Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Contratto collettivo 26 giugno 2009

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisiorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2009/2010. L’anno 2009 il giorno 26 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. […]

Nota 27 aprile 2009, n.5759

Nota 27 aprile 2009, n. 5759: “Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2009/2010”. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Ai Direttori Generali Regionali Ai Dirigenti degli U.S.P. Ai Dirigenti Scolastici LORO SEDI Si comunica che dal 27 aprile […]

Nota 25 maggio 2009, n.7506

Nota 25 maggio 2009, n. 7506: “Funzioni di mobilità ed organico di diritto dei docenti di religione cattolica per l’a.s. 2009/2010”. Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca. Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Si fa seguito alla nota prot.n. A00DGPER 5759 del 27 […]

Sentenza 14 aprile 2009, n.2260

La L.P. Trento 9 aprile 2001, n. 5
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2605] non è
costituzionalmente illegittima, con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 20
e 33 della Costituzione, nella parte in cui istituisce posti a tempo
indeterminato per i docenti di religione cattolica (art. 1), nè in
quella recante i requisiti professionali e di servizio del personale
da immettere in ruolo in sede di prima applicazione della legge (art.
7). Al rigaurdo, occorre anzitutto come il principio della laicità
dello Stato non risulti pregiudicato dal riconoscimento
all’autorità ecclesiastica del potere di selezionare (attraverso il
riconoscimento della idoneità da parte dell’ordinario diocesano) il
personale da immettere in ruolo. Il meccanismo compartecipativo nella
selezione del personale cui affidare l’insegnamento della religione
cattolica è infatti frutto di una scelta assunta in sede
concordataria, come tale in sé non solo non incompatibile con la
Costituzione, ma alla stessa pienamente aderente. D’altra parte, il
coinvolgimento dell’autorità ecclesiastica nella scelta dei
soggetti cui affidare l’insegnamento della religione cattolica,
lungi dal minare il suindicato principio di laicità dello Stato,
ovvero costituire un vulnus al principio di uguaglianza tra tutte le
religioni (art. 8, comma 1 Cost.), rappresenta piuttosto una scelta
dettata dalla necessità di individuare, nel rispetto degli accordi
pattizi, il personale che abbia le attitudini per svolgere il delicato
compito di insegnamento della religione cattolica. Ancora, non appare
calzante nemmeno il profilo della ipotizzata lesione dell’art. 33
Cost., e del principio di libertà di insegnamento con esso
presidiato; viene da osservare, infatti, che detto principio conosce
la sua massima espressione proprio con riferimento all’insegnamento
della religione cattolica, considerato che la stessa, in quadro di
generale obbligarietà degli insegnamenti, si configura (proprio in
attuazione della modifica degli accordi concordatari) a guisa di
materia rinunciabile dagli allievi, peraltro senza alcun obbligo di
attendere ad insegnamenti sostitutivi. E, d’altra parte, su tale
configurazione particolare dell’insegnamento religioso non
interferisce la scelta del modello organizzatorio, e quindi la
disposta istituzione di un ruolo stabile dei docenti in luogo del
meccanismo degli incarichi annuali, proprio del precariato in cui
tradizionalmente venivano ad operare gli insegnanti di religione.
Peraltro, non è irrilevante osservare che anche il legislatore
statale (il riferimento è alla legge nazionale n. 186/03), sia pur in
epoca successiva a quella cui risale la contestata legge provinciale
n.5/01), ha istituito due distinti ruoli che riguardano il personale
docente di religione cattolica. Con il che restando confermato, sia
pur indirettamente, il rilievo secondo cui le modalità a mezzo delle
quali l’ordinamento statuale o locale appronta la provvista dei
docenti di religione cattolica per il disimpegno del servizio di
insegnamento non snaturano il modello di Stato laico voluto dal
Costituente, né accordano alla religione cattolica una corsia
preferenziale rispetto alle altre religioni, atteso che il presidio
contro tale rischio è ampiamente assicurato dalla configurazione
dell’insegnamento stesso in termini di non-obbligo per la platea dei
discenti, come messo in luce dalla Corte Costituzionale fin nella
sentenza n. 203 del 1989.
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IN TERMINI ASSOLUTAMENTE CONFORMI SI V. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE
VI, SENTENZE 14 APRILE 2009, NN. 2261, N. 2262 E 2263; NONCHÈ 20
APRILE 2009, NN. 2368, 2369, 2370 E 2371

Nota 05 maggio 2009, n.6265

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dipartimento per l’Istruzione. Nota 5 maggio 2009, n. 6265: “Mobilità docenti di religione cattolica per l’a.s. 2009/2010”. Direzione Generale del personale scolastico – Uff.IV Prot. n.AOODGPER 6265 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI In risposta a quesiti proposti da diverse Direzioni regionali si chiarisce quanto segue. […]

Ordinanza ministeriale 23 marzo 2009, n.36

Ordinanza Ministeriale 23 marzo 2009, n. 36: “Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2009/2010” IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 25-3-1985, n. 121, Visto il DPR 16-12-1985, n. 751, Visto il DPR 23-6-1990, n. 202, Vista la legge 23-10-1992, n. 421, Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla […]

Sentenza 17 febbraio 2009, n.897

Ai fini della formazione della graduatoria a posti di insegnante di
religione, relativa al concorso riservato, per titoli ed esami,
indetto con decreto dirigenziale in data 4 febbraio 2004, il diploma
di specializzazione in pedagogia religiosa non può essere ascritto al
punto B/2 lett. f) della relativa tabella di valutazione dei titoli,
che attribuisce due punti per il compimento del regolare corso di
studi teologici in un seminario maggiore. Infatti, il corso di studi
di pedagogia religiosa ha durata biennale e non può, quindi, essere
assimilato al compimento degli studi in seminario, che hanno durata di
cinque o sei anni.

Sentenza 31 gennaio 2009, n.198

L’insegnamento della religione cattolica deve essere impartito, ai
sensi del n. 5 lett. a) dal Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984, da insegnanti riconosciuti “idonei” dalla autorità
ecclesiastica competente (nel caso di specie, veniva accolto il
ricorso di un’insegnante in possesso della idoneità richiesta, ma
ritenuta erroneamente insussistente dall’Amministrazione).

Sentenza 09 giugno 2000, n.9213

Nella normativa di settore (legge n.824/1930 e CCNL) del Comparto
Scuola si è individuata una linea di tendenza, ispirata
all’esigenza di offrire agli insegnanti di religione le medesime
garanzie, proprie degli altri docenti, assunti con contratto a tempo
indeterminato. Il previsto rinnovo automatico – in assenza di cause
ostative – della nomina sui posti disponibili, con ogni conseguenza in
termini di status, comporta, infatti, una sostanziale equiparazione
giuridica tra insegnanti di religione con incarico annuale e docenti
assunti con contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che il
tentativo (nel caso di specie, del Comune di Milano) di modificare il
termine di scadenza dell’incarico annuale per l’insegnamento della
religione, da sempre individuato al 31 agosto, riducendolo al 30
giugno, appare “illegittimo e privo di razionale sostegno”,
venendo in tal modo realizzata “una discriminazione restrittiva e
peggiorativa” rispetto agli altri docenti (anche non di ruolo). Tale
modifica, piuttosto che tendere ad una sostanziale parità di
trattamento tra insegnanti, accentua infatti le differenze, operando
una reformatio in pejus, che non può essere giustificata dalla
temporaneità e revocabilità dell’incarico di insegnamento della
religione, le quali non incidono sulla scadenza annuale
dell’incarico.