Regio decreto 18 dicembre 1987, n.1614/1987
Derogato dal Real Decreto 20 gennaio 1995, n. 54
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5168&prvw=1]
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
L’Islam è una religione, una cultura, un assetto di potere, un sistema giuridico o, per meglio dire, un po’ di tutto questo; una concezione olistica dell’uomo, della natura e di Dio come ha brillantemente sintetizzato un grande studioso italiano del mondo mussulmano (M. Campanini). Ma l’Islam è anche tante altre cose: una tra le parole chiave della nostra modernità, 97.100.000 risultati su google, circa un miliardo di persone che ad esso si dichiarano (più o meno intensamente) appartenenti, il nemico dell’Occidente ma anche la risorsa dell’Europa che verrà, millequattrocento anni di storia, almeno un milione di residenti in Italia e via dicendo.
Nessuna presentazione potrà dar conto di tutto questo in poche righe. Più utile, dunque, fornire al visitatore qualche indicazione su quello che potrà trovare in questa area. Essa intende proporre notizie, documenti e approfondimenti relativi alle regole giuridico-religiose che orientano i comportamenti dei mussulmani, alle diverse correnti di pensiero che oggi si confrontano sull’interpretazione di quelle medesime regole e agli sviluppi che esse ricevono all’interno delle legislazioni statali esplicitamente ispirate alla shar’ia.
Analogo rilievo verrà assicurato a tutto ciò che concerne la condizione giuridica dei mussulmani che vivono in Europa e, più specificatamente, in Italia. In assenza di un’intesa che regoli i rapporti tra Stato e Islam italiano, il diritto degli islamici è composto nel nostro Paese da una miriade di disposizioni legislative, provvedimenti giurisdizionali, circolari e ordinanze non sempre di agevole reperimento, così come in assenza di una rappresentanza unitaria l’Islam italiano si articola in organizzazioni, enti ed associazioni di vario genere che chiedono di essere adeguatamente conosciute. (Nicola Fiorita)
Indicazioni Bibliografiche
Libri segnalati nell'archivio di OLIR.it:
Nel web
Siti Italiani:
Organizzazioni islamiche:
Riviste e Centri di studio
Siti di informazione generale
Nel resto del mondo:
Organizzazioni islamiche
Riviste e Centri di studio
Altro
Derogato dal Real Decreto 20 gennaio 1995, n. 54
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5168&prvw=1]
Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (Omissis) TÍTULO I. – EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO DE ANIMALES. Artículo 4. Explotaciones de animales. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, en las explotaciones, los animales no padezcan dolores, sufrimientos o […]
La kafala c.d. consesuale si realizza mediante l’accordo diretto tra
la famiglia di origine e quella di accoglienza, siglato davanti ad un
notaio e poi omologato dal giudice. Considerato che, nel nostro
ordinamento si ritiene ormai acquisito il principio della
equiparazione ai fini del ricongiungimento familiare della kafala di
diritto islamico con il modello di affidamento nazionale, resta da
stabilire se anche la kafala consensuale possa o meno avere la
medesima efficacia. Al riguardo, si deve rilevare come il
provvedimento, siglato davanti ad un notaio e poi omologato dal
giudice, debba ritenersi atto assimilabile all’affidamento ai fini che
qui interessano, producendo il medesimo effetto della kafala prevista
dall’ordinamento marocchino per i minori abbandonati e destinato a
cessare al compimento della maggiore età. Inoltre, quanto alla
ammissibilitò del collocamento extrafamiliare, in assenza di
condizioni di abbandono, non può non rilevarsi come l’interesse del
minore possa esssere più pienamente attuato anche in altro contesto,
soprattutto laddove si parli di un Paese che goda di maggiori svluppo
e benessere.
Nel diritto islamico l’istituto della kafala è funzionale alla
protezione di minori orfani, abbandonati o comunque privi di un
ambiente familiare idoneo alla loro crescita, ed ha come effetto
quello di affidare ad un adulto musulmano o ad una coppia di coniugi
la custodia del minorenne in stato di abbandono, senza per ciò stesso
creare in capo all’affidatario (kafil) vincoli ulteriori nei
confronti del minore (makfoul) rispetto all’obbligo di provvedere al
suo mantenimento ed alla sua educazione. A fronte di un primo
orientamento negativo da parte dei Tribunali, detto istituto è oggi
ampiamente ritenuto degno di riconoscimento all’interno del nostro
ordinamento, non risultando lo stesso contrario all’ordine pubblico.
Per tali ragioni la kafala è stata ritenuta valevole di tutela ai
fini del ricongiungimento familiare, ex art. 29 d. lgs.n. 286/1998,
dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, attraverso una
interpretazione costituzionalmente orientata del T.U. sulle
immigrazioni, diretta cioè ad una tendenziale prevalenza del valore
di protezione del minore straniero, rispetto a quelli di difesa del
territorio e contenimento dell’immigrazione.
RICORDATO CHE LA MINACCIA PUÒ CONSUMARSI ANCHE CON LOCUZIONI VERBALI
CHE IN MODO INDIRETTO RAPPRESENTINO IL MALE MINACCIATO (ES. MINACCIA
IMPLICITA), L'ACCUSARE UNA PERSONA DI ESSERE UNA MUSULMANA
APOSTATA DIVENUTA CRISTIANA, PUÒ VALERE COME MINACCIA DI MORTE (NEL
CASO DI SPECIE, VENIVA RITENUTO SUSSISTENTE IL DOLO – CHE NEL CASO
DELLA MINACCIA RICHIEDE LA COSCIENZA E VOLONTÀ DI PROSPETTARE UN MALE
INGIUSTO DIRETTO AD INTIMIDIRE, NON IMPORTANDO L'EFFETTIVO
PROPOSITO DI TRADURRE IN ATTO IL MALE MINACCIATO – IN QUANTO
L'IMPUTATO, CREDENTE ISLAMICO, NON POTEVA NON SAPERE CHE
L'APOSTATA È PASSIBILE DI MORTE SECONDO LA LEGGE ISLAMICA).