Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 aprile 2010

The Court declared inadmissible the application Le Pen v. France. The
Court considered that the penalty imposed on the applicant for his
statements about Muslims in France was justified. The Court reiterated
that it attached the highest importance to freedom of expression in
the context of political debate in a democratic society, and that
freedom of expression applied not only to “information” or
“ideas” that were favourably received, but also to those that
offended, shocked or disturbed. Furthermore, anyone who engaged in a
debate on a matter of public interest could resort to a degree of
exaggeration, or even provocation, provided that they respected the
reputation and rights of others.

Ordinanza 29 gennaio 2010, n.71

Il libero uso della lingua di origine deve essere ricondotto al nucleo
fondamentale dei diritti dell’individuo, connotandone fortemente la
personalità e permettendogli piena libertà di espressione e di
comunicazione. Imporre ad una persona l’uso di una lingua diversa da
quella nazionale, se non giustificato da un solido rispetto del
principio di ragionevolezza, costituisce illegittima disparità di
trattamento che rientra nella nozione di discriminazione del nostro
ordinamento.

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In proposito il commento
[http://www.asgi.it/public/parser_download/save/commento_ordinanza_brescia_29012010.pdf]
all’ordinanza di _Nicola Fiorita _(Università della Calabria) e _Lisa
Iovane_ (Università di Firenze) sul sito dell’ASGI – Associazione per
gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
[http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=837&l=it] 

Direttiva 26 gennaio 2009

Direttiva del Ministro dell'Interno per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili, 26 gennaio 2010 1. Premessa Si susseguono quotidianamente, nelle città, iniziative e manifestazioni pubbliche con cortei che percorrono i centri storici per dare voce e forma organizzata a dissensi e proteste o comunque per rappresentare e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e […]

Sentenza 15 gennaio 2010, n.19

Ogni limitazione del diritto di riunione (per ragioni di sicurezza e
per la difesa di diritti pariordinati, quale quello di circolazione e
di salvaguardia del patrimonio artistico) deve essere considerata
eccezionale, sia con riferimento agli spazi da sottrarre all’esercizio
di tale diritto, sia con riferimento ai soggetti pubblici che siffatte
limitazioni possono imporre. In questo senso, nel quarto ed ultimo
punto della Direttiva 26 gennaio 2009,
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5248] il Ministro
dell’Interno invita espressamente i (soli) Prefetti a stabilire regole
(d’intesa con i Sindaci e sentito il Comitato prov. le per l’ordine e
la sicurezza pubblica) per sottrarre alcune aree alle manifestazioni e
prevedere forme di garanzia e regole per lo svolgimento delle stesse;
e conclusivamente, afferma che “tali determinazioni (da condividere il
più possibile con le forze politiche e sociali) troveranno forma in
un apposito provvedimento del Prefetto, inizialmente anche in forma
sperimentale”. Stante il carattere eccezionale di queste disposizioni,
esse non possono che essere interpretate restrittivamente, così
dovendosi concludere per l’esclusiva competenza del Prefetto (pur
nella necessaria intesa con i Sindaci) ad assumere provvedimenti di
regolamentazione delle manifestazioni in luogo pubblico. Ne consegue
che laddove un Sindaco abbia adottato una espressa disciplina delle
riunioni in luogo pubblico nel proprio Comune, questi ha
illegittimamente provveduto in materia di esclusiva competenza e
spettanza del Prefetto.

Decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1974, n.712

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712 "Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente “Centro Islamico culturale d’Italia” con sede in Roma Via A. Casella n. 51" in G.U. 11 gennaio 1975, n. 10.   Il Presidente della Repubblica VISTA l'istanza in data 10 ottobre 1974 con la quale il signor Abel Chasman Amani, […]

Accordo 29 settembre 2009, n.2497

Ciudad Autónoma de Melilla. Decisione 29 settembre 2009. Art. 2497 – Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de septiembre de 2009, relativa a Calendario Laboral para el año 2010. (B.O.M.E., n. 4648 – Melilla, VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2009 – pp. 3424-3425) El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada el día 29/09/09, Acordó aprobar […]

Accordo 24 settembre 2009, n.2519

Ciudad Autónoma de Ceuta. Decisione 24 settembre 2009. "Art. 2519. Calendario Laboral de Fiestas Laborales para el año 2010". (B.O.C.CE. n. 4882 – Ceuta, Martes 29 de Septiembre de 2009- p. 2711) El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en sesión celebrada el pasado día 24 de septiembre de 2009, adoptó el siguiente acuerdo: “B.1.- […]

Codice penale 06 ottobre 1860

Until 1980 the penal code enforced in Pakistan was in its original
form of 1860. It was the British government that established these
laws in the subcontinent being British colony. In 1927 amendments were
made to this formulation and Section 295- A was added.
Under the dictatorship of Mohammed Zia -Ul- Haq, amendments were added
to the Pakistan Penal Code. Section 298 -A was added in 1980. On use
of derogatort remarks, respect of holy personages. whoever by words,
either spoken or written or by visible representation, or by any
imputation,innuendo or insinuation, directly or indirectly. defiles
the sacred name of any wife or member of the family of prophet
Mohammad, subject to three years imprisonment.
In 1982, another amendment was made and section 295-B was added in
PPC, punishable with imprisonment of life.
In 1986, section 295-C, was added a capital punishment of death
penalty.