Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge provinciale 09 aprile 2001, n.5

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2001, n. 5: “Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 17 aprile 2001, n. 16) Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica […]

Sentenza 14 aprile 2009, n.2262

Il meccanismo compartecipativo (tra Stato e Santa Sede) nella
selezione del personale cui affidare l’insegnamento della religione
cattolica, frutto di una scelta assunta in sede concordataria, è come
tale non solo non incompatibile con la Costituzione, ma alla stessa
pienamente aderente (lì dove viene costituzionalizzata la fonte
pattizia ai fini della regolazione dei rapporti tra stato e Chiesa,
art. 7 secondo comma). Del resto, il coinvolgimento dell’autorità
ecclesiastica nella scelta dei soggetti cui affidare l’insegnamento
della religione cattolica, lungi dal minare il principio di laicità
dello Stato, ovvero costituire un vulnus al principio di uguaglianza
tra tutte le religioni (art. 8 Cost.), rappresenta una scelta dettata
dalla necessità di individuare, nel rispetto degli accordi pattizi,
il personale che abbia le attitudini per svolgere il delicato compito
di insegnamento della religione cattolica, con ciò non risultando
irragionevole la scelta della istituzione, ad opera del legislatore
provinciale, di un ruolo degli insegnanti di religione al fine di
assolvere il servizio di docenza previo giudizio di idoneità da parte
dell’ordinario diocesano(l.p. n. 5/01). A questo proposito non è
irrilevante osservare che anche il legislatore statale (l.n. 186/03),
sia pur in epoca successiva a quella cui risale la contestata legge
provinciale n. 5/01, ha istituito due distinti ruoli che riguardano il
personale docente di religione cattolica. Con il che restando
confermato, sia pur indirettamente il rilievo secondo cui le modalità
a mezzo delle quali l’ordinamento statuale o locale appronta la
provvista dei docenti di religione cattolica per il disimpegno del
servizio di insegnamento non snaturano il modello di Stato laico
voluto dal Costituente, né accordano alla religione cattolica una
corsia preferenziale rispetto alle altre religioni, atteso che il
presidio contro tale rischio è ampiamente assicurato dalla
configurazione dell’insegnamento stesso in termini di “non-obbligo”
per la platea dei discenti, come messo in luce dalla Corte
Costituzionale fin nella sentenza n. 203 del 1989.

Ordinanza ministeriale 09 marzo 1995, n.80

Ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80: “Scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado”. (omissis) Art. 37 – Disposizioni generali l . Ai sensi dell’ art. 309, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli […]

Decreto ministeriale 10 febbraio 1999, n.34

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34: “Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi” IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”; Visto il Regolamento applicativo […]

Decreto ministeriale 15 luglio 1987

Ministero della Pubblica Istruzione. Decreto 15 luglio 1987: “Esecuzione dell’Intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l’lrc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli”. Il Ministro della Pubblica Istruzione vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’ […]

Circolare 01 luglio 1991, n.182

Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare 1 luglio 1991, n. 182, Insegnati di religione nelle scuole statali (supplenti senza titolo). A decorrere dall’anno finanziario 1987 gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali fanno carico, per ciò che concerne le retribuzioni e gli oneri riflessi, ai capitoli 1034, 1035, 10361 dello stato di previsione di questo […]

Sentenza 10 settembre 2009, n.5451

Cons. Stato Sez. VI, Sentenza 10 settembre 2009, n. 5451: “Insegnamento della religione cattolica e titoli di qualificazione professionale richiesti”. (omissis) Svolgimento del processo 1. La signora T.B., con ricorso n. 1709 del 2005 proposto al TAR per la Puglia, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della graduatoria del concorso per esami e titoli per […]

Sentenza 19 giugno 2009, n.4044

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente
sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina –
il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo
l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente
autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di
apprendimento e delle altre modalità organizzative per finalità di
approfondimento e diffusione dell’ortodossia cattolica (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline. Quanto precede, tuttavia, non
implica possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti. Il carattere
di specialità della posizione degli insegnanti di religione ha
trovato del resto conferma nella successiva evoluzione normativa, ove
si consideri che con legge 18.07.2003, n. 186, sono state dettate
apposite norme sullo stato giuridico di detti docenti, prevedendo
l’istituzione di dotazioni di organico a livello regionale ed uno
speciale concorso riservato per titoli ed esami per l’immissioni in
ruolo.

Decreto Presidente Repubblica 22 giugno 2009, n.122

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122: “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita’ applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”. (G.U. n. 191 del 19 agosto 2009) Art. […]

Sentenza 17 luglio 2009, n.7076

In OLIR:
Ordinanza Ministeriale n. 26/07 Prot. n. 2578
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4108], recante
“Istruzione e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato nelle
scuole statali e non statali – a.s. 2006/2007”;
Ordinanza Ministeriale n. 30/08 prot. 2724
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4780], recante
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2007/2008”