional edition) (*) 1. The attacks in Paris in 1995, New York in 2001, the subsequent spate of bombings which hit Madrid and Istanbul in 2003 and London in 2005, and the prevention of many other terrorist plots on European soil […]